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Caso Ruby: spettava alla Procura del Tribunale di Milano e al Gip esercitare le proprie attribuzioni, senza informare la Camera dei Deputati della pendenza del procedimento

Da Avvdanielaconte

Caso Ruby: spettava alla Procura del Tribunale di Milano e al Gip esercitare le proprie attribuzioni, senza informare la Camera dei Deputati della pendenza del procedimento

Ruby Rubacuori

La Corte Costituzionale si è pronunciata: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e il Gip presso il medesimo Tribunale dovevano esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di segnalare la pendenza del procedimento alla Camera dei Deputati.
Il 12 aprile del 2012 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, "sorto in seguito alla apertura delle indagini
ed alla successiva richiesta di giudizio immediato del 9 febbraio 2011 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al decreto di giudizio immediato del 15 febbraio 2011 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, promosso dalla Camera dei deputati...
".
La Consulta ha osservato che, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge costituzionale n. 1 del 1989 - a norma del quale " 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. 2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati" - , un reato non può essere qualificato come ministeriale per la sola qualifica soggettiva di colui che lo pone in essere (nel caso di specie, Presidente del Consiglio dei Ministri), bensì perchè il fatto è stato compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni. In sostanza, a parere della Corte nella configurazione del reato ministeriale "prevale l'elemento oggettivo su quello soggettivo" (vedi, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 125 del 1977). 
Orbene, il Tribunale dei Ministri può intervenire solo nell'ipotesi in cui un illecito penale sia commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.
La Corte ha aggiunto che deve escludersi "che le immunità costituzionali possano trasmodare in privilegi, come accadrebbe se una deroga al principio di uguaglianza innanzi alla legge potesse venire indotta direttamente dalla carica ricoperta, anziché dalle funzioni inerenti alla stessa ". 
Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato: " 1) che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano avviare,esperire indagini e procedere alla richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica per un’ipotesi di reato ritenuto non commesso nell’esercizio delle funzioni, omettendo di trasmettere gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), perché ne fosse investito il Collegio previsto dall’art. 7 di detta legge;
2) che spettava al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano proseguire nelle forme comuni ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, per un’ipotesi di reato ritenuto non commesso nell’esercizio delle funzioni, omettendo di trasmettere gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, perché ne fosse investito il Collegio previsto dall’art. 7 di detta legge;
3) che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica
". 

Roma, 16 aprile 2012                                          Avv. Daniela Conte 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
Caso Ruby: spettava alla Procura del Tribunale di Milano e al Gip esercitare le proprie attribuzioni, senza informare la Camera dei Deputati della pendenza del procedimento
CORTE COSTITUZIONALE N. 87 DEL 12 APRILE 2012.pdf
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