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Case all'estero, da Ipsoa di Giuseppe Molinaro

Creato il 28 febbraio 2012 da Maurizio Picinali @blogagenzie

Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha modificato anche la normativa della nuova imposta sugli immobili situati all'estero, con peculiare riferimento agli immobili ubicati in Paesi UE e SEE e agli immobili di talune categorie di soggetti che svolgono attivita' lavorativa oltre confine. Case all'estero, da Ipsoa di Giuseppe Molinaro
L'art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011 ha stabilito che, a decorrere dal 2011, è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati (medesimo presupposto applicativo dell’IMU) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero nel titolare di altro diritto reale sullo stesso.
L’imposta è dovuta - proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero - nella misura dello 0,76% (la stessa prevista per l’IMU), sul valore degli immobili costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
La ratio della norma è di assoggettare i soggetti fiscalmente residenti in Italia (a prescindere dalla loro cittadinanza o Stato di origine) a un'imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero, corrispondente all'imposta municipale propria che essi devono pagare per gli immobili posseduti in Italia, dal 2012. La principale differenza fra l'imposta patrimoniale sugli immobili situati all'estero rispetto all'IMU è che la prima, a differenza della seconda, è dovuta solo dalle persone fisiche e non da altre categorie di residenti in Italia (società di persone, di capitali, enti commerciali o non commerciali, etc.).
Istituzione di un franchigia d’impostaIl decreto in commento prevede anzitutto che l’imposta sugli immobili ubicati all’estero non sia dovuta se l’importo non supera 200 euro (la stessa franchigia d’imposta prevista per l’IMU).
Immobili ubicati in Paesi UE o SEE: determinazione della base imponibile e credito d’imposta
Inoltre, viene prevista una disposizione per la determinazione della base imponibile degli immobili ubicati in Paesi appartenenti alla UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per tali immobili, il valore da adottare ai fini del computo dell’imposta in esame è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di eventuali imposte sul patrimonio (simili alla nostra ICI/IMU) o sui trasferimenti (simili alla nostra imposta di registro). Solo in mancanza di tali parametri è utilizzabile il criterio di valorizzazione generale più sopra indicato.
Il decreto prevede altresì che dall’imposta calcolata su tali immobili si possa scomputare un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale o reddituale gravanti sul medesimo immobile che non sia stato detratto ai sensi dell’ordinaria procedura ex art. 165 TUIR. Si evita in questo modo una doppia imposizione internazionale sul bene immobile collocato oltre confine.
Immobili di taluni soggetti che svolgono attività lavorativa all’esteroCon l’inserimento del comma 15-bis nel corpo dell’art. 19, D.L. n. 201/2011, viene inoltre previsto che per i soggetti che svolgono un’attività lavorativa all’estero per conto dello Stato Italiano o di una sua articolazione politica o amministrativa e per i soggetti che lavorano fuori dai confini nazionali presso organizzazioni internazionali a cui l’Italia aderisce, la cui residenza fiscale sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati (in deroga agli ordinari criteri del TUIR), l’imposta in esame è applicata con aliquota ridotta dello 0,4% (in luogo dell’ordinario 0,76%), limitatamente all’arco temporale in cui l’attività è effettivamente svolta all’estero.
Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, è possibile detrarre dall’imposta un importo massimo di 200 euro. Per i soli anni 2012 e 2013, tale detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori stabilmente nell’unità immobiliare, con un massimo di 400 euro.fonte IPSOA.it del 28.02.2012


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