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Adesioni per futuro Disegno Di Legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost.)

Creato il 07 marzo 2011 da Mandingodolceacqua

democrazia popolare

SI LEGGONO TANTE COSE – LEGGETE ATTENTAMENTE IL TESTO CHE SEGUE

Premessa:

il Parlamento italiano, a partire dal 1970, ha pensato di usurpare totalmente (non parzialmente) la “sovranità che appartiene al popolo” stabilita dal comma 2 dell’art. 1 della Costituzione italiana.

La Costituzione italiana non stabilisce nella maniera più assoluta ciò che ci hanno fatto credere per 63 anni (fin dalla sua nascita), ovvero che il popolo esercita la sua sovranità solo per mezzo di rappresentanti eletti con un semplice voto su una scheda elettorale ogni 5 anni, quindi INDIRETTAMENTE.

La più recente e lampante dimostrazione dell’intento dei rappresentanti eletti di usurpare ancor più la sovranità al popolo la stiamo vivendo dal 2005 quando con la legge elettorale n. 270/05 al popolo non è dato più nemmeno il diritto di scegliere (eleggere direttamente) i deputati e i senatori (infatti questi vengono scelti dai partititi o dalle coalizioni dei partiti che costituiscono i due poli).

Facciamo un passo indietro nel tempo:

- La Costituzione da’ al popolo il potere di abrogare le leggi ordinarie fatte dal parlamento (art. 75 Cost.). 500.000 cittadini elettori possono infatti portare l’intera popolazione alle urne per esercitare tale potere. Il Parlamento ha emanato la legge attuativa del referendum abrogativo dopo BEN 22 anni dalla nascita della Costituzione italiana ed ha pensato bene di porre degli ostacoli ai cittadini elettori per impossessarsi così di questo strumento di Democrazia Diretta, trasformandolo a proprio uso e consumo in uno strumento plebiscitario e propagandistico (per farsi pubblicità). La legge attuativa del referendum è la legge 352/70 che impone ai 10 cittadini proponenti il quesito referendario, mediante il quale si chiede l’abrogazione parziale o totale di una legge dello Stato, l’autenticazione delle 500.000 firme dei cittadini sostenitori da consegnarsi in soli tre mesi di tempo dalla data apposta sul primo modulo su cui raccolte le firme. In questa maniera una simile impresa è assai difficoltosa, se non impossibile, e infatti i referendum abrogativi sono stati quasi sempre proposti dai partiti o dai parlamentari poiché loro, col denaro pubblico stesso (finanziamento pubblico ai partiti e rimborsi spese elettorali), possono organizzare in un tempo così breve contemporanee raccolte fIrme e finanziare le relative propagande informative di tali raccolte firme.

- La Costituzione da’ al popolo il potere di presentare Disegni Di Legge (art. 71 Cost.) affinchè vengano discussi e poi votati dal Parlamento ma i rappresentanti eletti hanno stabilito nei Regolamenti interni di Camera e Senato che i Disegni Di Legge presentati dai rappresentanti eletti devono avere la precedenza su quelli di iniziativa popolare. Così è sufficiente sovraccaricare il lavoro della varie Commissioni parlamentari, presentando migliaia di Disegni Di Legge inutili, per crearsi l’alibi del “troppo lavoro” e fare slittare a MAI le discussioni sui Disegni Di Legge di inziativa popolare.

- La Costituzione da’ al popolo il potere di confermare le Leggi Costituzionali o di Revisione costituzionale, che modificano la Costituzione italiana (art. 138 Cost.), con l’unico neo costituzionale che consente al Parlamento di evitare che il popolo confermi o meno la legge e, quindi il referendum confermativo, se la legge costituzionale o di revisione costituzionale viene votata in seconda seduta coi 2/3 dei voti dei membri di entrambe le Camere (situazione che richiede comunque una larga maggioranza parlamentare – larga differenza di seggi).

Da tutto ciò si evince che non è assolutamente vero che il popolo esercita la sua sovranità solo in maniera INDIRETTA (attraverso quindi dei rappresentanti eletti).

I Rappresentanti eletti la esercitano su delega del popolo solo quando questo non decide di esprimerla direttamente attraverso gli strumenti costituzionali previsti e sopra esposti.

In sostanza:

Se i rappresentanti eletti raggirano con Leggi e Regolamenti la sostanza espressa all’art. 1 della Costituzione “la sovranità appartiene al popolo” (che la esercita nelle forme… che comprendono gli strumenti sopra indicati, quindi anche direttamente) ostacolando palesemente i principi costituzionali riguardanti gli strumenti di Democrazia Diretta non meritano più nemmeno la delega perché APPLICANO in maniera tendenziosa e/o lacunosa i principi della Legge FONDAMENTALE dello Stato (art. XVIII dispp. trans. e finali) riguardanti il principio fondamentale che caratterizza la Democrazia (Sovranità del popolo e non di pochi eletti dal popolo).

La parte che si vuole approfondire maggiormente, perché costituisce l’oggetto del Disegno Di Legge di inziativa popolare che il CCDD intende redigere e presentare alle opportune sedi parlamentari, riguarda l’art. 50 della Costituzione italiana.

