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Diritti TV: inizia l’attività del Collegio dei Periti per la disputa fra Lega Serie B e Lega Pro

Creato il 12 gennaio 2014 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Il TNAS ha svolto a fine dicembre la terza udienza della controversia Lego Pro/Lega Nazionale Professionisti Serie B.Il Collegio arbitrale, d’intesa con le parti, ha disposto di affidare al consulente il seguente quesito:

“In relazione agli elementi risultanti dagli atti del procedimento e da ogni altro di accessibilità non riservata alle Parti in lite e/o agli enti rispettivamente aderenti, inclusi quegli elementi acquisibili presso terzi (soggetti pubblici o privati che siano) o dati sopra i quali risulti comunque – anche per consenso eventualmente manifestato dagli interessati allo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) – ammissibile il relativo trattamento per fini di giustizia, dica il C.T.U. quali siano i parametri tecnico-economici che, in base alle regole della scienza aziendale e all’esperienza delle categorie professionistiche del calcio (nel contesto nazionale ed europeo), assumono rilevanza per la distribuzione della “quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A”, prevista dall’art. 24 d.lgs. n. 9/2008, tenuto conto in particolare che fine di essa è quello di “valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori”.

In particolare, ritenuto che il prelievo è imposto all’ “organizzatore del campionato di calcio di serie A” e che il corrispondente credito è destinato “alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori” – soggetti, in ogni caso, terzi rispetto alle Parti in lite -, dica il C.T.U. quali siano, secondo i principi della scienza sia aziendale che contabile, le circostanze e i fattori che determinano l’elaborazione dei criteri da ritenersi attualmente accettabili per la giusta distribuzione della c.d. “Quota di Mutualità” spettante per la stagione 2013/2014;  ma, altresì, dica se altri ve ne siano suscettibili di modificare nel tempo l’elaborazione suddetta, nonché la consistenza ultima dei criteri utilizzabili per la corretta distribuzione.

Il C.T.U. ha facoltà di assumere informazioni dalle Parti, anche separatamente, e da Terzi che, quando non utilizzabili direttamente e per questo non attestabili al Collegio, si conviene di ritenere da lui acquisite al solo scopo di procedere alle attività ulteriormente necessarie ai fini dell’elaborazione della relazione consultiva”.

 

Il Collegio arbitrale ha assegnato al C.T.U. il termine del 14 aprile 2014 per il deposito della propria relazione.

 


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