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Alcuni temi da sviluppare: stanilità, libertà, natura plurale, novità

Creato il 04 gennaio 2014 da Dialogosiuris

Il pensiero che ha per centro la verità è un pensiero irrinunciabilmente dinamico, e senza la pretesa di offrire un sistema e neppure una tavola codificata e definitiva di categorie, permette di tratteggiare un plausibile orizzonte di interpretazione della verità quanto più aperto possibile e dialogico, alla luce dell’utopia; infatti, ragionare per argomentare un sistema definito una volta per tutte e in sé chiuso contraddirebbe la natura relazionale della verità stessa, che si offre nella molteplicità delle diverse interpretazioni storiche e personali, per immobilizzarsi in un discorso capace di esprimere solo una ideologia autoriflettente.

Proprio per spiegare la “possibilità di novità” che attraverso l’utopia argomenta la verità, ho scelto quattro peculiarità, quattro possibili temi di sviluppo, che a mio parere configurano efficacemente l’ordinamento giuridico sia che lo si voglia interpretare in relazione al mito, ma in tono negativo, quale fattore ideologizzante, sia che lo si riconduca all’utopia, quale apertura al logos. Intendo così parlare dei concetti di “stabilità”, “libertà”, “natura plurale” e “novità”, seguendo il seguente schema:

_______________mythos (ideologia)                                    utopia (logos)

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Stabilità                         circostanzialità                                          coappartenenza

Libertà                           potere                                                          responsabilità condivisa

Natura plurale              isolamento/autoconservazione             comune centralità

Novità                             gerarchizzazione                                      esercizio armonico dell’autorità

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_______________(autorità come potere)                            (autorità come relazione)

Il punto di partenza per costruire una definizione articolata di ordinamento giuridico passa attraverso il concetto di “stabilità”. L’ordinamento giuridico si contraddistingue da altri tipi di ordinamento per il suo carattere irrinunciabilmente vincolante. Richiamando il proposito di ragionare tenendo sempre presenti due piani di sviluppo del ragionamento, quello legato alla oggettività del reale e quello derivante dalla presa sul serio della soggettività della persona, il nodo problematico che si pone rispetto al concetto si “stabilità” riguarda in primo luogo il confronto con l’incalzante dinamismo del contesto sociale che avvolge e anima l’ordinamento. L’ordinamento giuridico esige stabilità, per essere luogo di osservazione del reale nel suo più vasto orizzonte di significato e di sintesi della frammentazione della molteplicità per promuovere quel bene comune che nel vivere in societate è fondamento e obiettivo sempre nuovo da perseguire. Nella prospettiva del mito la stabilità diventa la circostanzialità del vivere frammentati, secondo logiche di utilitarismo; di contro, alla luce dell’utopia che si radica nel logos, la stabilità è alla base della coappartenenza nella comune relazionalità.

Allo stesso tempo, l’ordinamento giuridico esige libertà per pro-gettarsi sempre oltre, per oltrepassare la propria forma e per tendere verso l’altro. L’ordinamento giuridico che apre lo sguardo all’utopia è quindi nella condizione di aprirsi a una visione antropologica che consente alla persona di esprimere la propria libertà e la propria razionalità in forma di relazionalità e quindi di corresponsabilità condivisa. La responsabilità potrebbe allora delinearsi come quel particolarissimo apporto della persona, libera, razionale, relazionale e dialogante, che si fa elemento di mediazione tra le esigenze dell’universale e le istanze del particolare, offrendo una prospettiva di senso e di bene alle strutture e Istituzioni di giustizia. Di contro, scegliendo la via del mito, l’ordinamento giuridico declina la libertà nella solitaria prospettiva del potere che oppone e non armonizza l’identità al dialogo.

Nella misura in cui l’ordinamento rimane fedele alla propria e irrinunciabile natura plurale, ciascuna persona che vive e opera al suo interno potrà agire razionalmente, con libertà nella verità attraverso relazioni aperte, plurali e dialogiche; ma questa natura plurale che caratterizza l’ordinamento, se vissuta alla luce del mito diventa pluralità di singole identità, compresenti ma isolate, animate da uno spirito di autoconservazione; di contro, l’utopia che ha il logos e quindi la verità come riferimento permette all’ordinamento di essere spazio accogliente per una pluralità in dialogo e che nell’ordinamento riscopre una comune centralità. Se l’approccio alla verità è reso possibile da una libera e dialogica interrelazione di interpretazioni personali, appare chiaro come la verità stessa non è pensabile se non a partire dalla questione della comunità. Non un luogo agonistico tra singoli, dunque, ma uno spazio entro il quale la socialità si manifesta come la condizione di possibilità per un equilibrio dinamico, maturo e propositivo di sensibilità e prospettive diverse, chiamate a confrontarsi non in forza di una semplice parità biunivoca, secondo un criterio di uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge, quanto in virtù di un più ampio respiro relazionale.

Infine, quale ultima peculiarità dell’ordinamento giuridico indico la novità, cioè la capacità di porsi tra essere e dover essere, cioè in quella condizione dinamica di “poter essere” che apre al nuovo dell’utopia concreta, quell’utopia che non obbedisce a un’immagine statica e preformata della persona, della società, quindi anche dell’ordinamento giuridico, data una volta per tutte, ma è tesa a realizzare il continuo trascendimento della persona, della società e dell’ordinamento giuridico verso la pienezza della verità e la realizzazione del bene comune che della verità è immagine e realizzazione. L’ordinamento giuridico non può prescindere da questa prospettiva, pena il rinnegare l’autenticità della sua vocazione plurale e dialogica; ma condizionato dal mito, esso può arroccarsi e strutturarsi rigidamente secondo criteri di gerarchizzazione. Al contrario, se l’ordinamento giuridico guarda all’utopia, esso consente che al proprio interno si sviluppi un esercizio armonico dell’autorità orientato alla novità.

A. Iaccarino, Legittimazione degli ordinamenti giuridici tra mito e utopia, in G.L. Falchi – A. Iaccarino, Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici, 2012.



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