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Gianfranco Lande, definito il Madoff dei Parioli, si difende. Dopo quasi tre anni di carcerazione preventiva dichiara la sua innocenza e ne spiega le ragioni.

Creato il 05 febbraio 2014 da Federbernardini53 @FedeBernardini

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Oggi, 5 febbraio, Gianfranco Lande compie 52 anni, il terzo compleanno trascorso in carcere dopo il suo arresto, avvenuto il 24 marzo del 2011, con l’accusa di essersi reso colpevole di uno dei più clamorosi crac finanziari degli ultimi anni.

Per questo reato è stato condannato in primo grado alla pena di 9 anni di reclusione, poi ridotti a 7 in appello.

Un uomo, dunque, che attende il giudizio definitivo, prima del quale, in base ai principi del nostro diritto penale e della nostra Carta Costituzionale, deve essere ritenuto NON COLPEVOLE. Un uomo che, da quasi tre anni, è stato privato della sua libertà da una Giustizia che gli ha riservato un trattamento così inflessibile quale non viene applicato neanche ai condannati per i più efferati delitti e che non gli ha consentito quella libertà di movimento grazie alla quale avrebbe potuto meglio organizzare la sua difesa e tentare di risolvere il contenzioso coi clienti che lo accusano di averli truffati.

La sua vicenda è arcinota, la riassumiamo brevemente a vantaggio di quanti, credo pochi, non l’abbiano seguita attraverso le cronache giornalistiche, sempre e impietosamente colpevoliste.

Prima del suo arresto, Lande era universalmente considerato uno dei più brillanti broker finanziari; una figura di spicco nell’ambiente, sempre presente nelle pagine dei giornali e delle riviste specializzate, un guru della finanza il cui consiglio era tra i più ricercati e più stimati.

Il 24 marzo del 2011, il fulmine a ciel sereno, il colpo di scena: in seguito alle denunce sporte a suo carico da un gruppo di clienti, che pure in passato avevano tratto profitto dagli investimenti effettuati dal Lande per loro conto, viene tratto in arresto, con le pesanti accuse di  associazione per delinquere, truffa, ostacolo alla vigilanza, abusivismo finanziario, esercizio abusivo dell’attività bancaria. Accuse per le quali, come abbiamo detto, ha subito in appello una condanna a 7 anni di reclusione, sulla quale si attende il pronunciamento definitivo  della Suprema Corte di Cassazione, prima del quale, lo ripetiamo, il Lande è da ritenersi NON COLPEVOLE.

Alla dura condanna è seguito, in dispregio ai principi sanciti dal diritto penale e dalla Carta Costituzionale, il linciaggio mediatico, reso particolarmente feroce dal fatto che tra i suoi accusatori molti siano noti personaggi della “Roma bene” del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e dell’impresa.

Oggi Gianfranco Lande, dopo lunghi e inutili giorni di protesta e di digiuno, contro quello che egli considera un accanimento giudiziario nei suoi confronti, si difende, proclamando la sua innocenza e spiegandone le ragioni.

Federico Bernardini

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“E’ finalmente giunto il momento di sgombrare il campo dalla finzione che io abbia sottratto e occultato denari di investitori. Essa è stata utilizzata per tenermi in carcere negli scorsi due anni e mezzo, con il pretesto che – se anche solo fossi stato posto agli arresti domiciliari – avrei potuto aggravare il danno subito dagli investitori, disperdendo e rendendo più difficilmente rintracciabili le somme asseritamente occultate.Tale finzione è potuta perdurare tanto a lungo solo perché sono stato deliberatamente messo nella condizione di non poter documentare le mie ragioni.

Prima del mio arresto avevo considerato mio dovere ricostruire tutti i flussi finanziari degli ultimi sedici anni sebbene la movimentazione avvenuta presso Carispaq mi fosse sconosciuta, così come la quasi totalità degli investitori cui si riferiva.

