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Detrazione spese mediche nel 730 e nell’Unico: medicinali, visite, interventi, cura, dispositivi medici, accompagno, omeopatia

Da Raffa269

Detrazione spese mediche nel 730 e nell’Unico: medicinali, visite, interventi, cura, dispositivi medici, accompagno, omeopatiaAvete forse già letto un precedente articolo sulla detrazione fiscale delle spese mediche e sanitarie ma questo aggiunge altre informazioni specifiche sulla tipologia di spese mediche, medicinali, interventi chirurgici e fattispecie che godono della deduzione nella dichiarazione dei redditi al fine di poter risparmiare qualcosa.

Quali sono le spese mediche detraibili
Dalle domande che mi ponete infatti ritengo necessario fare un approfondimento sulla tipologia di spese mediche e sanitarie che godono dell’agevolazione. Il principio che cercherei di seguire è quello della prescrizione medica ossia laddove sia una spesa con prescrizione medica in linea generale gode della detrazione fiscale del 19% sempre che si superi la franchigia dei 129,11 euro. Parliamo di totale ossia se avete 30 medicinali da 10 euro dovrete considerare la somma della spesa effettuata e non il costo del singolo medicinale se supera la franchigia.

Qualche esempio di spese mediche detraibili nella dichiarazione fiscale dei redditi
Prima di tutto è bene ribadire che non esiste un vero e proprio elenco di spese mediche detraibili anche perchè altrimenti dovrebbe essere eccessivamente lungo. Detto questo per fare qualche esempio di spese mediche potete portarvi in detrazione le spese mediche generiche specialistiche e non, le prestazioni chirurgiche, gli interventi chirurgici comprese le degenze con alcune eccezioni, l’acquisto o l’affitto di protesi dentarie, le radiografie (intendo tutte le tipologie),  l’acquisto di eventuali attrezzature o apparecchiature mediche dalle siringhe al sistema di pompaggio del sangue ed in ultimo le medicine o i medicinali sempre che siano provati da scontrini parlanti (in pratica al momento dell’acquisto si porge la tessera sanitaria e sullo scontrino viene trascritto il vostro codice fiscale).

Analisi del Sangue
Le analisi del sangue sono detraibili. se pagate solo il tiket sarà detraibile solo l’importo del Ticket pagato al sistema sanitario nazionale (SSN).

Chirurgia plastica od estetica
Interventi con botolino, protesi mammarie, chirurgia plastica e interventi di ristrutturazione fisica in generale con qualsiasi tecnica. In questo caso il principio generale è quello che l’intervento di plastica di per sé è detraibile nei limiti di cui sopra ma purchè sia diretto ad eliminare o attenuare una menomazione fisica, o funzionale ossia vi deve essere una patologia,  (non piscologica a meno casi eccezionali o di sentenze in tal senso di cui non ho memoria o conoscenza o a meno).

Medicina Omeopatica
La medicina omeopatica è riconosciuta e come tale, laddove vi siano delle prescrizioni mediche in tal senso e siano comprovate da regolare documentazione come le altre godranno del medesimo regime fiscale di  detrazione del 19%.

Analisi per i celiaci
Anche la Celiachia è considerata una malattia tutelata tanto da attribuire al soggetto che ne è caratterizzato la possibilità di essere assunto nell’ambito delle categorie protette. In tal senso anche le analisi specialistiche svolte su soggetti celiaci saranno detraibili dalla dichiarazione dei redditi al pari delle altre, mentre gli alimenti no.

Anche eventuali strumenti tecnici o dispositivi medici necessari e prescritti dal medico nell’ambito sempre di una patologia o sotto l’osservanza dei requisiti documentali e comprova dell’acquisto visti sopra rientrano nell’ambito delle detrazioni fiscali del 19% da indicare nel 730.

Dispositivi medici
I dispositivi medici sono detraibili allorquando rispettino due requisiti a mio avviso: siano marcati CE e l’acquisto sia provato da uno scontrino parlante e vi sia anche una prescrizione medica che servano ai fini dellacura di una patologia.

Spese di Trasporto e degenza non detraibili
Le spese mediche collegate al trasporto e quidni quelle per l’ambulanza non sono detraibili anche se lo sono quelle collegate all’assistenza durante il tragitto. per quello che concerne la degenza invece queste sono detraibili interamente ma limitatamente al paziente e ma non per la quota parte relativa ai parenti del malato.

