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APE 2015 – Il nuovo Attestato Certificazione Energetica

Da Raffa269

APE 2015 – Il nuovo Attestato Certificazione EnergeticaSono ormai pronte le Linee guida nazionali che dovranno ridefinire nella loro totalità l'APE, ovvero l' Attestato di Prestazione Energetica che viene utilizzato al fine di determinare l'efficientamento sotto tale aspetto degli edifici.
Il varo del decreto farà infatti da corollario all'intesa espressa dalla Conferenza unificata e vedrà i Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dell'Ambiente rielaborare i metodi di calcolo con cui dovranno essere misurate le prestazioni energetiche e compilati i moduli per la certificazione energetica.

Da quando entrano in vigore le novità

Il nuovo provvedimento, entrerà in vigore il primo giorno di luglio del 2015 e verrà applicato a Regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a recepire la direttiva 2010/31/ue.
Uno degli obiettivi fondamentali della nuova legge, è una definizione più chiara dei consumi energetici totali di un edificio, la quota di energia rinnovabile utilizzata e la qualità non solo del'involucro, ma anche degli impianti. Inoltre, è abbastanza chiaro l'intento di unificare e coordinare al massimo le norme che sono attualmente in vigore lungo il territorio nazionale, con una legislazione spesso variegata dall'autonomia delle Regioni.
Si tratta dell'atto conclusivo della vicenda, dopo che sono stati stabiliti i nuovi metodi di calcolo e i requisiti minimi riguardanti le performance energetiche degli edifici.
Va ricordato che le nuove linee guida andranno a prendere il posto di quelle che avevano visto la luce per effetto del Decreto Ministeriale del ventisei giugno 2009.

Le novità più importanti sulla certificazione energetica

sono quelle riguardanti il varo di un attestato semplificato, il quale sarà valido in tutta la penisola, e l'introduzione di metodi di calcolo omogenei, in grado di delineare una classificazione di rendimento energetico, il quale dovrà essere adottato entro un biennio da tutte le Regioni.

Cos'è il SIAPE e cosa serve

A fare da base al nuovo sistema sarà il SIAPE (Sistema Informativo Attestato di Prestazione Energetica), il quale avrà il compito di raccogliere la miriade di dati relativa agli attestati di prestazione energetica, consentendo così agli enti locali di predisporre l'attività ispettiva tesa a verificare la situazione.
Il nuovo APE, sarà delegato a quantificare la prestazione energetica degli edifici, si tratti di abitazioni o di uffici, con una scala che va decrescendo. Obbligatorio per tutti gli edifici, risulta particolarmente utile in sede di acquisto di un immobile al fine di capire l'efficienza energetica degli stessi, ovvero la capacità di ottimizzare l'energia per produrre un adeguato livello di climatizzazione, estiva o invernale.
Come è ormai noto, infatti, gli edifici hanno una capacità più o meno elevata di trattenere il calore o l'aria fresca prodotta dagli impianti di climatizzazione. Una capacità che può dipendere da molti fattori, a partire dalle modalità costruttive e sulla quale si può intervenire ad esempio con il cappotto termico o altre forme tese ad isolare l'interno coibentandolo. Proprio da questa capacità dipendono i consumi energetici, in particolare la resa dell'energia impiegata per produrre il riscaldamento nei mesi freddi o il raffreddamento in quelli estivi.

La quantificazione del consumo energetico e della resa con l'APE

La resa energetica degli edifici, viene ormai considerata uno dei modi più efficaci al fine di combattere il surriscaldamento globale derivante dall'effetto serra. Se gli edifici hanno una resa energetica alta, occorre infatti minore impiego di energia, con il conseguente abbattimento delle emissioni nocive dei cosiddetti gas serra, in particolare l'anidride carbonica. Un obiettivo ormai apertamente perseguito anche in ambito comunitario, con una serie di disposizioni sempre più stringenti che vanno poi applicate dai singoli stati.

Riduzione delle classi energetiche

Proprio le nuove disposizioni, provvedono a portare le classi energetiche da sette a dieci, ovvero dalla A4, quella che raggruppa gli immobili con la resa energetica migliore, alla G, in cui sono presenti i peggiori.
Anche gli interventi di riqualificazione energetica dovranno ora essere specificati nel nuovo Attestato, andando in particolare a segnare una netta linea di demarcazione tra quelli di ristrutturazione generica dagli interventi specifici tesi ad aumentare la prestazione energetica.

