Magazine Economia

Fondo Pensione: 2. Il regime fiscale delle prestazioni

Creato il 21 luglio 2014 da Robertoborz
Fondo Pensione: 2. Il regime fiscale delle prestazioni
2. Regime fiscale delle prestazioni
Prestazioni in capitaleLe prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché dei contributi che non sono stati dedotti.
AnticipazioniLe anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.
In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del:
• 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie einterventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
• 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;- realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;- ulteriori esigenze dell’aderente.
L’aliquota è in ogni caso applicata sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
RiscattiSulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% per:
• cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
• invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
• morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.
Trasferimenti delle posizioni pensionisticheTutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.
Prestazioni in forma periodicaLe prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. 
La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 20%; tuttavia, in considerazione della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l’aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell’ammontare di tali titoli: in tal modo gli Assicurati beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall’imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d’imposta.

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog