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Deducibilità costi auto Professionisti con partita Iva

Da Raffa269

bollo auto usataIl regime di deduzione dei costi auto e della detrazione Iva per i titolari di partita Iva ha subito una drastica riduzione già dal 2013, con alcune differenze meno marcate per contribuenti minimi, per gli agenti e rappresentanti ed è fondamentale ai fini del calcolo delle tasse ed imposte da versare a fine anno e nelle scelte di acquisto degli automezzi.

Definizione dei veicoli che rientrano nel regime di deduzione dei costi e delle spese di manutenzione riparazione e noleggio
I veicoli sono  autovetture e autocaravan, di cui alla lett. a) ed m) del comma 1 dell’articolo 54 del Codice della strada e sono deducibili con diverse percentuali in base alla tipologia di attività svolta, caratteristiche de mezzo ed utilizzo che se ne fa.

Deduzione costi auto 2014
Dal 2013 le spese sostenute dai lavoratori per le autonomi (e anche per le aziende ma per queste c’è il collegamento ad un articolo in calce) la percentuale di deduzione sull’auto diminuisce vistosamente attestandosi al 20%. Con la Legge di Stabilità 2013 tale percentuale viene definitivamente fatta scendere al 20%. Per i rappresentanti la percentuale invece si abbassa all’80% dal precedente 90% per i veicoli utilizzati dai soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (sono esclusi gli agenti immobiliari ed i promotori finanziari).

In sintesi per la deducibilità dei costi dovete sapere che saranno deducibili per:

  • 100 per cento per le auto destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali dell’attività propria dell’impresa
  • 20 per cento per le auto aziendali non strumentali e non assegnate a dipendenti
  • 20 per cento per gli esercenti attività di lavoro autonomo eccetto i casi di seguito elencati
  • 70 per cento per le autovetture date in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta
  • 80 per cento per gli agenti ed i rappresentanti di commercio

Vi segnalo l’articolo di approfondimento sulla deducibilità fiscale dei costi auto

Rilevo che un errore in cui incorrono molto spesso gli addetti ai lavori nel calcolo del montante di deducibilità dei costi sulle auto è dato dalla mancata rilevanza dell’iva indetraibile sul costo deducibile. Ricordiamo infatti a chi legge che l’iva indetraibile pagata su contratti di compravendita o locazione finanziaria rappresenta un maggior costo sostenuto che capitalizzato sul mezzo e che aumenta il montante su cui calcolare l’ammortamento. Facendo un passo indietro ancora ricordo che la deduzione del costo dell’auto ai fini Irpef i Ires si ha attraverso l’ammortamento ossia in parole semplici si può portare in deduzione solo una quota annua del costo totale per n anni. Ai fini Iva invece il discorso cambia perchè la percentuale è fissa e può essere presa tutta subito al momento della fatturazione.

Ricordiamo che i costi da confrontare i limiti dovranno essere ragguagliati all’anno, ossia se acquistate l’auto a giugno potrete prendere solo il 50% della quota di ammortamento di quell’anno. Prendendo poi la percentuale di deduzione in vigore per il 2013 il risparmio effettivo sarà pari all’ammortamento X 50% X 20%.

Acquisto di veicoli
Nell’ipotesi di acquisto non sarò deducibile il costo eccedente i seguenti limiti:

  • Euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da artisti e professionisti (elevato ad Euro 25.822,84 per gli agenti e i rappresentanti di commercio);
  • Euro 4.131,66 per i motocicli (per entrambe le categorie);
  • Euro 2.065,83 per i ciclomotori (per entrambe le categorie).

Si precisa altresì che la deduzioni delle stesse è limitata ad un solo autoveicolo per soggetto pertanto definitene uno, quello che utilizzate di più e che si presuppone essere il più costoso in termini di acquisto e manutenzione e gestione.

