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Cedolare secca sugli affitti e le locazioni: Guida pratica e novità 2014

Da Raffa269

Cedolare secca sugli affitti e le locazioni: Guida pratica e novità 2014L’imposta cedolare secca sui canoni di affitto delle abitazioni pari al 19% (15% dal 2013) o 21% rispettivamente per i contratti agevolati o concordati nei comuni ad alta densità abitativa e 21 per cento  per gli altri contratti passa con il quarto decreto sul federalismo fiscale in vigore dal gennaio 2011 e sempre aventi oggetto l’agevolazione fiscale in forma di una imposta secca sostitutiva dell’Irpef piuttosto che la ben più alta tassazione ordinaria per scaglioni irpef che partiva dal 23% fino ad arrivare al 43%. L’intento di combattere l’evasione fiscale nel mercato immobiliare delle locazioni / affitti attraverso un abbattimento del carico fiscale in capo a colui che affitta l’immobile è la leva per smuovere il sommerso.

Leggi il nuovo articolo dedicato alla Cedolare secca al 10% in quanto è una agevolazione prevista solo per i contratti a canone concordato tre anni + due i cui canoni non possono essere determinati liberamente per cui occhio che potrebbe non convenire.

La novità risiede nel fatto che la cedolare secca sostituisce, ossia copre, il pagamento dell’Imposta Irpef, le addizionali comunali e regionali, l’imposta di bollo e l’imposta di registro (poi vedremo i casi in cui  l’imposta di registro continua ad essere dovuta) sia nella aliquota applicata del 21% o del 19% (poi 15%) e sempre che la locazione sia posta in essere da persone fisiche che non affittino l’abitazione nell’ambito della propria attività economica e non siano società. L’imposta cedolare secca sostituisce ossia al posto delle seguenti imposte si verserà la cedolare secca: queste imposte sono l’Irpef, l’imposta di registro sugli affitti e l’imposta di bollo sugli affitti anche nel caso di risoluzioni o proroghe tacite e non del contratto, le addizionali regionali e comunali irpef. Pertanto non saranno dovute ne dal locatore nè dal locatario le imposte di registro e di bollo per la durata di vigenza dell’opzione mentre torneranno applicabili per le annualità successive alla eventuale revoca.

Novità 2013
Vi segnalo che nel caso di contratti di locazione a canone concordato l’aliquota originariamente stabilità nel 19% viene ridotta di 4 punti percentuali per cui scende al 15% già a decorrere sui canoni che sono maturati nel 2013, per effetto dell’introduzione dell’articolo 4 del D.L. n. 102 del 2013.

Novità 2014
Nel Sole 24 Ore, di domenica 2 marzo 2014 si legge che nel Decreto Lupi arriverà in Consiglio dei ministri questa settimana la riduzione dell’aliquota previsti per i contrtti a canone concordato l’aliquota nuova del 10% al posta di quella ridotta del 15%.
Inoltre per coloro che prendono in locazione queste case ed hanno un reddito basso il tetto della detrazione Irpef della spesa di affitto salirà per concentire un ulteriore risparmio sulle imposte.

La prima pagina della Guida, in formato PDF
GUIDA alla Cedolare Secca
sugli affitti 2014

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23 pagine per sapere proprio TUTTO!

Chi può aderire alla cedolare secca
I soggetti che possono aderire al regime della cedolare secca sono le persone fisiche titolari del diritto di proprietà di un diritto reale di godimento sull’immobile da affittare pertanto restano escluse le aziende ed i lavoratori autonomi.L’agevolazione prevista per la cedolare secca infatti è destinata solo alle persone fisiche titolari di immobili che affittano e percepiscono canoni che potranno scontare una imposta minore e pari al 21% e che scenderà al 19% (15% dai canoni 2013) nel caso di case ed appartamenti locati a canone convenzionale concordato e situate nei comuni individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) (bassa densità abitativa) e in quelli ad alta tensione abitativa. Rientrano anche i cosiddetti gli affitti stagionali o case vacanze ossia contratti di affitto di durata inferiore ai 30 giorni e che potranno godere della cedolare secca a partire dal 2011.
Rietrano nell’applicazione anche i contratti di durata inferiore ai 30 giorni e anche quelli non soggetti a registrazione (per le modalità di adesione potete consultare anche gli articoli di approfondimento o porre una domanda).
Il principio che vi può aiutare nella definizione delle fattispecie finora non affrontate è che la destinazione dell’immobile deve soddisfare delle esigenze abitative e pertanto è necessario anche verificare la natura del locatario che non dovrà agire nell’esercizio di arti o professioni e non dovrà tanto meno essere una società bensì un privato o anche un ente pubblico non economico, o non commerciale, purchè in linea con le  sue finalità.
Come chiarito nella circolare n 26 del 2011 l’Agenzia delle Entrate sostiene che la cedolare secca può essere applicata anche disgiuntamente qualora l’appartamento, la casa o l’immobile sia posseduto pro quota. Sarebbero invece esclusi dall’applicazione della cedolare gli immobili di qualsiasi natura locati a ad imprese o ad esercenti arti o professioni in quanto grazie al contributo di un lettore la norma cita espressamnte che “Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che  agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”

I contratti che rientrano nella cedolare secca
Sono i contratti normali di locazione classici 4+4 o quelli a canone concordato 3+2, ma vi possono rientrare anche i cotratti di durta inferiore ai 30 giorni per finalità turistiche oppure quelli per studenti universitari nelle città universitarie, o quelli che hanno ad oggetti immobili soggetti alla legge numero 1089 del 1939 soggetti a vincolo.

