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DIVENTA POSSIBILE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI TRA LE PARTECIPATE REGIONALI - Per le aziende di trasporto pubblico con esuberi sarà possibile trasferire (senza consenso) i lavoratori in altre partecipate e/o amministrazioni regionali

Creato il 06 settembre 2013 da Ciro_pastore
DIVENTA POSSIBILE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI TRA LE PARTECIPATE REGIONALI Per le aziende di trasporto pubblico con esuberi sarà possibile trasferire (senza consenso) i lavoratori in altre partecipate e/o amministrazioni regionali Anche stavolta, come mi accade spesso, avevo anticipato con un mio post (http://lantipaticissimo.blogspot.com/2013/01/dipendenti-eav-rete-dipendenti-regionali.html ) quello che poi è accaduto, cioè la possibilità di “migrazione” (più o meno volontaria) degli esuberi tra le varie aziende partecipate dalla Regione Campania. Le motivazioni che adducevo allora (per me ancora tutte valide) sono state, peraltro, superate ampiamente dalle norme contenute nel pacchetto di riforme della Pubblica Amministrazione, approvato lunedì 26 agosto dal Consiglio dei Ministri. Infatti, si introduce la mobilità del personale per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, non quotate in borsa. In questa casistica rientrano, come è noto, tutte le società della Regione Campania, compresa EAV che, come molti sanno, è la holding regionale del trasporto pubblico a cui fanno capo le aziende operative Circumvesuviana, Sepsa, Metrocampania ed Eavbus. È cronaca quotidiana lo stato comatoso delle società partecipate della Regione Campania (basti pensare ai centinaia di licenziati di ASTIR) e come esse affrontino gravi perdite determinate spesso da dichiarato esubero di personale. Ebbene, per tentare di dare una soluzione compatibile con il difficile momento economico, il decreto in oggetto consente il passaggio diretto di un dipendente da un datore di lavoro ad un altro, mediante cessione del contratto, in applicazione dell'articolo 30 del dlgs 165/2001. La mobilità tra società partecipate, introdotta dal «pacchetto D'Alia», non fa altro che dar vita ad una sorta di “stanza di compensazione” tra le società, con l’obiettivo di ridurre, per il personale in esubero, il rischio di licenziamento. Insomma, se esistono - nello stesso ambito territoriale - società e/o amministrazioni sane che dichiarano carenze di personale, queste potranno d’ora in poi farsi carico degli esuberi delle altre. Ma come funzionerà nel dettaglio questa “stanza di compensazione”? Le partecipate potranno stipulare tra loro specifici accordi miranti a disciplinare il trasferimento di dipendenti. La novità sostanziale è che tale scambio potrà avvenire anche senza il preventivo assenso dei lavoratori interessati. Lo scopo dichiarato della nuova normativa è far fronte (in modo complessivamente sostenibile) ai fabbisogni di personale di quelle aziende/amministrazioni che sono in situazione di “sotto organico” ma, come appare ovvio, in questo momento di crisi occupazionale, il vero obiettivo è rimediare alle situazioni di esubero di personale, visto che la nuova normativa “suggerisce” alle amministrazioni pubbliche detentrici del capitale delle società di coprire i fabbisogni di personale sempre privilegiando l'istituto della mobilità a quello delle nuove assunzioni. Nel dettaglio, allo scopo di stipulare le convenzioni tra società, le partecipate dovranno inviare un'informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, ma anche alle altre rappresentanze presenti nella singola azienda. Unici presupposti indispensabili sono la dichiarazione di esubero di personale o l'incidenza del costo del personale pari o superiore al 50% delle spese correnti (per EAV, come si sa, sussistono entrambi le condizioni). In presenza di una (od entrambe le precondizioni) le aziende devono inviare l'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali con lo scopo di stabilire (concordare?) il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica. Nei successivi dieci giorni dal ricevimento dell'informativa, le società dovranno definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lett. a), della legge 135/2012 (prepensionamenti); in subordine, le società tenteranno la ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito delle stesse, utilizzando forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; oppure potranno trasferire il personale eccedente verso altre società controllate dal medesimo, utilizzando l'istituto della mobilità. Per di più, sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi (comuni/province), purché comprese nello stesso ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società. Infine, allo scopo di incentivare la mobilità, e per non gravare sui bilanci delle società che “accolgono” i lavoratori in esubero, si è stabilito che la partecipata di provenienza possa, per un periodo di tre anni, rimborsare alla società di destinazione dei lavoratori trasferiti fino al 30% del trattamento economico dei lavoratori medesimi, per un periodo massimo di tre anni. Come si vede, ora è disponibile una normativa abbastanza definita che non lascia ulteriori alibi a manager, politici locali e sindacati per “opporsi” ad operazioni di efficientamento tendenti ad una ottimizzazione delle risorse umane. A chiacchiere nessuna parte in campo si opponeva ma, in fondo, erano enormi le resistenze dell’intero sistema. Anche per i lavoratori delle partecipate si era sedimentata negli anni una sorta di “inamovibilità perenne” a cui non solo i lavoratori (come era lecito attendersi) voleva o vuole ancora rinunciare. Ma i tempi sono profondamente cambiati e se si dovrà accettare lo strumento della mobilità fra aziende partecipate, per evitare maggiori problemi, ebbene, mi pare un “sacrificio” da prendere con tranquillità e senso di responsabilità. Ciro Pastore Il Signore degli Agnelli

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