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Diritti riconosciuti ai neo-papa’

Da Thewomoms2013

Care Womoms, la volta scorsa vi ho parlato dei diritti spettanti alle madri lavoratrici durante e dopo la gravidanza mentre oggi vi parlerò dei diritti riconosciuti ai papà dopo la nascita, adozione od affidamento, dei loro figli.

Il padre lavoratore dipendente può usufruire del congedo di paternità (astensione obbligatoria) per tutta la durata o per la residua parte non utilizzata dalla madre se questa ha abbandonato il figlio, in caso di morte o grave infermità della madre, in caso di esclusivo affidamento del figlio al padre o per rinuncia al congedo di maternità. In questo specifico caso il padre lavoratore dipendente avrà diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari all’ 80% della retribuzione (nel settore pubblico l’indennità è del 100%). Tale congedo viene computato nell’anzianità di servizio ed è considerato periodo lavorativo ai fini della progressione di carriera.
Al padre spetta, sin dalla data del parto, il diritto al congedo parentale che può essere utilizzato per 6 mesi continuativi o frazionati o 10 mesi qualora il padre sia l’unico genitore che si prende cura del bambino. In caso di parto gemellare o di adozioni o affidamenti plurimi il congedo parentale spetta in relazione al numero di figli nati, adottati od affidati.
I riposi giornalieri che consistono in 2 ore di astensione dal luogo di lavoro per accudire il figlio spettano al papà se il bimbo è affidato esclusivamente a lui, se la madre ha abbandonato il figlio, se la madre non ha diritto a tali riposi o non se ne è avvalsa oppure in caso di morte o grave infermità di quest’ultima.
La legge Fornero n. 92 del 28 giugno 2012 riconosce ai padri lavoratori dipendenti un giorno di congedo obbligatorio (usufruibile contemporaneamente al congedo di maternità spettante alla madre lavoratrice) e due di congedo facoltativi (in alternativa al congedo di maternità) fruibili entro il quinto mese di vita del figlio. Il padre interessato ad usufruire di questi congedi deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro, le date in cui intende beneficiarne, con un anticipo di almeno 15 giorni; se la richiesta è relativa all’evento nascita questa deve essere redatta sulla base della data presunta del parto.Per la fruizione dei congedi facoltativi il padre deve allegare la dichiarazione della madre di rinuncia al congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre (dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro della madre).

Per la fruizione di questo congedo l’indennità giornaliera spettante al padre lavoratore dipendente è pari al 100% della retribuzione ed è a carico dell’INPS. In caso di parto plurimo il congedo resta invariato.

Dott.ssa Roberta Bomè



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