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Banche azioniste delle società di calcio? Federsupporter esamina la situazione Unicredit/AS Roma

Creato il 10 luglio 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Nel corso del recente incontro/dibattito tenutosi a Roma presso l’Hotel Valadier (10 aprile 2013) tra l’altro è stata dibattuta la posizione degli interventi di due banche a sostegno, formale e sostanziale, di due Società Sportive: AC Sienae AS Roma

Al riguardo è stato, in particolare,  formulato il quesito se si poteva considerare “…appropriato ed opportuno…..”  che un banca, in un periodo fortemente caratterizzato da debolezza strutturale del sistema creditizio e da marcata carenza di liquidità all’interno dello stesso mercato interbancario, detenesse  una partecipazione rilevante (40%), diretta o indiretta, in una società di calcio, affiancata dalla presenza  di suoi dirigenti negli organi di gestione della Società.

A tale opportunità non era certamente estraneo l’impegno della stessa banca ad intervenire sia negli aumenti di capitale sia come supporto creditizio ordinario. Nell’allegata nota, l’Avv. Massimo Rossetti affronta gli aspetti normativi e giuridicamente rilevanti di tale “opportunità”.

 

La presenza di Unicredit nel capitale sociale della AS Roma Spa. Obbligazioni degli esponenti bancari.

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

L’art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari), comma 1, del TUB (Testo Unico Bancario, Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni) prevede che: 

Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’uniminità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Il successivo comma 2 bis stabilisce che: 

Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi e presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano.

Il successivo comma 3 stabilisce che “L’inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2 bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2066 euro”.

 

Ciò premesso, poiché risulta che negli organi di amministrazione della AS Roma Spa siedono soggetti che svolgono funzioni rilevanti in Unicredit, ci si chiede se, nei loro confronti, sia applicabile la disciplina normativa sopra richiamata.

La disciplina di cui all’art. 136 del TUB deve intendersi applicabile a tutte le obbligazioni contratte con la banca, con società controllata (di fatto o di diritto) da un esponente aziendale della banca o di altra società del gruppo bancario; da società in cui esponenti aziendali, sempre della banca o del gruppo bancario, svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo (c.f.r. “L’articolo 136 del TUB dopo l’adozione della nuova disciplina delle operazioni con parti correlate”, dell’Avv. Massimo Lembo, Responsabile Direzione Centrale Compliance, Veneto Banca, in “Rivista di Diritto Bancario”, 18, 2012).

La disciplina in esame, oltre agli specifici obblighi da essa previsti, fa salvi (“fermi restando”) gli obblighi codicistici in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Per “parti correlate”, dovrebbe farsi riferimento alla nozione che ne dà la Consob che, a propria volta, richiama, a questo fine, la definizione rinvenibile nel principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24).

Laddove per “parti correlate” si intendono quelle che, direttamente o indirettamente, controllano, sono controllate o sono soggette a controllo, oppure detengono una partecipazione di entità tale da poter esercitare un’influenza dominante, nonché parti con le quali e tra le quali esista un collegamento.

 

Vediamo ora quali sono gli obblighi codicistici.

L’art. 2391 C.C. impone di dare notizia a tutti gli amministratori e al Presidente dell’organo di controllo societari di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, potendo trattarsi anche di interessi extrapatrimoniali.

La rilevanza dell’interesse è data dall’idoneità ad interferire sulla decisione collegiale attinente a scelte gestionali.

Peraltro, l’art 2391 bis C.C., con specifico riferimento alle società quotate (l’AS Roma è, come è noto, quotata), prescrive anche un obbligo di comunicazione tempestiva dell’interesse all’organo di controllo nella sua interezza, affinché esso possa vigilare sulla trasparenza e correttezza sostanziale di operazioni con parti correlate e ne possa riferire nella relazione all’assemblea.

Per “operazioni con parti correlate”, deve intendersi ogni trasferimento di risorse, servizi, od ogni obbligazione tra le suddette parti, a prescindere dal corrispettivo.

 

L’Autore dell’opera citata rileva, inoltre, che qualche problema di sovrapposizione di norme si potrebbe verificare tra l’inosservanza dei commi 1, 2 e 2 bis dell’art. 136 del TUB e l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione del conflitto di interessi da parte di amministratori di società quotate, di cui all’art. 2629 bis C.C. (reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi).

A questo proposito, è da sottolineare che, mentre l’art. 2629 bis C.C., ai fini dell’applicabilità della sanzione, richiede l’esistenza di danni alla società o a terzi, l’art. 136 del TUB, sempre ai fini dell’applicabilità delle sanzioni da esso previste, non richiede tale condizione.

