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Bonus Bebè 2015 - Voucher Baby Sitting / Asili Nido - Bonus Mamme

Creato il 12 febbraio 2015 da Giampierx

1) Bonus Bebè 2015

Il bonus bebè per i nuovi nati e adottati a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 è stato confermato. Il testo della legge e l'emendamento relativo al bonus, è stato approvato dalla Commissione Bilancio, ponendo il limite a 25.000 euro annui e raddoppiando l'importo dell'agevolazione per la neomamma con redditi fino a 7.000 euro.

Requisiti bonus bebè:

Alle neo mamme dal 1° gennaio 2015 spetta per ciascun figlio nato a partire da tale data un assegno di 960,00 euro che verrà erogato mensilmente dall'INPS previa richiesta e quindi previa presentazione della domanda su apposito modulo INPS da parte della mamma.
Possono presentare domanda bonus bebè INPS le mamme che partoriranno uno più bimbi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 o che adotteranno un bimbo in questo arco di tempo. Il pagamento del bonus, sarà mantenuto tale finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale, e comunque non oltre il terzo anno del bambino.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali neo mamme e le modalità di concessione dell'agevolazione, il testo della Legge di Stabilità 2015 prevede che lo Stato riconosce un assegno annuale di 960,00 euro pagato mensilmente dall'INPS a partire dal mese di nascita o di adozione. Ciò significa che se mio figlio nasce a febbraio 2015 l'assegno parte da febbraio se invece nasce il 20 settembre 2015 il pagamento del bonus parte da settembre.
La durata del beneficio è invece fino al terzo anno di vita del bambino, sempre che la neo mamma mantenga il possesso dei requisiti, ovvero, non venga superato il limite di reddito bonus bebè che dal 2015 al 2017 è complessivamente non superiore a 25.000 euro e per i nuclei più poveri a 7.000 euro. Tale soglia reddituale va considerata come somma dei redditi dei genitori e riferito all'anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario dell'assegno. Il predetto limite di reddito, non è previsto a partire dal quinto figlio in poi.

I beneficiari del bonus bebè:

Le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 25.000 euro in un anno (12 mesi). Il bonus bebè 2015 sarà concesso anche agli stranieri:
  • cittadini di uno stato membro dell’UE;
  • extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Quanto vale e quando dura il bonus bebè?

Il bonus bebè 2015 vale 960 euro all’anno (80 euro al mese) e dura per i primi tre anni di vita del bambino, la cui nascita o adozione devono avvenire nel periodo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Se la famiglia ha un reddito ISEE inferiore a 7.000 euro, il bonus bebè raddoppia e varrà 160 euro al mese, anziché 80.
Gli importi che le famiglie riceveranno come bonus non dovranno essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, poiché il bonus non concorre al reddito imponibile.

Dove si presenta la domanda del bonus bebè 2015?

La neo mamma per fruire dell'agevolazione di 80 euro al mese per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, deve presentare la richiesta bonus bebè all'INPS.

Come?

Presentando il modulo bonus bebè INPS per via telematica direttamente se si possiede il PIN dispositivo dell'NPS, oppure, recandosi presso Caf e Patronati, intermediari abilitati che provvederanno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online all'Istituto.

Quando fare domanda bonus bebè 2015?

La domanda va presentata dopo la nascita del bambino, poiché il pagamento mensile decorre dal mese di nascita o di entrata del figlio adottivo in famiglia.
Una volta presentata la domanda bonus bebè all'INPS, l'Istituto provvede a verificare il possesso dei requisiti della neo mamma ed erogare la somma di 80 euro al mese per un totale di 960,00 euro. Si ricorda che l'assegno non è cumulativo ai fini IRPEF.

Chi ha diritto al bonus INPS?

La domanda bonus bebè 2015 all'INPS ai fini di riconoscimento delle 80 euro mensili, ovvero, un assegno di 960,00 euro all'anno, può essere presentata dalle neo mamme o mamme adottive:
  • Cittadine Italiane
  • Cittadine di uno Stato membro dell'Unione Europea.
  • Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno.

Per le neo mamme possibilità anche di richiedere l’assegno di maternità 2015 Stato e Comune, sempre se si possiedono i requisiti per beneficiare del contributo, ovvero, assegno a carico dello Stato per madri naturali e adottive, per padri anche adottivi lavoratori anche precari mentre quello erogato dal Comune e pagato dall'INPS per le neomamme disoccupate.

Se mio figlio è nato a dicembre 2014 ho diritto al bonus neo mamme?

No, purtroppo il Ddl di Stabilità 2015 parla chiaro, il bonus bebè spetta solo ai bambini nati a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per cui se il bimbo nasce alle 11:59 del 31 dicembre 2014 la neo mamma non ha diritto all'agevolazione con assegno mensile ma secondo le modalità previste bonus bebè fondo nuovi nati quindi voucher baby sitter e asilo nido, stessa cosa se nasce, o entra in famiglia se adottato, il 1° gennaio 2018.
Per essere sicuri al 100%, si deve attendere il decreto ufficiale che come abbiamo detto sopra è da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova manovra finanziaria.

2) Voucher Baby Sitting / Asili Nido:

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A chi spetta:

Possono accedere al beneficio:
  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Cosa spetta:

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
  • contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".

Modalità di erogazione:

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
  • indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  • indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  • dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  • dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell’anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all’accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.
L’INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento

Per il pagamento del contributo di cui all’ articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli “asili nido” devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

3) Bonus Mamme!

Il bonus mamme è un sussidio pari a 1.000 euro al mese, che sarà concesso alle mamme:
  • con un reddito ISEE inferiore a 8.500 euro;
  • e almeno quattro figli.
Tra le ultime agevolazioni c'è un nuovo bonus acquisti per famiglie con 4 figli da 1000 euro. Tale bonus, riservato a circa 45 mila nuclei familiari che hanno da 4 a più figli, avrà come tetto ISEE una soglia inferiore a 8.500 euro annui, consiste nell'erogazione di mille euro in buoni per l’acquisto di beni e servizi ai figli minori, un modo concreto per aiutare a sostenere reddito di famiglie povere. Per sapere come fare a richiederlo e a presentare la domanda bonus acquisti 2015 famiglie numerose, bisognerà però attendere il decreto attuativo, che detterà le modalità dell'erogazione, a chi presentare la domanda e quando.
Per avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito www.cgil.it.
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