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Costa Concordia: guida per le richieste di risarcimento danni

Da Avvdanielaconte

Costa Concordia: guida per le richieste di risarcimento danni

La nave "Costa Concordia" naufragata il 13 gennaio 2012 


Si pubblica una breve guida per le richieste di risarcimento danni a seguito del naufragio della nave della Costa Crociere "Costa Concordia"
Come tutti sappiamo, il 13 gennaio 2012 la nave da crociera "Costa Concordia", appartenente alla Costa Crociere, è naufragata nelle vicinanze dell'Isola del Giglio (Grosseto). Prima di tutto, mi sento di testimoniare la mia vicinanza alle vittime, ai loro familiari, ai familiari dei dispersi e a coloro che hanno subito gravi danni a seguito dell'evento. 
Come sta venendo fuori dalle indagini che la Procura di Grosseto sta effettuando, si profilano a carico del Comandante della "Costa Concordia" Francesco Schettino, di altri ufficiali e della Costa Crociere una serie di responsabilità civili e penali per quanto è accaduto. 
A tale proposito, pubblico una breve guida (che sarà possibile approfondire andando sul sito internet https://sites.google.com/site/risarcimentocostaconcordia/home) utile per chi ha intenzione di proporre azioni legali (di risarcimento danni, ecc.) nei confronti della Costa Crociere.  
Le azioni da potere esercitare sono le seguenti:
  • Azione civile di risarcimento danni, allo scopo di ottenere il rimborso della somma spesa per il viaggio, nonchè la condanna della Costa Crociere al pagamento di tutti i danni materiali (smarrimento e distruzione del bagaglio, spese sostenute per il rientro e l'assistenza, ecc.), morali, per lesioni fisiche, esistenziali, per la vacanza rovinata, per non avere potuto ususfruire dei giorni di feri richiesti,  ecc. Per dare avvio a questa azione è necessario e opportuno inviare una lettera di diffida con richiesta di risarcimento danni entro 10 giorni dalla data prevista per il rientro dal viaggio. E' importante precisare che, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79/2011, in vigore dal 21.06.2011), questo termine non è più obbligatorio, ma in ogni caso è opportuno continuare a rispettare - nei limiti del possibile - tale termine, allo scopo di evitare eccezioni (anche se solo strumentali e dilatorie).
  • Azione penale per il reato di lesioni colpose, per attivare la quale è necessario presentare una querela entro 90 giorni dall'evento (a partire, quindi, dal 13 gennaio 2012).
  • Costituzione di parte civile nel processo penale che, eventualmente, sarà avviato nei confronti della Costa Crociere
  • Azione civile per l'annullamento del viaggio senza penale e il rimborso delle somme anticipate (anche qui sarà da valutare, caso per caso, se fare una contestuale richiesta di risarcimento danni), oppure per ottenere la variazione del viaggio senza pagamento di supplementi.Per quanto riguarda questa azione, si precisa che, quando il viaggio viene annullato per qualsiasi motivo dal tour operator prima della partenza, il viaggiatore ha diritto ad una delle seguenti alternative:
   - un altro viaggio di qualita' equivalente o superiore, senza supplementi di prezzo;
   - un altro viaggio di qualita' inferiore, con rimborso della differenza di prezzo;
   - il rimborso dell'intera somma gia' pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della   cancellazione;
   - eventuale risarcimento dei danni subiti a causa dell'annullamento forzato. (CONTINUA)


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