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Autovelox E’ contestabile la lieve entità del superamento del limite di velocità

Creato il 23 aprile 2014 da Yellowflate @yellowflate
avvocato Eugenio Gargiulo

avvocato Eugenio Gargiulo

Se lo scarto tra il limite di velocità e l’andatura effettiva è minimo la multa può essere annullata per “Tenuità del fatto”.

Un orientamento nuovo e, per certi versi, rivoluzionario in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La sentenza di qualche giorno fa firmata dal Giudice di Pace di Gallarate farà, di certo, discutere i commentatori e, nello stesso tempo, potrebbe costituire un precedente utile in caso di contravvenzioni prese a causa dell’autovelox.

Secondo la pronuncia in commento, la multa rilevata con apparecchiature di controllo elettronico della velocità come l’autovelox, può essere annullata quando lo scarto tra l’andatura effettivamente tenuta dall’automobile e il limite di velocità sul tratto di strada interessato è minimo. (GdP Gallarate (prov. Varese), sent. n. 267/14).

Nel caso di specie, un automobilista era stato multato per aver superato soltanto di 1 Km il limite consentito. Ebbene, senza entrare nel merito delle contestazioni proposte dal trasgressore (lo stesso aveva eccepito anche il fatto che la pattuglia fosse nascosta e non chiaramente visibile), il giudice ha accolto l’opposizione alla sanzione. Si legge in sentenza che, quando la violazione amministrativa è di “lieve entità” la sanzione si considera sproporzionata.

In pratica, ogni volta che vi sia una minima differenza tra la velocità rilevata e quella consentita sulla strada dall’ente proprietario dell’infrastruttura, lo scarto potrebbe essere imputabile non necessariamente al comportamento colposo o doloso del conducente, ma anche a fattori esterni alla sua condotta, quali, per esempio, una non perfetta taratura dello strumento di accertamento elettronico utilizzato dai vigili urbani.

Dunque, secondo il giudice di pace, la multa va annullata per “tenuità del fatto” ogni volta in cui l’auto supera di poco il limite.

Foggia, 23 aprile 2014    Avv. Eugenio Gargiulo

 



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