Esclusioni dalla cedolare secca
Non possono aderire, a titolo di esempio, i soggetti che sono titolari di partita iva relativamente solo agli immobili che hanno adibito alla propria attività, tuttavia potranno applicare la cedolare per quelli personali. Mentre non possono aderire le società, gli enti commerciali gli imprenditori e nemmeno i condomini che intendono locare le abitazioni comuni dei condomini in quanto riferibili alla proprietà  del condominio.

Come aderire alla nuova imposta cedolare secca sugli affitti e le locazioni
A tal fine ho scritto un post dedicato al nuovo modello Siria predisposto dall’agenzia delle entrate per la comunicazione telematica dell’adesione alla cedolare secca. Vi consiglio anche di leggere l’articolo sulla scadenza e versamento della cedolare secca per capire come andranno versati nel 2011 e nel 2012 l’acconto ed il saldo. In pratica ci sono tre metodi che si sotanziano nel modello Siria, il modello 69 per i casi in cui non è previsto l’utilizzo del modello Siria ed un ultimo nel caso delle locazioni non soggette ad obbligo di registrazione per le quali sarà sufficienti indicare il dato derivante dal canone di locazione nel 730 o nel modello Unico persone fisiche. Per i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia il 7 aprile 2011, l’opzione potrà essere esercitata anche con il pagamento dell’acconto e la successiva indicazione nel modello della dichiarazione Unico 2012 almeno questo è quanto desumo dal punto 2,1 del provvedimento. Lo stesso discorso invece non mi sentirei di farlo nel caso di proroghe sempre relativamente agli stessi contratti che scadono nel corso di quest’anno per i quali sarà is possibile aderire alla cedolare nel modo visto nel precedente periodo, ma la proroga dovrà intendersi come un nuovo contratto e pertanto si dovrà scegliere il modello 69 per manifestare l’opzione.

Con la circolare 26 del 2011 dell’agenzia delle entrate viene chiarito che l’esercizio dell’opzione per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della cedolare secca è necessario entro 30 giorni dalla scadenza della proroga tramite la presentazione del modello 69 o al più entro la data di versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente ossia entro 30 giorni dalla scadenza della annualità; in questo secondo caso si chiarisce che l’imposta di bollo e di registro eventualmente e precedentemente versate non potranno essere oggetto di rimborso.
Come specificato anche nel corso degli altri articoli l’adesione deve essere comunicata con lettere raccomandata con avviso di ritorno (A/R) in cui si comunica di aderire al regime e di rinunciare all’allocazione degli aggiornamento Istat per il periodo di vigenza del contratto e di adesione da inviare singolarmente ad ogni locatario ed escludendo la possibilità della consegna a mano della stessa. L’invio andrà effettuato al domicilio fiscale di ciascun locatario.
Quanto dura il regime opzionale della cedolare secca: l’adesione vincola le parti fino alla fine della durata del contratto o della proroga per il residuo periodo di durata del contratto o della proroga e potrà essere revocato l’esercizio successivo all’esercizio dell’opzione prima della scadenza del versamento dell’imposta di registro dovuta per l’annualità oggetto di revoca. Ma leggete anche la circolare 47 del 2012 dove troverete alcuni chiarimenti in merito alla mancata o tardiva registrazione.

I PRO della Cedolare Secca
Come anticipato nella guida alla cedolare secca non possiamo non negare che la cedolare secca si colloca come un istituto particolarmente vantaggioso per tutti coloro che hanno un patrimonio immobiliare locato e che potranno optare per una minore tassazione, ma lo stesso varrà per tutti coloro hanno una seconda casa e vorranno affittarla percependo canoni detassati ed agevolati fiscalmente. Questo significa che in caso di redditi dell’ultimo scaglione potremmo avere un risparmio d’imposta anche di oltre 20 punti percentuali sui proventi percepiti a titolo di canone! La natura dell’imposta è quella di una imposta sostitutiva e pertanto dobbiamo chiarire cosa sostitutisce: la cedolare sostituirà le imposte irpef a carico del locatore, nonchè le imposte di registro e di bollo che solitamente sono da pagare periodicamente alla scadenza, proroga e rinnovo del contratto.