(Ovviamente sono ben graditi eventuali suggerimenti da qualsiasi altro gruppo, associazione, comitato, lista civica, cittadino, etc.)

Il Disegno Di Legge riguarda l’attuazione dello strumento popolare della Petizione (Art. 50 Cost.).

Essendo trascorsi ormai 63 anni dalla nascita della Costituzione italiana senza che NESSUNO fra gli eletti abbia proposto un Disegno Di legge per poter utilizzare tale strumento di Democrazia Diretta, oltre a domandarsi il perchè non esiste ancora la legge attuativa della Petizione popolare, dovremmo chiederci perché non la proponiamo noi cittadini NON eletti, ai sensi dell’art. 71 della Costituzione.

Sappiamo degli ostacoli che il Parlamento ha posto anche dinnanzi ai Disegni Di Legge di iniziativa popolare, ma se i sostenitori ed il pressing popolare dovessero risultare numerosi e frequenti una risposta il Parlamento ha il DOVERE di darcela.

Perché ha il dovere di darcela?

Perché essendo sovrano il popolo, ed essendo questo, attraverso 50.000 elettori, a proporre un Disegno Di legge come consentitogli dalla Legge fondamentale dello Stato, è più che ovvio e logico pensare che sono questi Disegni Di Legge ad avere la precedenza nella discussione, modifica e votazione finale.

La Costituzione italiana non afferma in maniera esplicita che il Parlamento non deve tenerne conto e ciò che non è esplicitamente vietato deve essere valutato secondo il contesto generale implicito nella Costituzione italiana (art. 1 comma 2). Hanno il dovere di dare una risposta anche perché diversamente non avrebbe senso l’articolo 71 della Costituzione.

Non dovebbero dare alcuna risposta se fosse stata assegnata soltanto a loro l’iniziativa legislativa dai padri costituenti, in questo caso non sarebbe stato inserito il comma 3 dell’art. 71 Cost. Se invece è stato inserito è perché forse gli eletti ne debbano tenere conto.

Ciò a cui i rappresentanti eletti non attribuiscono valore non significa che non abbia valore… occorre ragionare con logica ed obiettività basandosi su quanto esposto nella Legge fondamentale dello Stato (la Costituzione italiana – che gli eletti devono applicare).

Qualcuno potrebbe obiettare:

1) Perché dovremmo sostenere questa proposta quando altre proposte giacciono già nei cassetti parlamentari in attesa di essere discusse o non presentare altre proposte che pensano molti di proporre?

La risposta a questa eventuale domanda è semplice:

- In primo luogo perché costringerebbe il Parlamento a dei vincoli che ora non ritiene di avere (infatti quante firme di cittadini sostenitori della petizione occorrerebbero perché sia ritenuta volontà popolare? Entro quanto tempo devono essere presentate? Quali sono le garanzie o le informazioni necessarie per verificare la bontà delle firme e la reale esistenza dei sostenitori firmatari?).

- In secondo luogo perché una volta che esiste la Legge attuativa della Petizione popolare, se questa prevede un considerevole numero di firme di sostenitori, si potrebbe anche utilizzare per evitare i Referendum (che richiedono impegno di locali pubblici – abitualmente scuole ed asili e maggiori costi) e/o per chiedere lo stralcio di Disegni Di Legge di inziativa parlamentare ambigui o non graditi, prima che diventino legge (che occorrerebbe poi abrogare con un referendum).

In sostanza si potrebbe usare la Petizione, se DOVUTAMENTE ed intelligentemente regolamentata, come strumento equivalente ai Referendum Propositivo e Confermativo per le leggi ordinarie.

Che ne pensate?

Questo evento serve a raccogliere adesioni – consideratelo un sondaggio. Prima di pensare di redigere il testo del Disegno Di Legge attuativo della Petizione popolare gradiremmo capire quante adesioni potremmo raccogliere (non vorremmo lavorare inutilmente senza un adeguato sostegno popolare).

Il Disegno Di Legge di Beppe Grillo “Parlamento pulito” ha raccolto 350.000 firme sulle 50.000 richieste. Proviamo a raccoglierne ancora molte di più?

Ovvio che è necessaria dapprima la diffusione di questo evento sia nel mondo Facebook e sia in ogni Blog o altra piattaforma della Rete da parte di tutti coloro che sono già da ora favorevoli all’idea.

Invitate amici e fate invitare amici agli amici – diffondete il più possibile per concretizzare e dare un valore ad uno strumento che molti cittadini usano spesso, ora anche attraverso la rete (Petizioni online) a cui i rappresentanti eletti non hanno mai attribuito valore e nemmeno dato risposte ai l oro proponenti… probabilmente perché non è regolamentato da una Legge ordinaria.

http://comitatocittadinodemocraziadiretta.blogspot.com/2011/03/proposta-disegno-di-legge-di-iniziativa.html

Per leggere, scaricare e diffondere il documento in formato .pdf:

https://picasaweb.google.com/comitatoCCDD/DisegnoDiLeggePopolareLaPetizione#5580573205306934146

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