 

Sempre l’Autore dell’opera citata svolge, poi, un’ampia e dettagliata disamina sia della disciplina Consob delle operazioni con parti correlate, sia della disciplina della Banca d’Italia relativa alle medesime operazioni.

Di notevole interesse, come evidenziato dall’Autore, è che, nella disciplina della Banca d’Italia, alle “parti correlate”, come definite dalla disciplina Consob, si aggiungono soggetti a queste ultime connessi (società e/o imprese controllate da una parte correlata e/o soggetti che controllano una parte correlata), quali i “soggetti collegati”.

Entrambe le discipline prevedono una distinzione delle operazioni con parti correlate e, nel caso di banche, con soggetti collegati, secondo un criterio dimensionale (operazioni di maggiore rilevanza, di minore rilevanza, esigue).

Entrambe prevedono procedure deliberative incentrate sulla figura di amministratori indipendenti (la disciplina per le banche si articola in una fase predeliberativa – tempestiva informazione preventiva – e in una fase deliberativa – parere motivato degli amministratori indipendenti e verbalizzazione da cui risulti l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione -).

Altrettanto interessante è, soprattutto allo scopo di meglio individuare coloro i quali svolgono funzioni, oltre che di amministrazione, di direzione e controllo presso una banca, cui fa riferimento l’art. 136 del TUB,  quanto stabilito dall’art. 53 dello stesso TUB, come modificato dalla legge n. 217 del 15 dicembre 2011, concernente il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione delle banche.

In particolare, nel personale “più rilevante” di una banca si prevede rientrino: gli amministratori con incarichi esecutivi; il direttore generale e i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche, nonché coloro che riportano direttamente agli organi in funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i responsabili ed il personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno (ivi compresa la funzione delle risorse umane); altri soggetti che assumono rischi in modo significativo (così detti “altri rischi takers”), identificati con scelta formale della banca e che percepiscano una remunerazione lorda superiore a 200 mila euro l’anno e la cui parte variabile ecceda il 20%, anche se la remunerazione fosse inferiore a 200 mila euro; qualunque dipendente la cui retribuzione si collochi nella fascia retributiva di questi ultimi soggetti e nella fascia retributiva del direttore generale (cfr opera citata).

Dai dati attuali pubblicamente disponibili risulta:

  • che il dr. Paolo Fiorentino, componente del Comitato Esecutivo della AS Roma Spa, è, dall’ottobre 2010, Chief Operating Officer di Unicredit, nonché Presidente di UBIS, Società operativa del Gruppo;
  • il dr. Giorgio Piccareta, componente del Consiglio di Amministrazione della AS Roma Spa, dal 2003 ad oggi, ha partecipato alle principali operazioni di acquisizione e riorganizzazione societaria effettuate dal Gruppo Unicredit (fra cui, l’acquisizione della banca tedesca HYPOVEREINSBANK e la fusione di Unicredit con Capitalia) e si è, inoltre, occupato della cessione di partecipazioni di minoranza in società industriali, finanziarie e bancarie.

 

Per concludere, vi è da chiedersi se, alla luce della tratteggiata, complessa e delicata disciplina legislativa e regolamentare dei rapporti e delle operazioni tra banche e parti ad esse correlate e collegate, continui ad essere, quanto meno, appropriato ed opportuno, fatta ovviamente salva la verifica della scrupolosa osservanza di tale disciplina, che una primaria banca, in specie nell’attuale quadro economico-sociale del Paese che vive una forte restrizione del credito, abbia una partecipazione rilevante (40%), diretta o indiretta, in una società di calcio e che esponenti del personale più rilevante di detta banca facciano parte degli organi di gestione di siffatta società, la quale, per giunta, presenta continue, rilevanti perdite di esercizio, con la necessità di frequente ricorso ad aumenti di capitale, sottoscritti, per la parte di azioni possedute, dalla banca stessa e sottoscritti, per la parte di azioni possedute (60%) dal socio di maggioranza, mediante finanziamenti accordati a quest’ultimo sempre dalla medesima banca.

 

Al riguardo, rinvio, per maggiori dettagli, alla nota di Alfredo Parisi sull’andamento economico delle società calcistiche professionistiche quotate nel periodo 1/1-31/3 2013, pag. 5, consultabile sul sito www.federsupporter.it. Ricordo, infine, che Federsupporter, in occasione di un Convegno tenuto a Roma , il 10 aprile scorso, presso l’Hotel Valadier, tra le proposte di riforma del sistema calcistico, ha presentato quella secondo cui le banche non devono detenere partecipazioni in società di calcio.

 

 

 

 

 


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