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Brescia: assoluzione per non aver commesso il fatto, visto l’articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale

Creato il 16 novembre 2010 da Antonellabeccaria

Giusto per ricordare per intero qual è l’articolo 530 del codice di procedura penale applicato ad alcune recentissime assoluzioni, pronunciate ai sensi del comma 2.

Sentenza di assoluzione

  • 1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [ 85 s. c.p.] o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo [ 254 trans.]
  • 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile
  • 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [ 50-54 c.p.] o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1
  • 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza [ 222 c.p.; 300 comma 2,579]

Ora si attendono le motivazioni.


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