Magazine Economia

Diritto Camerale 2014: Versamento alla Camera di Commercio chi, quanto, come, versamentoe codice tributo F24

Da Raffa269

Diritto Camerale 2014: Versamento alla Camera di Commercio chi, quanto, come, versamentoe codice tributo F24Calcolo del Diritto Camerale 2014 da versare entro la scadenza del 16 giugno 2014 con i codici tributo che trovate di seguito grazie a questa breve sintesi a cui seguirà anche un semplice foglio di calcolo in excell per il calcolo ed il versamento con modello F24.

Pronto il nuovo Diritto Camerale annuale in base al calcolo in relazione alle classi o scaglioni di fatturato, le percentuali da applicare per procedere al pagamento del diritto annuale entro la scadenza del 16 giugno o 16 luglio utilizzando gli appositi codici tributo nel modello F24In scadenza in questi giorni il diritto camerale da versare entro il 16 giugno sulle unità locali e la sede legale in base agli scaglioni di fatturato, da versarsi con modello di pagamento F24 indicando codice tributo e anno di riferimento.

Chi deve effettuare il versamento del nuovo diritto camerale può fruire di queta guida fiscale sintetica per procedere autonomamente al calcolo ed effettuare il pagamento con modello F24.
Il versamento con modello di pagamento F24 è a carico di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il versamento del nuovo diritto camerale è eseguito a favore della CCIAA competente per territorio;

Chi deve versare il diritto camerale
Dovranno versare il diritto camerale le SNC, SAS, società di capitali SRL e SpA, società cooperative e di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla l. 267 del 2000 nonchè i Geie gruppi europei di interesse economico.

La scadenza del diritto camerale: Entro quando procedere al versamento e al rispetto della scadenza
La scadenza per effettuare il pagamento del nuovo diritto camerale con modello F24 è agganciata alla dichiarazione dei redditi e quindi sarà il 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Pertanto il ritardo nel pagamento è tollerato con una maggiroazione ello 0,40%. Per il 2014 la scadenza naturale è il 16 giugno.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria che si iscrivono nel corso dell'anno il versamento del nuovo diritto camerale dovrà essere effettuato entro la scadenza di 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell'anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro.

Vi ricordiamo che si dovrà fare riferimento all'esatto numero di unità locale e alla differenza tra queste ed uffici, magazzini, ecc ecc, in quanto spesso si riscontrano errori nella classificazione di una unità locale con errata applicazione del tributo da versare.

Il diritto camerale per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap.

Quanto versare a titolo diritto camerale: come si calcola
Dalla tabella di seguito è possibile determinare chiaramente l'esatto importo da versare, considerata la misura fissa di 200 euro e le aliquote indicate nella tabella relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Controllate però sempre a livello di singola camera di commercio annualmentecosa disciplinano in modo da non sbagliare.

Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese pagheranno un diritto annuale fisso di 88 euro, mentre quelle iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese 200 euro.

Le società semplici non agricole e le società ex art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001 invece pagheranno un diritto annuale transitoriamente fissato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

Le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale che per ora è pari al 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

I soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in 30 euro.

Vi sono quindi soggetti che versano il diritto camerale annuale in misura fissa e sono le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese (88 euro ex articolo 2, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico) nonchè le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese versano un diritto fisso di 200 euro (articolo 2, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico); i soggetti iscritti nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e mministrative) versano, in via transitoria, un diritto fisso di 30 euro (articolo 2, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico); le società semplici non agricole e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (società fra professionisti), versano, in via transitoria, un diritto fisso di 200 euro (articolo 3, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico), le società semplici agricole versano in via transitoria un diritto fisso di 100 euro (articolo 3, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico), le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali: versano, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro (articolo 5, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico), le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero (articolo 5, comma 2, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico) e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (articolo 5, comma 3, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico) versano, in favore della camera di commercio ove ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto fisso di 110 euro.

Vi sono quindi soggetti che versano il diritto camerale annuale in misura parametrata al fatturato secondo le misure fisse o aliquote viste sopra per scaglioni di fatturato con un minimo di 200 euro e fino ad un massimo di 40.000 euro, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico. Vedi pure nota n.0201237 del 05/12/2013 del Ministero dello sviluppo economico sulle misure del diritto annuale per l'anno 2014.

