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Esiste il carcere a vita?

Creato il 05 luglio 2011 da Pivo
In una recente cena con degli amici, ci siamo trovati a parlare dell'ergastolo, e mi sono reso conto che in materia c'è molta confusione, quindi mi sembra giusto cercare di fornire una piccola spiegazione di quest’istituto di diritto penale tanto discusso.
“La pena dell’ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo di lavoro e l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto” (art 22 c.p.).
Particolarmente complessa è la controversa compatibilità dell'ergastolo con i principi Costituzionali ed in particolare con il principio della rieducazione del reo espressa dall’art 27 comma 3 Cost. La Corte Costituzionale lo ha ritenuto legittimo in base alla motivazione che la funzione della pena non è solo quella del riadattamento sociale dei delinquenti, ma pure la prevenzione generale, la difesa sociale, e la neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati delinquenti.
Anche a causa di queste problematiche non sono molti, nel nostro ordinamento i reati puniti con la pena dell'ergastolo, uno su tutti il sequestro di persona che provoca la morte del sequestrato.
La natura perpetua dell’ergastolo è andata sempre più ridimensionandosi, per cui il problema della sua costituzionalità si è sdrammatizzato.
Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionata dopo aver scontato 26 anni di pena (art. 176, comma 3 c.p.) e l’ammissione a tale beneficio è da considerarsi “dovuta” a seguito dell’avvenuta giurisdizionalizzazione dell’istituto.
Gli art. 14 e 18 della L. 663/86 hanno esteso agli ergastolani la semilibertà e la liberazione anticipata. La stessa legge consente che ai fini del computo dei vent’anni di pena espiati che fanno da presupposto per l’ammissibilità al regime di semilibertà, possano venire detratti 45 giorni per ogni semestre di pena scontata se il condannato partecipa alla rieducazione.
Dopo 10 anni sono concedibili permessi premio per non più di 45 giorni l’anno. Ora siccome il nuovo art 53 bis dell’ord. pen. stabilisce che il tempo trascorso in permesso è computato ad ogni effetto della durata della pena espiata, può accadere che un ergastolano venga rimesso in libertà dopo 15 anni avendo già beneficiato dei 255gg di permesso e venga libertà condizionalmente dopo 19 anni e sei mesi avendo già usufruito di 428 giorni di permesso.
La Corte Cost. ha stabilito che l’ergastolo non è ammissibile per i minori. Un altro problema di costituzionalità si ha per quanto riguarda il principio espresso dalla suprema corte in base al quale “le sanzioni fisse non appaiono in armonia col volto costituzionale”. Si tratta quindi di verificare se le attuali previsioni normative risultino prive d’elasticità proporzionante o congrua rispetto all’intera gamma dei fatti tipizzati nella fattispecie sanzionata con la massima pena.
Ecco quindi perché nella pratica sono pochi i detenuti a scontare la pena del carcere a vita, ma vi ricordi che il nostro sistema penale si basa sulla rieducazione del reo e non sulla mera punizione del condannato.
Ps: per dovere di cronaca mi sembra giusto evidenziare che il nostro ordinamento penale prevede una sanzione ancora più gravosa dell'ergastolo, e cioè l'ergastolo con isolamento diurno a cui possono essere applicate tutta una serie ulteriori di restrizioni per quanto riguarda i colloqui, l'ora d'aria, ecc...

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