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Detassazione straordinari e premi fatta a metà

Creato il 24 maggio 2011 da Verymuch

Detassazione straordinari e premi fatta a metà PDF Stampa E-mail

Scritto da Maurizio Fasano   

Martedì 24 Maggio 2011 22:17

Detassazione straordinari, premi e incentivi legati a incrementi di produttività

Parola rispettata a metà

Fatto

La “parola” può essere considerata rispettata solo in parte, prima di tutto perché dalla tassazione agevolata vengono esclusi i dipendenti pubblici ed altri lavoratori non dipendenti, ma soprattutto perché si è passati dal detassare i premi di produttività e gli straordinari nel 2008, alla detassazione esclusivamente per le somme “erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”. Fino a restringere ulteriormente il campo per il 2011 con la detassazione dei

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soli premi di produzione riconosciuti dai contratti aziendali e/o territoriali, con l'esclusione dei premi attribuiti unilateralmente dal datore di lavoro o contrattati individualmente.

L’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008, ha introdotto per il secondo semestre del 2008, un’imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con qualsiasi tipo di contratto, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Tra i beneficiari dell’agevolazione c’erano anche i part-time che svolgevano prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche, mentre restavano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

 La circolare congiunta di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Agenzia delle Entrate ha spiegato che il beneficio consisteva in un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di 3000 euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell’ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all’andamento produttivo ed economico dell’impresa. Per godere del regime agevolato i lavoratori non dovevano aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi.

Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività). L’agevolazione si applicava, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non avevano superato nell’anno precedente euro 35.000 lordi.

Nel 2010 è stata, quindi, prorogata solo la detassazione delle somme “erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”.

In particolare, beneficiano della tassazione agevolata gli importi corrisposti a titolo di straordinario forfettizzato ovvero quei superminimi erogati a personale non soggetto all'orario di lavoro anche al fine di compensare le eventuali prestazioni eccedenti svolte.

Il trattamento agevolato si applica, anche al lavoro notturno a condizione che sia comunque collegato ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’azienda.

Una novità interessante è stata introdotta dal DL 78/2010 per l’anno 2011. L'art. 1, comma 47, della legge di stabilità 2011, attuativo dell'art. 53 del Dl n. 78/2010 (legge n. 122/2010), ha provveduto, con una tecnica legislativa particolare, a prorogare a tutto il 2011 i benefici legati agli emolumenti riconducibili alla produttività. La norma prevede che, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Per il limite dei 6.000,00 euro la norma sembra non discostarsi da quanto già introdotto negli anni precedenti per la detassazione dei premi. Per quanto riguarda invece, il reddito di riferimento, scatta la novità: il limite reddituale dei 40.000,00 euro non è riferito all'anno precedente a quello in cui si applica la detassazione e di conseguenza rientrerebbero nella detassazione del prossimo anno, tutti quei lavoratori subordinati del settore privato che potranno vantare, nello stesso anno 2011, un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 40.000,00 euro.Dal 2011sarà altresì necessario che tali somme siano previste in un contratto collettivo di secondo livello (contratto di produttività introdotto dall'art. 53 del DL n. 78/2010, conv. L. 122/2010). Con il DL 78/2010, quindi, è stata decisa l’applicazione della misura di detassazione anche per il periodo d’imposta 2011, ma con alcune modifiche normative. Innanzitutto, è stabilito che l’incentivo si applica sui premi riconosciuti ai lavoratori sulla base di accordi fissati nella contrattazione di secondo livello (contratti collettivi territoriali e/o aziendali), escludendo quindi i premi attribuiti unilateralmente dal datore o contrattati a livello individuale. Fra l’altro, la lettura letterale di questa norma parrebbe escludere, di fatto, anche i dipendenti dei lavoratori autonomi.


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