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Conguaglio fiscale 2012 – CUD 2013 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

Da Rebecca63

inps-1Per effetto dell’incorporazione dell’Inpdap e dell’Enpals nell’Inps, tutte le prestazioni erogate dall’Istituto nel  2012 relative al singolo contribuente, in base all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando  il conguaglio fiscale e, nel  caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo.  Pertanto, il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012 – completato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013 – è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.  Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013  in un numero massimo di 10 rate senza l’applicazione degli interessi (art. 38, comma 7 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010).  Nei confronti degli altri pensionati  il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria.  A seguito di specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha tuttavia autorizzato a decorrere dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione che sarà effettuata nei termini che seguono.  Per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati  per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia che opererà nei termini di seguito descritti.  Per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86 qualora il debito non venga estinto prima.  Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali)è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, utilizzando anche l’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima.  Ove il debito non venga interamente recuperato entro il mese di Dicembre 2013, l’Istituto comunicherà all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione.  Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno provvedere al saldo di quanto dovuto.  Ad esclusione dei pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2012 effettuata nel mese di marzo 2013, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 - CUD 2013, dove, dopo aver indicato al punto 5 le ritenute totali dovute nell’anno 2012 da parte del contribuente e aver provveduto a trattenere la prima rata nel mese di marzo 2013, al punto 201 del CUD-770/2013 sarà indicato l’importo del debito residuo, rateizzato successivamente.  Per i conguagli rateizzati di che trattasi, tale importo è il debito totale detratto quanto già recuperato a marzo e sarà versato mensilmente dall’Istituto, salvo i casi particolari di interruzione sopra indicati. L’importo indicato al punto 201 del CUD/770 non terrà conto degli interessi, eventualmente già calcolati e trattenuti dall’Istituto, sulle somme rateizzate. Per i pensionati interessati, nelle annotazioni (cod. AW) della dichiarazione sarà specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Messaggio numero 5447 del 02-04-2013

Teramo, 04 Aprile 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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