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Assegno divorzile post mortem – riassunzione causa di divorzio nei confronti degli eredi – ammissibilità – riconoscimento del diritto

Da Zero39

Segnalazione e nota dell’Avv. Sonia Pellicanò, membro dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network”

Con la sentenza n. 1491 del 2010, il Tribunale Civile di Reggio Calabria ha riconosciuto all’ex moglie il diritto all’assegno di mantenimento nei confronti del ex marito deceduto in pendenza di giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendolo a carico degli eredi dello stesso.
Per la precisione, tra le due parti era intervenuta già sentenza di divorzio e il G.I., con apposita ordinanza, aveva rinviato la causa per la trattazione proprio sul punto della determinazione dell’importo dell’assegno divorzile.
Premorto l’ex marito e interrotto l’originario giudizio, la donna riassumeva la causa di divorzio nei confronti degli eredi di lui, chiedendo al collegio di riconoscerle l’assegno e di determinarne l’importo.
In esito a tale richiesta il Tribunale reggino così si determinava: ”è da rilevare in via preliminare che in questa sede il thema decidendum è circoscritto all’esame della domanda della ricorrente, volta al riconoscimento del suo diritto all’assegno di divorzio, domanda indubbiamente ammissibile essendo stata avanzata dalla ricorrente in riassunzione nell’originaria comparsa di costituzione  e risposta, e riproposta nel ricorso per riassunzione del giudizio n ei confronti degli eredi del suo defunto ex marito. Sempre in via preliminare, è bene peraltro sottolineare che tale domanda non può che essere limitata al periodo anteriore alla morte del ex marito, avvenuta il…, essendo intrasmissibile agli eredi l’obbligazione di pagamento dell’assegno divorzile (che come tale si estingue con la morte dell’obbligato) [...].
Precisati i limiti di ammissibilità della domanda della ex moglie, è opportuno ancora evidenziare che non osta all’invocata pronuncia sul diritto della medesima all’assegno di divorzio fino alla morte dell’ex marito il fatto che quest’ultimo sia deceduto prima dle definitivo riconoscimento di tale diritto. L’assegno di divorzio, infatti, presuppone il mutamento di status dei coniugi che si verifica col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che nel caso di specie si è indubbiamente verificato prima della morte dell’ex marito, in quanto la sentenza parziale di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matriomonio era del 2/6 aprile…, ed è pacificamente passata in giudicato per mancara proposizione dell’appello immediato entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. e quindi prima del momento del decesso dell’ex marito. Del resto, la Corte di Cassazione ha in più occasioni riconosciuto che, mentre l’azione di divorzio è azione personalissima intrasmissibile agli eredi, questi ultimi sono legittimati a stare in giudizio in ordine a quei diritti o a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti in connessione con l’istanza di divorzio e che siano stati già acquisiti al suo patrimonio prima della morte (vedi Cass. 25 giugno 2003 n. 10065 e Cass. 5 luglio 2001, n. 9058). Tanto chiarito è da osservare che nel caso di specie il defunto ex marito, che già in sede di separazione consensuale, nell’anno 19.., si era assunto l’obbligo di versare alla ex moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di £ 1.000.000, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, nell’atto introduttivo del giudizio di divorzio ha manifestato la volontà di obbligarsi a continuare a corrispondere alla ex moglie, “onde consegntire un adeguamento al preesistente livello economico – sociale della famiglia”, l’assegno …”. A ciò si aggiunga che le condizioni della separazione, compreso l’improto dell’assegno in favore della ex moglie, sono state confermate dal Presidente del Tribunale all’esito dell’udienza di comparazione personale dei divorziandi. Nel caso in esame, dunque, non ha mai formato oggetto di contestazione tra le parti la spettanza dalla ex moglie dell’assegno divorzile, essendosi la controversia incentrata esclusivamente sull’ammontare di tale assegno. … Ad ogni modo, anche a prescindere dalla posizione delle parti, non può mettersi in dubbio in questa sede il diritto della ex moglie all’assegno, atteso che la stessa, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio era in pensione ed aveva un reddito complessivo inferiore rispetto a quello dell’ex marito, anch’egli pensionato.Sulla base di tali elementi e tenuto conto che non  è dato sapere se i redditi delle parti abbiano o meno subito modifiche sostanziali rispetto all’epoca dell’omologazione della separazione, …può riconoscersi il diritto della ex moglie all’assegno divorzile nei confronti dell’ex marito, fino al decesso dello stesso, assegno da quantificarsi in …, con riguardo alla misura già convenuta in sede di separazione  e confermata dal Presidente del Tribunale (difettando appunto elementi atti a sorreggere una diversa quantificazione). Tale importo va peraltro aggiornato annualmente in applicazione degli indici ISTAT sul costo della vita, dal mese di giugno…(essendo la sentenza di divorzio passata in giudicato il 21 maggio …) fino al mese di marzo … (essendo l’ex marito deceduto il …marzo …), con condanna agli eredi al relativo adempimento“.

Reggio Calabria, 16.01.2011                Avv. Sonia Pellicanò

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