Imprese iscritte nella sezione speciale
Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali delle Camere di Commercio pagano un diritto annuale di importo fisso, che il decreto ora pubblicato in Gazzetta stabilisce, per il 2013, in:

  • 88 euro per le imprese individuali iscritte o annotate (imprese artigiane) nella sezione speciale e per le società semplici agricole;

  • 144 euro per le società semplici non agricole;

  • 170 euro per le società tra professionisti.

Per ogni eventuale unità locale deve essere versato - analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria - un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese non residenti
Le imprese con sede principale all'estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L'importo dovuto per ciascuna di esse è fissato in 110 euro.

Come versare il diritto camerale annuale alla camera di commercio
Il codice tributo da utilizzare è il 3850 e l'anno di riferimento per il 2014 è 2014, così anche per i prossimi anni.

Dove prendo il fatturato che rappresenta la base di calcolo del diritto camerale
Lo prendo dal quadro dell'irap ed il valore del fatturato è quello definito dalla circolare n.19230 del 2009 emanata dal ministero dello Sviluppo economico.

VI allego a tal proposito un documento preso dalla camera di commercio di Firenze che indica per ogni società dove e come calcolare il fatturato, inserendo proprio i campi da prendere.

DIRITTO CAMERALE TABELLA QUADRI IRAP 2014

Casi particolari di versamento
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al primo gennaio 2012.

Diritto camerale delle STP innovative, mutuo soccorso o confidi
Il ministero dello sviluppo economico ha chiarito che per tale tipologia di società è prevista l'esenzione dal pagamento sotto forma di agevolazione per il primo anno di attività (per gli anni successivi il Ministero dello Sviluppo deve fornire ulteriori chiarimenti) del diritto camerale per l'anno di iscrizione e/0 di richiesta per quelle che erano già costituite fino al quarto anno di iscrizione compreso. Vi segnalo a proposito l'articolo di approfondimento dedicato al pagamento del diritto camerale per le STP, innovative, mutuo soccorso o confidi.

Aggiornamento 2013: Anche per il 2013 il legislatore fiscale ha lasciato invariante le classi di fatturato da prendere come basi imponibili su cui calcolare il diritto camerale e lo stesso vale per per le aliquote o percentuali da applicarvi. Inoltre potrete sfruttare la proroga per i versamenti previsti per il primo acconto cui il diritto camerale aggancia la sua scadenza pertanto entro il prossimo 18 luglioper i soggetti che non compilano gli studi di settore società di persone e società commerciali che potranno godeere della proroga fino al 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40% o addirituttra andare fino al 20 agosto 2012 se compilano gli studi di settore (cfr il Dpcm del 6 giugno 2012).

Versamento in ritardo del diritto camerale con il ravvedimento operoso
Nel caso di versamento oltre la scadenza c'è a possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso indicando come codice tributo per le sanzioni il 3852 e per gli interessi il 3851. La sezione da compilare sarà quella IMU ed altri tributi locali e l'anno di riferimento sarà quello in cui si effettua il versamento.

Vi segnalo inoltre se può esservi utile le maggiorazioni previste a livello di singoli comuni valide per il 2013 e che vi consiglio sempre di verificare ogni anno se cambiano. Per esempio nel file allegato per il 2014 con la Nota Ministeriale Diritto Camerale 2014 non ho trovato traccia di queste maggiorazioni.

CAMERE DI COMMERCIO Maggiorazioni

AGRIGENTO 18%

ALESSANDRIA 15%

ASTI 20%

CAGLIARI 20%

CALTANISETTA 20%

CATANIA 20%

ENNA 20%

FIRENZE 20%

GORIZIA 20%

LA SPEZIA 10%

LIVORNO 20%

MACERATA 20%

MANTOVA 10%

MASSA CARRARA 20%

MESSINA 20%

PALERMO 20%

PERUGIA 20%

PISA 20%

PRATO 20%

RAGUSA 10%

RAVENNA 7%

RIMINI 20%

SIENA 10%

TRAPANI 20%

TRIESTE 20%

VERBANO CUSIO OSSOLA 20% - 10%

VERCELLI 12%

VERONA 10%

Se avete dubbi scrivete all'indirizzo del sito e cercate di essere il precisi possibili nelle richieste.

Vi segnalo inoltre un interessante articolo dedicato alla Visura Camerale o Catastale e alle diverse modalità per rihciederla ed ottenerla oltre ovviamente ad eventuali costi.

Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a darvi spunti gratuiti, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog