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Garante Privacy: regole per l’accesso ai dati bancari

Creato il 20 giugno 2011 da Cindi

Garante Privacy: regole per l’accesso ai dati bancariCon provvedimento a carattere generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto le misure a cui dovranno attenersi banche e Poste Italiane S.p.A. nell’ambito dei trattamenti dalle stesse effettuati sui dati personali dei propri clienti.

Tra le misure necessarie indicate dal Garante vi sono le seguenti:

a) la designazione dell’outsourcer quale responsabile del trattamento

b) il tracciamento delle operazioni con registrazione dettagliata delle informazioni riferite alle operazioni effettuate sui dati bancari in apposito log che tracci:

- il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l’operazione di accesso;

- la data e l’ora di esecuzione;

- il codice della postazione di lavoro utilizzata;

- il codice del cliente interessato dall’operazione di accesso ai dati bancari da parte dell’incaricato;

- la tipologia di rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce l’operazione effettuata (es. numero del conto corrente, fido/mutuo, deposito titoli).

c) la conservazione dei log di tracciamento delle operazioni almeno per 24 mesi

d) l’implementazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni di inquiry.

e) l’attività di audit interno di controllo con cadenza almeno annuale, adeguatamente documentata da rapporti periodici


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