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Dalla Corte Costituzionale ancora no ai matrimoni gay. Ok al divieto di pubblicazioni.

Da Lametamorfosiftm
Dalla Corte Costituzionale ancora no ai matrimoni gay. Ok al divieto di pubblicazioni.

“Diversità di sesso elemento essenziale del nostro ordinamento”.
Dalla Corte costituzionale arriva un nuovo no ai matrimoni gay: ha infatti ragione il Comune che non procede alle pubblicazioni, perché “la diversità di sesso è elemento essenziale nel nostro ordinamento per poter qualificare l’istituto del matrimonio”. La consulta – come riferisce il sito Cassazione.net – esclude l’illegimità delle norme del codice civile che impediscono di sposarsi a persone dello stesso sesso. Non è possibile celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, almeno secondo le leggi attualmente vigenti in Italia: lo ribadisce la Corte costituzionale con l’ordinanza 4 del 2011. Va esclusa quindi la illegittimità costituzionale di una serie di norme del codice civile che impediscono le nozze gay (gli articoli incriminati erano il 93, 96, il 98, il 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231). Ha fatto bene insomma l’ufficiale dello Stato civile del comune di Ferrara a rifiutarsi di procedere alla pubblicazione dei matrimonio richiesta dalle parti private. La consulta – sottolinea cassazione.net – conferma così la linea affermata nella sentenza 138/10 e nell’ordinanza 276/10. Inutile anche sollevare la questione di legittimità con riferimento ai parametri individuati negli articoli 3 e 29 della Costituzione: rispetto al principio di eguaglianza l’alta corte osserva che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio; l’articolo 29 poi si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diversi e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica. Nel promuovere il giudizio di legittimità il tribunale rimettente sottolineava il rapido cambiamento dei costumi sociali avvenuto negli ultimi anni e l’affermarsi accanto alle unioni tradizionali, di altre forme di convivenza, che – seppure minoritarie – aspirano comunque a tutela, una protezione che tuttavia al momento l’ordinamento giuridico non consente: ma la consulta ribadisce l’interpretazione dell’articolo 29 della costituzione secondo cui “la diversità di sesso è elemento essenziale nel nostro ordinamento per poter qualificare l’istituto del matrimonio”.
Fonte: http://gaynews24.com/?p=18045
Vi abbraccio
Marco Caserta

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