Riflessi sulle compravendite immobiliari del nuovo APE

Proprio per quanto riguarda la compravendita immobiliare, va peraltro notato che il nuovo APE provvede alla definizione di uno schema in grado di uniformare le informazioni relative alla resa energetica degli edifici, facilitando di conseguenza la lettura del quadro da parte di chi è interessato all'acquisto o alla locazione. Il nuovo schema, infatti, provvederà a fornire un report completo sul'edificio, integrato dagli indici di prestazione energetica parziali, oltre a quello che fa riferimento all'involucro e a quello globale, riportando in ognuno dei casi citati la classe energetica ad essi collegata. Per coloro che non sono tecnici, si è pensato peraltro di facilitare la lettura tramite l'inserimento degli emoticon, simboli grafici ormai ampiamente conosciuti dagli utenti del web o dei dispositivi tecnologici di ultima generazione.

Riflessi sugli affitti

Nel caso della locazione riguardante singole unità immobiliari, va peraltro ricordato che non sussiste alcun obbligo, il quale permane soltanto nel'eventualità che ad essere locati siano edifici nella loro totalità. Una disposizione, quest'ultima, entrata in vigore a partire dal 24 dicembre 2014. Per quanto riguarda invece i nuovi affitti, ovvero quelli che siano stati stipulati per la prima volta, escludendo dagli stessi quelli che abbiano una durata complessiva sotto i trenta giorni all'anno, che non necessitano di registrazione, l'unico obbligo cui è soggetto il locatore è quello relativo all'informazione preventiva dell'affittuario riguardo alla prestazione energetica dell'immobile. Un obbligo che scatta a partire dall'inizio delle trattative e il quale deve essere debitamente testimoniato mediante l'inserimento di una clausola specifica nel contratto di affitto, tesa a precisare che chi riceve in affitto il bene dichiara a sua volta di essere stato informato nella maniera più appropriata, anche tramite documentazione, in relazione alla prestazione energetica della casa oggetto della locazione. Il tutto senza alcuna necessità di specificare i dettagli, poiché la norma non prevede particolari formalità.

Va infine ricordato che in base alla legge vigente, la certificazione energetica dipende attualmente da due diversi attestati:

Attestato di qualificazione energetica

l'attestato di qualificazione energetica, il cui compito è quello di accertare ex post il rispetto delle prescrizioni volte a rendere più performanti le prestazioni energetiche degli edifici. La disciplina di questo documento deriva dalle modifiche apportate al d.lgs. 192/2005 per effetto di quello varato il successivo 29 dicembre 2006, contrassegnato dal numero 311 e confermato con il D.L. 63/2013. La sua compilazione deve tenere nel debito conto i contenuti minimi delineati dallo schema riprodotto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, al quinto punto;

Attestato prestazione energetica

l'attestato di prestazione energetica, APE, il quale può essere considerato un mezzo di informazione prezioso al fine di far capire la resa energetica degli edifici, aiutando chi si accinga ad acquistare o ad affittare un'abitazione a comprendere quali siano le prestazioni in tal senso dell'immobile interessato. L'APE, oltre a riepilogare le proposte tese a migliorare il rendimento energetico, tramite proposte e raccomandazioni, e gi interventi che potrebbero risultare più convenienti dal punto di vista economico, deve contenere i dati in grado di mettere i cittadini nella condizione di effettuare una comparazione tra edifici differenti. Un raffronto che può facilitare quindi la scelta più conveniente sulla base della resa energetica.

Le differenze

Tra i due attestati possono essere stabilite alcune differenze fondamentali. A partire proprio dalla necessità di attribuire una classe di efficienza energetica all'edificio preso in esame, che è prevista solo dall'attestato di prestazione energetica.

Chi può emettere i due certificati

Anche il certificatore concorre alla diversità tra i due documenti: se nel caso dell'attestato di qualificazione energetica a predisporlo può essere un professionista che sia in possesso di abilitazione per la progettazione o la realizzazione dell'edificio, anche non neutrale, l'APE deve invece essere rilasciato obbligatoriamente da soggetti e organismi non solo qualificati, ma anche indipendenti.

Quanto costano

Il corrispettivo non è normato da tariffari per cui valgono le regole di mercato. Facendo un giro su diversi siti ho visto che per ciascuno chiedono sui 150 euro.


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