Una piccola curiosità: anche l’imposta di bollo che vedete applicata sulla fattura da parte dei medici o di coloro che effettuano prestazioni esenti articolo 10 del DPR 633 del 1972 pertanto se pagherete una visita 101,81 euro perché vi hanno applicato la marca da bollo da 1,81 euro, la vostra spesa detraibile sarà 101,81 euro. Inoltre se ve la applicano in fattura ve la devono anche apporre, perché non sono poche le volte che mi è capitato di vedere fatture che riportavano l’imposta dell’imposta di bollo ma la marca da bollo non c’era e non era stata data al paziente.

Le cure termali
E tenetevi forte perchè anche se non sembrerebbe a prima vista, le cure termali osno detraibili per il 19% al pari delle altre spese mediche almeno questa è la posizione dell’agenzia delle entrate ache quest volta pur non condividendo pienamente vi invito a considerare tali per riparmiare un pò sulle tasse.

Non sono invece detraibili tutta una serie di prodotti e sostanze naturali che a mio avviso poco hanno a che vedere con la medicina in senso stretto come per esempio i prodotti naturali che non sono medicinali.

Mi hanno chiesto anche se le spese per il viaggio, vitto e alloggio per sostenere un’importante operazione chirurgica fossero detraibili: ho risposto che non lo erano limitatamente al viaggio mentre l’alloggio in ospedale per esempio rientra ma non per esempio tutti i servizi accessori come per esempio TV o pernottamento di un compagno ecc e sempre che siano comprovati dalle ricevute e prove dell’avvenuto intervento chirurugico.
Leggete anche l’articolo dedicato alla Detrazione costi per palestre, ginnastica posturale, palestre, corsi di yoga e simili anche se vi ricordo che annualmente questa detrazione deve essere verificata in quanto non rientra in quelle fisse

Ricordo che le spese mediche che sono coperte ossia rimborsate seppur parzialmente dalle vostre assicurazioni non possono essere portate in detrazione nè per l’intero eccetto la parte non rimborsata dall’assicurazione. Vi riporto il testo dell’articolo in modo da fugare eventuali dubbi: “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formalo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta“.

In pratica se le spese mediche che avete sostenute vi sono state rimborsate da un assicurazione che pagate con premi che non vi potete detrarre allora la spesa mediche o imponibili in busta paga, seppur rimborsata è detraibile. A tal proposito leggevo su una rivista del fisco che la disposizione del Tuir si riferisce alle spese sanitarie il cui rimborso è connesso a una polizza sanitaria stipulata dal datore di lavoro, i cui premi, versati da quest’ultimo, concorrono alla formazione del reddito del dipendente, oppure il cui rimborso proviene direttamente dal datore di lavoro e concorre alla formazione del reddito del dipendente, oppure le spese mediche il cui rimborso deriva da casse finalizzate esclusivamente all’assistenza sanitaria; in tale caso, però, le spese sanitarie sono detraibili solo sull’importo eccedente i 3.615,20 euro, parallelamente a quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui i contributi versati, dal datore o dal lavoratore, alle suddette casse non concorrono alla formazione del reddito fino a tale soglia, oppure le spese mediche il cui rimborso è legato a polizze sanitarie stipulate dal contribuente. Infatti, in questo caso, il premio pagato non può essere portato in detrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir, che ammette la detrazione per un importo non superiore a 1.291,14 euro dei “premi per assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana“.

Come detto per le modalità di compilazione delle detrazioni potete leggere l’articolo originario scritto in merito appunto alla detrazione fiscale delle spese mediche e sanitarie che insieme a queste informazioni e chiarimenti vi può essere molto di aiuto.

Vi ricordo sempre che potete anche leggere gli altri articoli dedicati proprio alle detrazioni fiscali e deduzioni usufruendo della tabella riepilogativa si sintesi con l’elenco delle detrazioni e degli articoli di approfondimento collegati.

Riferimenti normativi
Articolo 15 del Tuir
D.lgs n. 507 del 1992
D.Lgs n. 46 del 1997
D.Lgs n. 332 del 2000

Vi segnalo anche un articolo dedicato alla detrazione fiscale delle apparecchiature mediche


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