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ANTICIPAZIONE DEL TFR: Le priorità nell’erogazioni stabilite dai CCNL

Creato il 12 luglio 2014 da Robertoborz

ANTICIPAZIONE DEL TFR: Le priorità nell’erogazioni stabilite dai CCNL  
Le priorità nell’erogazioni delle anticipazioni stabilite dai CCNL.
I contratti collettivi, ma attenzione non gli accordi individuali, possono stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione. Ossia un elenco delle anticipazioni prioritarie, ossia quelle da preferire in caso di pluralità di richieste. Il CCNL del settore commercio o terziario ad esempio stabilisce il seguente ordine di priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto:
1) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
2) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
3) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
4) acquisto o costruzione di prima casadi abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge, ossia dopo 1 giugno 1982;
5) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
6) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
7) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti ai punti precedenti;
8) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
9) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
10) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi;
11) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.
Il CCNL dispone poi che domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di parità fra più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria viene accordata priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità, viene seguito l’ordine temporale di presentazione delle domande. 

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