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Consigli di autodifesa (legale) dalla scure di Equitalia

Creato il 16 gennaio 2012 da Maurizio Picinali @blogagenzie

Trentamila accertamenti sintetici (basati su presunzioni di reddito), un milione e 600mila preavvisi di fermo, 557mila fermi, 135mila ipoteche (che si aggiungono alle 450mila ancora in corso), 11mila pignoramenti immobiliari, 133mila pignoramenti immobiliari. Per incutere nei contribuenti quello che Attilio Befera chiama «un sano timore» non sono necessari i blitz degli ispettori a Cortina, basta leggere gli ultimi dati disponibili della riscossione (anno 2010) e incrociare i numeri con l’elenco delle nuove armi messe a disposizione del fisco (accertamento immediatamente esecutivo, nuovo redditometro, inversione dell’onere della prova, accesso automatico ai conti correnti, ecc ecc.)Consigli di autodifesa (legale) dalla scure di Equitalia. Anche perché la scure dell’Agenzia delle Entrate e del suo braccio operativo Equitalia si abbatte non tanto e non spesso sui grandi evasori, quanto sui piccoli contribuenti che solitamente le tasse le pagano e ne pagano pure tante. Come il drammatico e clamoroso caso di Mauro Bordis, che prima di morire d’infarto si è visto ipotecare la casa e bloccare i fidi in banca per seimila euro di debiti col fisco.

O quello di Nicolò Italo Gueli, un medico multato una volta per divieto di sosta che per un debito iniziale di 156 euro (poi lievitato a duemila) si è visto ipotecare un garage da 80mila euro. O, infine, quello più grottesco di Guido Giuliani, cieco fin dalla nascita a cui è arrivata una cartella esattoriale da oltre 2mila euro per non avere pagato il canone Rai tra il 2008 e il 2010. Però ascolta, avranno pensato ad Equitalia. Vista l’aria che tira può essere molto utile avere a portata di mano il prezioso manuale di sopravvivenza contenuto nel recente libro di Elena G. Polidori dall’eloquente titolo “Resistere ad Equitalia” che fa il punto sulle nuove norme tributarie e sulle più eclatanti vessazioni degli agenti esattoriali. Nulla di illegale, intendiamoci, solo un vademecum per conoscere, prevenire e agire qualora si finisca nel mirino di un fisco che può avere conseguenze devastanti se non maneggiato con la dovuta cura.Tanto per avere un’idea del corposo manuale stilato con l’aiuto dell’avvocato Alberto Tanza, vicepresidente dell’Adusbef, ecco alcune strategie difensive di base.

Cartelle esattoriali e accertamenti esecutivi. Quando arrivano a casa bisogna prima di tutto chiedere la sospensione che può avvenire per via giudiziale, amministrativa ed in taluni casi dall’agente della riscossione.
Cartelle pazze. Procedere immediatamente con un’istanza in autotutela, la quale non sospende i termini per il ricorso: se non interviene lo sgravio della cartella entro 30 giorni, occorre procedere con il ricorso in commissione tributaria per evitare che il titolo diventi definitivo.
Ipoteca sulla prima casa. Se il debito è inferiore a 20.000 euro, l’immobile è adibito a prima casa, e se la somma è contestata in giudizio, non può essere iscritta ipoteca. Se vi è una procedura esecutiva in corso possono essere solamente usate le normali procedure previste per l’opposizione all’esecuzione, ma che difficilmente portano alla sospensione della vendita.
Centrale rischi. Dal 1 ottobre 2011, nel termine di 60 giorni dalla notifica senza opposizione e degli ulteriori 180 giorni prima dell’esecuzione forzata, non si esclude che si possa comunque iscrivere ipoteca con comunicazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per gli imprenditori che hanno degli affidamenti in corso con gli istituti di credito.
Enti locali. Dal 1 gennaio 2012 sono gli stessi Comuni a procedere alla riscossione delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I Comuni potranno procedere mediante: riscossione spontanea; riscossione coattiva.
Ganasce fiscali. Una novità introdotta dalla Legge n. 106/2011 riguarda l’esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo. L’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge n. 106/2011, infatti, prevede che «in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia».


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