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Disaccordo insanabile tra i genitori nella scelta della scuola per il figlio minore ? Decide il Tribunale

Da Daniela Conte @StudioAvvConte

CONFLITTO TRA GENITORI E SCELTA DELLA SCUOLAIl caso oggetto del Decreto del Trbunale di Milano del 04.02.2015 che commento con questo articolo è peculiare e complesso.

Tizio deposita ricorso d’urgenza ex art. 709 – ter c.p.c. ( ” Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni “) dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di “…. suggerire le determinazioni più utili nell’interesse della minore e, laddove rilevi il persistente contrasto genitoriale in ordine alla scelta circa le modalità di prosecuzione del persorso scolastico avviato dalla minore …. (scuola italiana o internazionale) attribuisca al padre, X …. – laddove la madre continui ad opporre il già espresso rifiuto …. il potere di sicrivere autonomamente la figlia minore presso la scuola media statale… “.

Le deduzioni ed eccezioni di Tizio alla base del ricorso d’urgenza sono le seguenti:

– La scuola privata internazionale frequentata dalla figlia minore Tizietta – inizialmente scelta per concorde volontà dei genitori Tizio e Caia affinchè imparasse precocemente la lingua inglese -, che comporta rilevanti esborsi annuali, offre – nel complesso – una preparazione inferiore a quella impartita presso la scuola statale;

– Il ciclo della scuola primaria inglese è di sei anni, al termine dei quali deve essere effettuato un esame, a differenza della scuola elementare italiana (dove il ciclo è di cinque anni). Pertanto, Tizietta terminerebbe il ciclo della scuola primaria con un anno di ritardo rispetto ai propri coetanei;

– La problematica sopra citata era stata risolta, con accordo tra i genitori Tizio e Caia, consentendo a Tizietta di terminare il ciclo della scuola primaria con un anno di anticipo mediante l’affiancamento di un insegnante privato per la preparazione all’esame. Tuttavia, perdura, senza possibilità di accordo, il contrasto in merito all’iscrizione della figlia minore presso la scuola media: Caia vuole assolutamente che Tizietta continui a frequentare la scuola privata internazionale, mentre Tizio vuole iscrivere la figlia presso la scuola media statale.

Caia si costituisce in giudizio, eccependo che – in realtà – le uniche ragioni di Tizio a favore della scuola statale sono di natura economica – senza alcuna considerazione della circostanza che Tizietta è ormai inserita in un’istituto dal respiro internazionale -, in sostanza di ” ….inaccettabile “risparmio” sul piano dello sviluppo cuturale e sociale della bambina….“.

Il Giudice assegnatario procede, preliminarmente, all’inquadramento della fattispecie: “… Il ricorso in esame deve essere ricondotto alla disposizione normativa di cui all’art. 709 – ter c.p.c., norma di elettivo, e quindi unico, riferimento in caso di contrasto tra i genitori in ordine a una scelta tra le più importanti nell’interesse del minore quando tra i genitori medesimi si sia concretizzata una situazione di separazione o, come nella specie, di scioglimento del vincolo per intervenuta declaratoria di divorzio….“.

Per completezza, l’art. 709 – ter c.p.c. appena citato stabilisce, al comma 2^ n. 2, che “…. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore… “.

Nel decreto che qui si commenta viene, poi, precisato che – laddove non vi sia accordo tra i genitori in merito a decisioni fondamentali da assumere nell’ interesse del minore o persista (senza possibilità di superamento) dissidio tra i medesimi – il Tribunale debba “… direttamente procedere alla decisione….”.

Più nello specifico, Il Giudice di merito afferma che non può essere ignorato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ipotesi in cui non vi sia o non persista un accordo tra i genitori in merito a qualsiasi istituto scolastico privato e non “…. emergano evidenti controindicazioni nell’ interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a paarticolaari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltvare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori, ecc.), la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sè sostitutiva di quella della coppia genitoriale –  non può che essere a favore di dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dell’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente su territorio… Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono trovare il favore del giudice , nella risoluzione del conflitto solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Peraltro, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò potrebbe, invece, avvenire nella designazione di una scuola privata) ….” (in argomento viene citato il provvedimento del Tribunale di Milano del 29.07.2014).

Anche se Tizio e Caia, in origine, hanno deciso di iscrivere la figlia minore Tizietta ad una scuola privata di respiro internazionale, per decidere a favore della nuova iscrizione presso un’istituto scolastico privato l’accordo tra i genitori dovrebbe persistere (nel caso di specie, al contrario, Tizio attualmente ritiene – per le ragioni sopra descritte – sia meglio iscrivere la figlia minore ad una scuola statale).

Il Giudice di merito evidenzia, altresì, che Tizietta è figlia di genitori italiani, residente in Italia e – allo stato – non è previsto alcun trasferimento all’estero; pertanto, non è ravvisabile alcuna eccezione all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Milano, con il Decreto del 04.02.2015, ha così disposto: “…La minore …. sia iscritta per l’anno scolastico 2015/2016 (previo superamento dell’esame di licenza elementare presso la scuola attualmente frequentata) alla scuola media inferiore statale competente per il di lei attuale domicilio… salvo diverso espresso accordo dei genitori…”.

Al di là delle perplessità in merito alla decisione del Giudice meneghino (ad esempio, si sarebbe potuto quantomeno ascoltare la minore Tizietta, prima di assumere una decisione coì imprtante che la riguarda, quale la scelta del tipo di istituto scolastico), il provvedimento che qui commento è comunque interessante per la peculiarità della fattispece e le motivazioni alla base del provvedimento adottato.

Roma, 07.03.2015

Avv. Daniela Conte

RIPRODUZIONE RISERVATA


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