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Al via la mediazione obbligatoria per locazione, comodato e diritti reali

Da Butred77

Da oggi, 21 marzo, sono in vigore le nuove norme sulla conciliazione delle controversie civili e commerciali, previste dal d.lgs. 28/2010.

Pertanto per alcune materie elencate dall’art.5 D.lgs28/2010, chi volesse iniziare una controversia, prima di arrivare da un Giudice, dovrà obbligatoriamente passare per uno dei 160 organismi di conciliazione accreditati e reperibili sul sito www.giustizia.it

Le materie per cui è obbligatoria la conciliazione, anzi, è causa di procedibilità sono: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

a partire dall’anno prossimo, la conciliazione sarà obbligatoria anche per le controversie condominiali e la rc auto.

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Può svolgersi presso enti pubblici o privati che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero.

La domanda di mediazione e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di piu’ domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale e’ stata presentata la prima domanda.

L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è obbligatoria la presenza di un avvocato; nel caso, ll’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a informare l’assistito della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L’avvocato informa altresi’ l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.

La durata della conciliazione non può essere superiore a 4 mesi.

Così si legge sul sito del ministero della giustizia: “Si tratta dunque, di un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, finora previsto solo come facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono nelle aule dei tribunali. Uno strumento, tuttavia, ancora poco conosciuto dai cittadini, ma in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile e di incidere fortemente sullo smaltimento dell’enorme arretrato di cause civili.

 


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