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Eccoci, ancora

Creato il 30 ottobre 2014 da Carteinregola @carteinregola

Con una clamorosa marcia indietro LA MAGGIORANZA HA  RITIRATO IL MAXIEMENDAMENTO. L’hanno spacchettato in 5 emendamenti che stiamo studiando per capire se tagli e aggiunte rispetto al precedente.  Alle 20.15 sono stati presentati 62 subemendamenti . Il Consiglio riprenderà alle 22.30 si discuteranno gli emendamenti  e  i subemendamenti   fino alla votazione finale. A quanto pare, come ieri la partita della Roma, ha influito  sull’orario della sospensione del  Consiglio la partita della Lazio.  Si farà l’alba…

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aula regione 15 ottobre piano casa

Ecco le nostre prime osservazioni: intanto si vanno a modificare varie leggi regionali che non c’entrano niente con il Piano Casa... Ad esempio la n. 13 del 2009, Disposizioni per recupero a fini abitati dei sottotetti.  Si  inserisce la possibilità anche per fini turistici ricettivi. Ma soprattutto continuando a abbassare  il limite dell’altezza media, che era già stato diminuito dalla Polverini con il Piano casa del 2011, portandola da 2,40 a 2 metri. L’emendamento  propone di portarla – sempre altezza media –  da 2 metri a 1,90… In  Toscana abbiamo visto che la normativa  prevede per i sottotetti  un’altezza media dei locali 2.30 mt per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2.10 mt per i locali accessori o di servizio. Mah!

Sono rimasti i tre articoli che modificano la legge N. 29 /1997 , Norme in materia di aree naturali protette regionali*, compreso i due che secondo l’associazione VAS – Verdi Ambiente e Società  consente la cementificazione anche dei parchi e delle riserve naturali del Lazio

> scarica la LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 6-10-1997 

In compenso è stato “cassato” un emendamento che preveva la possibilità  (legge 38/1999 art. 57 comma 1) di consentire interventi  in aree agricole per “attività di accoglienza ed assistenza degli animali”. Meno male, temevamo già che all’ennesima proroga del “Piano casa 2023″, avrebbero  potuto trasformare in case e alberghi le cucce e le stalle… :-)

Altra modifica che ci sembra positiva positiva: all’ Art. 1 della Legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio” è stata tolta una frase introdotta dalla Commissione che  dava ai comuni  la delega al l’autorizzazione apesaggistica per gli interventi di lieve entitàivi compresi quelli relativi agli immobili soggetti a tutela”(1)

E COMINCIAMO CON LA PARTE PEGGIORE degli emendamenti della Giunta …

E’ rimasto l’incredibile “comma 17″ , l’art. 3 ter comma 4 (2), dove la  Polverini aveva infilato un trattamento di favore  ai proprietari delle cliniche private che, seppure non dismesse, potevano usufruire del Piano casa e trasformarsi magicamente in case, e dove adesso Zingaretti ha infilato un trattamento di favore  ai proprietari dei residences per l’emergenza abitativa.  E’ una scelta che a nostro avviso toglie ai “poveri” (gli abitanti dei quartieri che perdono strutture sanitarie seppure private e/o vedono aumentare il peso urbanistico dei nuovi abitanti

 

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(1)  Art. 1 della Legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio

  1. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

a) interventi indicati nell’Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni); LA COMMIOSSIONE AVEVA INSERITO E L’EMENDAMENTO NON HA PIU’ INTRODOTTO “ivi compresi quelli relativi agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’art.136 comma 1 lett a)b)e c) del dgs 42/2004 e successive modifiche”

(2) art. 3 ter comma 4:  Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti a strutture sanitarie private che cessano l’attività sanitaria in conseguenza di quanto previsto nei piani regionali di rientro della rete ospedaliera o nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, nonché di tutti i provvedimenti ad essi connessi. AGGIUNTO: Inoltre, ai sensi del comma1, sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti ad alloggi temporanei per l’emergenza abitativa in forza di atti e contratti con la pubblica amministrazione, che alla data del 31 dicembre 2013 siamo dismessi o abbiano ricevuto lettera di disdetta, anche ai soli fini di ricontrattazione dei termini o che non possano più proseguire l’attività emergenziale per manifesta volontà dell’amministrazione in conseguenza di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012,n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nonché di tutti i provvedimenti delle stesse amministrazioni pubbliche ad esso connessi.



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