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Contratto di locazione per studenti universitari e contratti transitori

Da Butred77

L’ordinamento italiano, per far fronte a particolari esigenze abitative degli studenti universitari e dei lavoratori, ha previsto delle particolari forme di contratti di locazione. Esse sono previste dalla L. 431/91 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo“.

L’art 5 della suddetta legge disciplina i contratti di locazione di natura transitoria:

….possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

Il contratto per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, prevede una durata che va da 6 a 36 mesi, con possibilità di rinnovo automatico.Tali contratti possono essere sottoscritti anche da gruppi di studenti.

Diversamente, possono essere stipulati anche i cd. contratti di natura transitoria. Il fondamento di tale contratto è la particolare esigenza abitativa del conduttore.

A tali contratti non si applica la disciplina della locazione prevista dalla L. 392/78 (locazione di immobili urbani). La durata va da 1 a 18 mesi, senza vincolo circa l’entità del canone di locazione.

Nel contratto deve essere specificata la particolare esigenza abitativa giustificatrice di tale forma contrattuale.


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