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Antincendio autorimesse da 300 a 1000 mq: c’è tempo fino al 7 ottobre

Creato il 04 marzo 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Antincendio autorimesse da 300 a 1000 mq: c’è tempo fino al 7 ottobre

È fissato al 7 ottobre 2016 la data ultima per regolarizzare ai fini antincendio le autorimesse con superficie compresa tra 300mq e 1000mq.

Con il Decreto Milleproroghe 2015 veniva data un'ulteriore proroga fissato al 7 ottobre 2016 la scadenza per redigere la SCIA antincendio per le autorimesse soggette ai relativi controlli dal DPR 151/2011.

Con l'entrata in vigore del DPR 151/2011, variano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, infatti l'allegato A del DPR 151/2011, sostituisce il DM 16 febbraio 1982, cambiando il numero di attività soggette e i loro requisiti di assoggettabilità.

Cosa cambia

Con il DM 16 febbraio 1982 erano soggette ai controlli di prevenzione incendi le "Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili".

Il DPR 151/2011, pone come requisito di assoggettabilità la superficie, e non più la quantità di autoveicoli presenti.

Estratto allegato A DPR 151/2011

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Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.

Autorimesse fino a 1.000 mq.

Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq.

Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili.

La proroga per le autorimesse vale solo per quelle di CATEGORIA A, in quanto per quelle di categoria B e C la data fissata dal Decreto Milleproroghe 2015 era il 1° novembre 2015, per la presentazione di un progetto di adeguamento da sottoporre al comando provinciale competente come previsto dall'art. 3 del DPR 151/2011.

Responsabilità e sanzioni

Colui che è tenuto a presentare la documentazione è in via generale il titolare dell'attività. Normalmente, le autorimesse sono di proprietà di condomini, in questo caso il responsabile è l'amministratore di condominio il quale deve presentare una delibera per l'adeguamento e regolarizzazione dell'autorimessa rispetto alla normativa di prevenzione incendi.

Le sanzioni per chi non si regolarizza sono esplicitate nel decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, il quale all'art. 20 prevede: "chiunque in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2582 euro [...]".

Chi puo' redigere la documentazione?

Le certificazioni e asseverazioni da presentare in allegato alla SCIA antincendio devono essere redatte da un professionista antincendio, ovvero un tecnico iscritto all'albo del Ministero degli interni ex legge 818/84.

Nel numero 2/2016 della rivista Progetto Sicurezza (Maggioli Editore) è possibile leggere l'articolo completo in cui verranno presi in considerazione i requisiti costruttivi delle autorimesse, le metodologie di stima delle resistenza al fuoco degli elementi e gli elaborati da redigere per la presentazione della SCIA antincendio.

Antincendio autorimesse da 300 a 1000 mq: c’è tempo fino al 7 ottobre

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