I CONTRO della cedolare secca
Il rovescio della medaglia è costituito dalla  richiesta da parte del legislatore di mantenere inalterato il canone anche in termini di variazione dell’indice dei prezzi ISTAT in modo da permettere al locatore di godere di una rata fissa e che proprio il locatore dovrà comunicare mediante raccomandata A/R all’affittuario. Si dovranno corrispondere degli acconti sulla cedolare secca che sono stati stabiliti nella misura del 85% dell’imposta per il 2011 e del 95% per il 2012 da versare entro la scadenza del 16 giugno ossia dell’Irpef. Non conviene solo per redditi estremamente bassi e che possiamo stimare in 15 mila euro annui. Per i canoni a contratto concordato l’applicazione della cedolare secca del 21% fa alzare l’asticella della convenienza per redditi superiori ai 25.000 euro anche se questa resta una stima che non tiene conto di altri parametri. Dobbiamo sempre ricordarci che aderire alla cedolare secca permette si l’applicazione di questa imposta fissa, ma è anche vero che la tassazione ordinaria sarebbe stata sull’85% del canone percepito più varie addizionali regionali e  comunali.
Inoltre non è consentito l’adeguamento del canone in base all’indice Istat sull’aumento dei prezzi al consumo, per l’intera durta del contratto di locazione gestito tramite cedolare secca.  Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate sui contratti in essere.

Vecchie locazioni in essere
Anche le locazioni in essere potranno aderire al nuovo regime entro 60 giorni dall’approvazione del provvedimento come anche le locazioni già in essere che sono registrate per importi più bassi rispetto a quelli effettivamente percepiti (parte dichiarata e parte in nero), o anche per i contratti di comodato gratuito che spesso nascondono intestazioni fittizie o locazioni pagate in nero.
La scadenza per farlo saranno 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Aumentano le sanzioni per incentivare l’utilizzo della cedolare secca
Per indurre ad adottare la nuova cedolare secca non poteva mancare un innalzamento delle sanzioni sulla mancata registrazione del contratto di affitto o una sottostima che ora saranno più care in quanto passano dal 240% al 480% dell’imposta irpef eventualmente evasa per via della mancata dichiarazione del canone percepito (e che può arrivare fino al 400% nel caso di pagamento parzialemnte dichiarato e parzialmente no in quanto per l’agenzia delle entrate è più difficile da rintracciare ed è naturale prevedere una sanzioni più elevata per disincentivare il comportamento; e per fugare ogni dubbio sono anche inibiti eventuali strumenti deflattivi del contenzioso in quanto non saranno prmessi accertamenti con adesione o trattamenti di quiescianza.
A favore dell’inquilino inoltre la possibilità ora di denunciare gli affitti in nero e farsi riconoscere un  affitto pari a solo 3 volte la rednita catastale annua per 4 anni più 4, con unnotevole risparmio economico. Leggete l’articolo di approfondimento sugli affitti in nero. Per le modalita di applicazione dovremo atendere il provvedimento dell’agenzia delle entrate che disciplinerà tempi, modalità di versamento delle imposte, eventuali codici tributo da utilizzare e come regolarizzare o registrare i nuovi conrratti con la nuova imposta cedolare secca e di cui vi terrò informati nel corso dei prossimi articoli.

Il 7 aprile data da ricordare
Il 7 aprile diventa quindi la data da spartiacque per verificare i corretti comportamenti da parte dei locatori in relazione al nuovo istituto agevolativo.
Il locatore che alla data del sette aprile ha un contratto risolto, già registrato o scadutoo prorogato per esercitare l’opzione alla cedolare secca dovrà solamente procedere con il pagamento dell’acconto ed indicare in dichiarazione ei redditi 730 o modello unico l’adesione. Il locatore invece che alla stessa data ha un contratto in essere o appena risolto ( da meno di 30 giorni) può esercitare l’opzione con l’utilizzo del modello 69, oppure per quelli con imminente termine di scadenza per la registrazione in caso di nuove stipule o anche semplicemente proroghe si potrà effettuare entro il 6 giugno.

Acconto e saldo della cedolare secca
Per il versamento del saldo e dell’acconto potete leggere l’articolo indicato in basso; intanto segnatevi le date del 16 giugno 2012 per il pagamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012 che slittano al 18 giugno 2012 perchè il termine scade di domenica. Leggi l’articolo dedicato proprio all’acconto sulla cedolare secca.

Indicazione dei proventi da cedolare secca nel 730
le indicazioni relative alle informazioni relative all’opzione per la cedolare secca andranno inserire nel quadro B del modello 730 dove trovano spazio i dati relativi alla tassazione e relativi al contratto di affitto.

Fattispecie particolari: diritti reali di godimento e la nuda proprietaria
Anche i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento come l’usufrutto, uso, abitazione e l’enfiteusi su immobili abitativi concessi in locazione a terzi al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni possono beneficiare della cedolare secca ad eccezione del nudo propretario.

Se non avete regsitrato il contratto di affitto nella sezione Moduli e Modelli troverete anche il modello per la registrazione del contratto di locazione dell’agenzia delle entrate e che potete esercitarvi a compilare (Richiesta di registrazione contratto e adempimenti).

Leggete anche gli articoli con i consigli pratici per il calcolo, il pagamento ed il versamento, nonchè anche il calcolo di convenienza
Codici tributo versamento cedolare secca


Modello Siria per opzione cedolare secca
Acconto e saldo Cedolare Secca

La prima pagina della Guida, in formato PDF
GUIDA alla Cedolare Secca
sugli affitti 2014

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