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Centrali Rischi: conoscere il sistema per una migliore tutela (parte I)

Creato il 24 giugno 2011 da Cindi

Centrali Rischi: conoscere il sistema per una migliore tutela (parte I)

 E’ giunta notizia che recentemente (maggio 2011) un istituto bancario di primario livello e di caratura internazionale abbia, erroneamente, provveduto a segnalare circa 30.000 nominativi alla Centrale Rischi gestita dalla Banca di Italia. La questione, di indubbio interesse considerati gli effetti di danno per imprenditori e privati che a seguito di tale segnalazione si sono visti precauzionalmente chiuse le linee di credito e di affidamento presso gli istituti di credito di appoggio, nonché negata ogni ulteriore richiesta di finanziamento, consente in questa sede una disamina del fenomeno e degli interessi che coinvolge, nonchè una trattazione dei rimedi esperibili.

A) Cosa sono le Centrale Rischi.

Le Centrali Rischi costituiscono un sistema di informazione idoneo a fornire, al sistema bancario e finanziario, utili notizie sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito (richiesta di finanziamenti, richiesta di carte di credito, richiesta di bancomat, richiesta di assegni).
La 
ratio del sistema è di consentire, in occasione dell’istruttoria di un finanziamento, la valutazione del merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento (per esempio, la puntualità o il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso), ovvero – durante la vita del finanziamento – il controllo del rischio di credito.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui ci si rivolgerà potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Le Centrali Rischi vengono divise in due categorie: quelle pubbliche e quelle private.

A1) Centrali Rischi pubbliche;

Attualmente ve ne sono due:

- la Centrale rischi pubblica (C.R.I.) gestita dalla Banca d’Italia, per finanziamenti di importo superiore a € 75.000;

- la Centrale rischi pubblica gestita dalla società interbancaria per l’automazione (S.I.A.) sotto la vigilanza della Banca d’Italia, per finanziamenti di importo inferiore a € 75.000 e superiore a € 30.000.

Istituita con delibera C.I.C.R. del 16 maggio 1962 (formalmente denominata Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari) e operativa dal 1964, la CRI trova disciplina normativa nel testo unico in materia bancaria (D.lgs. n. 385/1993 cd. T.U.B.) e nelle relative disposizioni di attuazione: – artt. 53, co 1, lett. b), 67, co. 1, lett. b), 106 e 107 TUB;

- delibera C.i.c.r. 29 marzo 1994, recante norme di coordinamento al TUB;

- circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, giunta al 14° aggiornamenti il 29.04.2011;

- provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 10 agosto 1995 recante l’obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio centralizzato dei rischi.

Per quanto attiene al funzionamento della Centrale Rischi le banche hanno l’obbligo di segnalare oltre che le posizioni ‘‘in sofferenza’’, anche tutti gli affidamenti che superino un certo limite di importo (con la connessa creazione di un potenziale rischio di credito), onde assicurare garanzie di stabilità al sistema, nell’interesse dei risparmiatori. In particolare, l’obbligo di segnalazione sussiste per tutti i rischi diretti (fidi per cassa e per firma) e quelli indiretti (garanzie personali date per altri soggetti).
Il meccanismo è piuttosto semplice: le banche inoltrano alla Centrale tutte le informazioni relative ai fidi concessi e il loro ammontare (flusso di andata), mentre la Banca d’Italia elabora le informazioni ricevute per poi trasmetterle a tutti gli enti bancari che aderiscono al sistema (flusso di ritorno).
La segnalazione individuale di rischio viene costruita, principalmente, attraverso l’utilizzo di categorie di censimento composto da cinque sezioni (distinte in: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari negoziati sui mercati over the counter, sezione informativa), tipo di importo (accordato, utilizzato, importo garantito etc.), stato del rapporto (crediti scaduti, non scaduti, ristrutturati, scaduti o sconfinati tra 90 e 180 gg. e oltre 180 gg., crediti impagati etc.), garanzie (presenza/assenza di garanzie reali, personali).
crediti per cassa comprendono al loro interno cinque categorie di crediti in ordine di rischiosità crescente:

Rischi auto liquidanti: derivano da operazioni che presentano una fonte di rimborso predeterminata.

Rischi a scadenza: si riferiscono a operazioni con scadenza fissata per contratto, senza una fonte di rimborso prefissata (es. prestiti personali, mutuo, pronti contro termine).

Rischi a revoca: consistono in aperture di credito in c/c concesse per elasticità di cassa con clausola ‘fino a revoca’.

Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari: si riferiscono a crediti assistiti da una specifica causa di prelazione concessi a organi di procedura concorsuale

Sofferenze: crediti verso soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente.

crediti di firma che comprendono gli impegni di pagamento e i crediti documentari con cui banche e intermediari si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte del cliente verso terzi si dividono in due categorie: garanzie commerciali e garanzie finanziarie.
Nella 
sezione informativa rientrano infine:

- le operazioni effettuate per conto terzi;

- i crediti per cassa effettuati in pool;

- i crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti;

- i rischi auto liquidanti – crediti scaduti;

- i crediti passati a perdita;

- i crediti ceduti a terzi.

A2) Centrali rischi private;

Le centrali rischi private operano nell’ambito di finanziamenti di importo inferiore a € 30.000 e attualmente le più note sono:

- Crif s.p.a.;

- C.T.C. (Consorzio Tutela Credito);

- Experian s.p.a.;

- Cerved s.p.a.;

Infocamere s.c.p.a..

Il funzionamento di tali centrali private è simile a quello analizzato per la CRI, seppure molto più semplificato, in quanto tutti i movimenti, per quanto riguarda i prestiti entro la soglia di valore di competenza, vengono registrati a partire dalla richiesta fino alla restituzione del fido. Pertanto, i dati relativi alla posizione debitoria del cliente (sia positivi che negativi) vengono comunicati periodicamente dall’istituto erogante alle centrali rischi e, nell’ipotesi in cui si verifichino dei ritardi nei pagamenti, l’istituto finanziario che ha concesso il prestito provvederà alla segnalazione alle centrali rischi l’insolvenza.
Prima dell’entrata in vigore del Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (2005), le centrali rischi private conservavano il nominativo dei “cattivi pagatori” (ovvero di coloro che ritardavano il pagamento anche di pochi giorni) per più di 5 anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione.
Oggi, fortunatamente, i tempi massimi di conservazione dei dati sono ridotti a 3 anni anche in virtù dell’entrata in vigore del 
“Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” il cui ambito di applicazione scatta ogni volta che vengono richiesti:

- prestiti personali;

- affidamenti in conto corrente;

- carte di credito;

- finanziamenti per acquistare a rate un bene o servizio;

- mutui.

Dopo questa necessaria panoramica generale, nei prossimi contributi verranno approfondite le questioni legate alla privacy nei rapporti dei clienti con le banche e nell’impiego delle Centrali Rischi, nonchè le tutele offerte contro le erronee segnalazioni.


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