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Contributi previdenziali ingegneri e architetti: una circolare INPS chiarisce tutto

Creato il 14 aprile 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Contributi previdenziali tecnici

Una circolare dell’INPS chiarisce con esempi concreti i dubbi che attanagliano i professionisti con specifico riferimento al versamento dei contributi previdenziali.

Ad esempio, l’ingegnere o l’architetto libero professionista che eserciti attività di consulente ambientale, è tenuto versare i contributi previdenziali a Inarcassa. Qualora invece svolga l’attività tipica ma lavori anche come consulente finanziario, lo stesso è allora tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS. Sono queste alcune delle casistiche contenute nella circolare 72/2015 dell’INPS, strumento chiarificatore tramite cui l’istituto di previdenza riassume le regole per l’iscrizione e gli obblighi contributivi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (o, in alternativa, alla gestione separata).

In base allo statuto di Inarcassa, si specifica nella circolare, architetti e ingegneri che lavorano come dipendenti non possono iscriversi alla Cassa. Quest’ultimo si configura invece come adempimento obbligatorio per coloro che esercitano la libera professione con continuità e sono iscritti all’albo professionale, oltre ad essere titolari di partita IVA e non essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Negli anni scorsi, però, l’INPS riteneva si dovessero iscrivere alla gestione separata anche professionisti iscritti all’albo e con una Cassa di previdenza di settore.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero-professionale, definendo l’ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di “esercizio della professione”.

La Suprema Corte infatti, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, ha puntualizzato che il concetto di “esercizio della professione” deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero-professionali. Secondo la Cassazione, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.

Affiora quindi da questo ragionamento il seguente assunto: la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria.

Sono numerose le sentenze della Cassazione (tra cui la n. 14684 del 29 agosto 2012, e la n. 9076 del 15 aprile 2013) che hanno contribuito a chiarire il regime previdenziale applicabile all’esercizio di attività professionali anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.

Se sei un professionista tecnico leggi anche l’articolo POS obbligatorio professionisti, bastone e carota per renderlo effettivo?

Ora, anche alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto legge 98/2011 e alle sentenze della Cassazione sopra citate, sono state individuate le attività che ricadono sotto la “competenza” di Inarcassa. Eccole di seguito come elencate dalla circolare INPS:
- consulente e programmatore informatico;
- amministratore di condominio;
- project manager nel settore Ict.

All’interno del raggio di competenza della gestione separata INPS rientrano invece altre tipologie di attività, come ad esempio:
- il consulente commerciale;
- l’orientatore professionale;
- l’ingegnere consulente gestionale.

“È una circolare fortemente voluta da noi – spiega Paola Muratorio, presidente di Inarcassa, chiarendo le ragioni della diffusione della circolare – per la quale abbiamo lavorato con INPS che è stata veramente collaborativa. È importante che ci sia chiarezza contributiva e riteniamo che la circolare risponda in modo esaustivo a questa necessità. Gli esempi riportati nascono da casi reali”.


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