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A proposito dell’assoluzione di Calogero Mannino

Creato il 05 novembre 2015 da Laotze @FrancoTorre1953

Ieri Calogero Mannino è stato assolto dall'accusa di aver commesso il reato di " violenza o minaccia a un Corpo politico dello Stato ".

Senza entrare nel merito del processo e della sua conclusione, propongo ai lettori del mio blog due brevi osservazioni a proposito della formula assolutoria utilizzata dai giudici (" per non aver commesso il fatto ").

La prima: la sentenza emessa dai giudici non nega l'esistenza del fatto (aver avviato la trattativa Stato-Mafia), dice invece che Mannino non vi ha preso parte.

A proposito della trattativa Stato-Mafia, ancora oggi c'è chi ne nega l'esistenza, facendo evidentemente confusione tra "avere rilevanza penale" ed "esistere".

La seconda: il fatto che nel corso del processo i sostenitori dell'accusa non abbiano prodotto alcuna prova chiara della partecipazione di Mannino al reato contestatogli (non è emersa la prova che il reato sia stato commesso anche da lui) non prova che questa non ci sia stata.

Assolvere per non aver commesso il fatto significa infatti due cose:

  1. il fatto sussiste
  2. nel processo non è stata provata la commissione di quel fatto da parte dell'imputato

Il fatto che chi sostiene una tesi non sia in grado di provarne la verità (nel processo accusatorio l'onere della prova spetta a chi asserisce l'esistenza del reato) non vuol dire, semplicemente per questo, che quella tesi sia falsa.

Significa semplicemente che non è in grado di fornire prove certe circa la sua esistenza.

L'incapacità di provare un'affermazione non dimostra però la falsità dell'affermazione stessa.

Detto in altre parole, la mancanza della prova dell'esistenza di un fatto non prova l'inesistenza di quel fatto.

La Terra girava intorno al Sole anche quando non c'era alcuna prova in proposito.

Cosa ben diversa è invece la prova della falsità di un'affermazione.

Tags: Calogero Mannino, trattativa Stato-Mafia


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