Se cercavate invece il caso della cessione dell’auto potete leggere l’articolo dedicato alla vendita dell’auto del professionista con partita iva che affronta il complicato tema della tassazione delle minusvalenze o imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle auto per i titolari di partita Iva.

Contratto di leasing (o locazione finanziaria)
Il calcolo della quota di deduzione è un pò complessa in quanto non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti sopra indicati per l’ipotesi di acquisto. La deducibilità dei canoni di leasing è concessa solamente qualora la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti ministeriali con un minimo attualmente di 48 mesi considerate le attuali aliquote di ammortamento.

Più in particolare, i canoni di locazione finanziaria devono essere assunti nei limiti dell’ammontare risultante dal contratto di leasing, avendo riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene, purché non eccedente i valori fiscalmente riconosciuti. Tale costo deve essere assunto al lordo dell’IVA assolta dal locatore, qualora l’imposta afferente i canoni di locazione sia indetraibile per l’utilizzatore il valore dei canoni fiscalmente riconosciuti potrà poi essere dedotto nella misura delle percentuali precedentemente indicate a seconda delle categorie.

Inoltre si ricorda che i limiti predetti, con riferimento al valore dei contratti di locazione finanziaria,  devono essere ragguagliati ad anno. Al riguardo si ricorda che i suddetti limiti possono essere variati, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Industria, tenendo conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi nell’anno precedente.

Deducibilità per i contribuenti minimi
Per i titolari di partita IVa ch hano aderito al regime fiscale semplificato dei contribuenti minimi possono portare in deduzione il 50 per cento delle spese sostenute per i canoni di leasing come chiarito anche dalla circolare ministeriale n.7 del 2008 “a prescindere da eventuali disposizioni del Tuir che prevedessero specifici limiti di deducibilità“.

Novità a partire dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012
Con Decreto Semplificazioni n. 16 del 2012i canoni di leasing aventi ad oggetto beni mobili (comprese auto e moto ma esclusi gli immobili per intenderci) saranno deducibili ma dovranno senza il vincolo della durata sia ai fini Ires ossia per le società, sia per i lavoratori autonomi e professionisti a decorrere da quelli stipulati dal 29 aprile 2012.

Novità dal primo gennaio 2014
Tanto per non farci mancare niente dal primo gennaio 2014 ha nuovamente cambiato la durata minima stabilità per la durata del leasing ed hanno imposto che questa debba essere pari almeno alla metà dle periodo di ammortamento. Per cercare di dare qualche chiarimento in più comunque e non perderci dentro alle novità continue ho scritto un articolo di sintesi sul trattamento fiscale del leasing sia per le auto, beni immobili ed immobili affrontando tutte le carattaeristiche di deducibilità ai fini Ires, Irap, imposta di registro, Ipt. ecc.

Contratto di noleggio
In caso di locazione e di noleggio, per entrambe le categorie, non si tiene conto del costo eccedente i seguenti limiti Euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 774,69 per i motocicli ed Euro 413,17 per i ciclomotori. I suddetti limiti, come nella precedente ipotesi, devono essere ragguagliati ad anno ed applicati nella misura delle percentuali precedentemente indicate a seconda delle categorie.

Contratto di noleggio a lungo termine detto anche di Full Service
Il full service consiste in una locazione che prevede anche servizi aggiuntivi come assicurazione R.C. auto, il pagamento della tassa di proprietà, la manutenzione ordinaria, la sostituzione del veicolo in caso di guasto, oltre che l’ammortamento dell’autovettura data a noleggio e altri servizi messi a disposizione dal locatore. Per questa tipologia di contratto i limiti sono quelli visti sopra.

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Consultate anche l’articolo di approfondimento dedicato alla deduzione nel contratto di noleggio auto a lungo termine .

Consultate anche gli articoli correlati come quello sulla tassazione della auto aziendali o anche altri articoli come per esempio quello sul pagamento del bollo auto e tanti altri che troverete nella categoria auto e fisco a   anche navigando tra gli articoli.


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