Magazine Attualità

Critica della critica

Creato il 19 aprile 2010 da Renzomazzetti

CRITICA DELLA CRITICALa presente critica al progetto di legge sul divorzio (Nella legislazione prussiana le cause legali si erano venute moltiplicando, tanto che il re, considerando lo scioglimento del matrimonio come profondamente incompatibile con la religione cristiana, aveva dato incarico al suo fido Karl von Gerlach di redigere un progetto di legge che contemplasse l’abolizione del divorzio.) è sorta dal punto di vista della giurisprudenza renana, come la critica riportata tempo addietro (vedi il supplemento al n. 310 della “Gazzetta renana”) s’era basata sul punto di vista dell’antica giurisprudenza prussiana e sulla sua prassi. Rimane in serbo una terza critica, la critica dal punto di vista generale giuridico-filosofico. Non basterà più esaminare il pro e il contro dei singoli motivi di divorzio. Sarà necessario sviluppare il concetto di matrimonio e le conseguenze di tale concetto. Ambedue gli abbozzi da noi riportati finora respingono unanimemente l’intromissione della religione nel diritto, senza tuttavia svolgere concettualmente quanto l’essenza del matrimonio in sé e per sé sia o no religiosa, senza poter dunque mettere in chiaro come debba necessariamente procedere il legislatore coerente, che si regola secondo la natura della cosa e che nel definire tale natura non può assolutamente contentarsi d’una mera astrazione. Se il legislatore considera che non l’eticità umana, bensì la santità religiosa sia la vera natura del matrimonio, ponendo quindi al posto dell’autodeterminazione la determinazione dall’alto, al posto dell’intima consacrazione naturale una sanzione soprannaturale, al posto d’una leale sottomissione implicita nella natura del rapporto stesso un’obbedienza passiva verso comandamenti che risiedono oltre la natura di tale rapporto, possiamo forse biasimare questo legislatore religioso, se alla Chiesa, che già è chiamata a realizzare le esigenze e i diritti della religione, sottopone anche il matrimonio, collocando il matrimonio civile sotto la sovrintendenza dell’autorità religiosa? Non si tratta di una semplice e necessaria conseguenza? E’ un errore credere di poter configurare il legislatore religioso col dimostrare che questa o quella delle sue definizioni sono in contrasto con la natura terrena del matrimonio. Egli non polemizza contro lo scioglimento del matrimonio civile, bensì contro la natura mondana del matrimonio, e cerca in parte di purificarlo da questa mondanità e in parte, se ciò è possibile, di mettere ad ogni istante dinanzi a questa mondanità, considerata come un lato appena tollerato, i suoi limiti, e di spezzare la colpevole testardaggine della sua logica. Del tutto insufficiente è perciò il punto di partenza della giurisprudenza renana, introdotto con acutezza nella critica surriportata. E’ insufficiente distinguere nel matrimonio due nature, quella religiosa e quella mondana, così che l’una sia assegnata solo alla Chiesa e alla coscienza dei singoli individui, e l’altra solo allo Stato ed alla coscienza giuridica dei cittadini. La contraddizione non si elimina con l’assegnare al matrimonio due diverse sfere; al contrario si viene a creare una contraddizione e una collisione insolubile tra queste due sfere di vita; e come si può obbligare il legislatore a un dualismo, ad una duplice concezione del mondo? Non è naturale che un legislatore coscienzioso, il quale si basi sulla religione, nel mondo reale e nelle forme terrene esalti come unica forza ciò che nel mondo dello spirito e nelle forme religiose egli considera come la verità stessa e venera come la sola potenza? Se compare qui il difetto fondamentale della giurisprudenza renana, la sua contraddittoria concezione del mondo, la quale col separare la coscienza dalla coscienza giuridica alla superficie non risolve le collisioni più gravi, bensì le taglia in due: la quale divide il mondo del diritto da quello dello spirito, quindi il diritto dallo spirito, quindi la giurisprudenza dalla filosofia; tuttavia nell’opposizione contro la presente legge si è manifestata ancor più chiaramente e nella maniera più precisa l’assoluta mancanza di principi della vecchia giurisprudenza prussiana. Se è vero che nessuna legislazione può prescrivere la moralità, è ancora più vero che nessuna legislazione può riconoscerle validità di legge. Il diritto civile si basa su un’astrazione intellettuale, la quale, priva in sé di contenuto, raccolse il contenuto naturale della rettitudine e moralità quale materia esteriore, in sé priva di legge, e cercò quindi di modellare, indirizzare e preordinare verso uno scopo esteriore tale materia priva di legge e di spirito. Esso tratta il mondo oggettivo non secondo le leggi ad esso innate, bensì secondo idee soggettive e arbitrarie e secondo un disegno che risiede fuori della cosa stessa. Gli antichi giuristi prussiani hanno mostrato scarsa perspicacia riguardo a questa natura del diritto civile. Non ne hanno criticato l’essenza, bensì solo singoli lati esteriori della sua esistenza. Non combatterono perciò la natura del nuovo progetto di legge sul divorzio, bensì la sua tendenza riformatrice. Hanno creduto di poter trovare nei cattivi costumi un argomento per cattive leggi. Noi dalla critica pretendiamo soprattutto che si comporti criticamente nei riguardi di se stessa e che non si lasci sfuggire la difficoltà del suo oggetto.

INDOVINA L’ INDOVINELLO:

DI CHE ANNO E DI CHI E’

QUESTO ARTICOLO?

?????????????????????????????????????????????????????????????

 

CRITICA DELLA CRITICA

 

ANNIVERSARIO

Nel suo vecchio splendore ardente

ed in tutto lo sfarzo voluttuoso

oggi si alza davanti a te l’intero sogno

di quella notte calda d’estate.

E tremando di passioni trasognate,

premi disperandoti con feroce ardore

le piene, belle, spesso baciate

e rosse labbra sulla mia immagine.

-Hermann Hesse-

 

aaaaaaahhhhhhhhhhhhooooooooooooohhhhhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

TRA MOGLIE E MARITO

 

CRITICA DELLA CRITICA

Due coniugi davanti al giudice per discutere la loro causa di divorzio. Per quale motivo da dieci anni non rivolgete più la parola a vostra moglie? Chiede il giudice. Per non interromperla!

-Gino Bramieri-

 


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Magazines