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Diritti dei passeggeri: maggiore tutela per gli europei che viaggiano per mare o sulle vie navigabili

Creato il 19 dicembre 2012 da Dreamblog @Dreamblog

Diritti dei passeggeri: maggiore tutela per gli europei che viaggiano per mare o sulle vie navigabiliEntro la fine dell’anno, grazie alle nuove norme dell’UE finalizzate ad una migliore assistenza, i passeggeri che viaggiano per mare o per le vie navigabili interne saranno tutelati da una serie di diritti minimi ovunque nell’Unione Europea. Dal 31 dicembre i passeggeri che viaggiano per mare avranno diritto a risarcimento per perdite o danneggiamenti in caso d’incidente.

Il vicepresidente della Commissione europea Siim Kallas, responsabile per i trasporti, ha dichiarato: “Manteniamo la promessa. Stiamo portando a termine un lavoro iniziato alcuni anni fa: una politica coerente sui diritti dei passeggeri in Europa per tutti i modi di trasporto. D’ora innanzi, i 200 milioni di persone che viaggiano in nave ogni anno fruiranno di una tutela in base al nuovo insieme di norme.

Il suddetto regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano:

  • con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
  • con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione;
  • in una crociera il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.

Da oggi, inoltre, i passeggeri che viaggiano per mare e per le vie navigabili interne nell’UE, in particolare le persone disabili o a mobilità ridotta godranno di diritti analoghi a quelli dei passeggeri che viaggiano in treno o in aereo. I nuovi diritti comprendono:

  1. informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nei terminal e a bordo delle navi;
  2. adeguata assistenza (mediante distribuzione di spuntini, pasti e bevande e, se necessario, sistemazione in albergo fino a tre notti, con copertura massima di 80 EUR a notte) in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a novanta minuti;
  3. garanzia di scelta tra rimborso o trasporto alternativo in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a novanta minuti;
  4. compensazione economica tra il 25% e il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo;
  5. trattamento non discriminatorio e assistenza specifica, gratuita, per le persone disabili o a mobilità ridotta sia ai terminali portuari che a bordo delle navi, nonché risarcimento in caso di perdita o danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità;
  6. meccanismi che vettori e operatori dei terminali devono predisporre per trattare i reclami dei passeggeri;
  7. designazione di organismi nazionali indipendenti preposti all’esecuzione del regolamento, applicando sanzioni laddove opportuno;

Inoltre, dal 31 dicembre 2012 i passeggeri coinvolti in un incidente durante un viaggio per mare hanno i seguenti diritti in forza della normativa UE:

  1. risarcimento finanziario in caso di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento di bagaglio, veicoli, attrezzature per la mobilità o altre attrezzature speciali;
  2. pagamento anticipato (entro 15 giorni) per coprire i bisogni economici immediati in caso di decesso o lesioni personali;
  3. Ricorso diretto nei confronti dell’assicuratore del vettore in caso di decesso o lesioni personali;
  4. diritto a informazioni adeguate e comprensibili sui suddetti diritti prima o almeno al momento della partenza.

Contesto

Prima che la Commissione europea decidesse di presentare la proposta sui diritti dei passeggeri, quattro anni fa, non vi era accordo internazionale né normativa UE che definisse diritti generali per questo modo di trasporto. L’UE ha creato aspettative presso i consumatori europei con la tutela dei passeggeri che viaggiano in aereo o in treno e intende estendere le misure di protezione dei passeggeri a tutti i modi di trasporto. La normativa europea assicura ora ai passeggeri diritti analoghi ovunque in Europa, che viaggino in nave, in aereo o in treno. Presto entrerà in vigore una nuova serie di norme anche per i passeggeri che viaggiano in autobus.

Prossime fasi

  1. Tutte le informazioni sui diritti del passeggero sono scaricabili su telefoni intelligenti (smartphones) con un’applicazione gratuita che funziona su tutte le piattaforme. I diritti dei passeggeri marittimi saranno a disposizione dal gennaio 2013, dapprima in inglese, successivamente in tutte le altre lingue.
  2. Nel 2013 la Commissione europea terrà la prima riunione con le autorità designate dagli Stati membri dell’UE per coordinare l’effettiva attuazione della normativa sui diritti dei passeggeri marittimi.
  3. Il 3 marzo 2013 il mercato unico dei diritti del passeggero in Europa sarà completato con una nuova legislazione relativa ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus.

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