Avendo il mio arresto interrotto tale attività, contavo che essa sarebbe proseguita ad opera della Procura di Roma. Ciò non è accaduto, e nonostante io abbia più volte sollecitato il P.M. ed il Tribunale (IX sezione penale) a procedere ad un esame esaustivo delle abbondanti evidenze disponibili, esso è stato omesso e ci si è limitati a considerare gli esami superficiali, incompleti, e dalla dubbia metodologia proposti dai consulenti della procura con l’unico obiettivo di confermare la tesi d’accusa.

In un contesto in cui le misure cautelari sono state disposte perché si sosteneva la presenza di un illecito profitto da parte mia ed anche la credibilità delle tesi d’accusa dipendeva, per il movente dell’associazione a delinquere, delle truffe e dell’abusivismo, dall’effettiva esistenza di tale illecito profitto e dalla verifica che il meccanismo societario e finanziario evocato dall’accusa avesse realmente avuto luogo e non fosse una comoda spiegazione post hoc viziata da anacronismi e pure invenzioni, il tribunale non ha disposto alcuna perizia contabile.

Poiché nessuna volontà è stata sinora mostrata di determinare lo svolgimento dei fatti e mi è stato riservato un trattamento giudiziario equivalente ad una esecuzione sommaria, l’unico modo per fare chiarezza è stato proseguire, dopo la condanna in primo grado, il lavoro di riconciliazione dei flussi finanziari e determinazione delle posizioni finanziarie nette degli investitori per l’intero perimetro delle società interessate dal procedimento 60638/09 e i suoi infiniti stralci.

Esso si basa sulla contabilità interna delle diverse società relativamente ad apporti e prelievi degli investitori e sulle abbondanti (anzi complete) evidenze bancarie, materiale tutto che ha giaciuto per tre anni nel fascicolo processuale.

Il grado di completamento della riconciliazione (circa il 95% dei movimenti, limite oltre il quale non sono riuscito ad andare essendomi proibito stampare nulla per spuntare manualmente su carta i movimenti ma dovendomi limitare alla visuale offerta dallo schermo del computer) è sufficiente a presentare un quadro nitidamente delineato e facilitare la verifica dei risultati grazie alla completa classificazione dei movimenti e alla presenza di dettagliati codici di spunta per ciascuno di essi.

l materiale da me elaborato è stato depositato presso la I sezione della Corte di appello di Roma in connessione con il procedimento 5881/13 R.G. APP. e spero che esso induca la corte a nominare finalmente un perito che esegua una verifica contabile seria, completa, e super partes come si converrebbe ad un processo in cui si è postulato un ammanco di trecento milioni di euro e l’accusa ha chiesto per me ben dodici anni e otto mesi di pena.

Poiché è interesse di almeno quattrocento investitori che si faccia finalmente luce sui fatti e si determinino i reali percettori di indebiti profitti, ho deciso di depositare sul sito internet http://www.gianfrancolande.it in forma anonima per tutelare la privacy degli investitori non costituiti come parti civili la spunta dettagliata dei movimenti, le tabelle di aggregazione, i grafici, ed un documento esplicativo.

Mi auguro che i difensori delle parti civili acquisiscano e valutino il materiale da me prodotto, ed i miei legali forniranno loro volentieri, qualora lo desiderassero invece di trarne copia dagli atti, la copia del DVD consegnato alla Corte di Appello, completa dei nominativi in chiaro degli investitori.

Indipendentemente dall’utilizzo processuale del lavoro da me svolto, ciò che mi premeva era dimostrare in modo facilmente verificabile da chiunque onestamente vi si dedichi, che non mi sono appropriato dei denari di nessuno e non ho percepito un illecito lucro di alcun tipo, ed anzi ho cercato in tutti i modi di contrastare una situazione che avevo scoperto essere patologica, e di tutelare con i mezzi a mia disposizione gli interessi degli investitori.

Un semilavoro del materiale sopra descritto era stato da me inviato a novembre 2012 al Tribunale del Riesame ed al P.M. senza che ciò producesse alcuna azione volta alla verifica di quanto da me esposto.

Gli investitori più accorti comprenderanno bene la mia preoccupazione di far determinare quanto prima la reale evoluzione dei flussi finanziari ed i reali percettori di ingiustificati profitti: a meno di eccezioni giuridiche a me ignote, la prescrizione per le azioni di arricchimento è di cinque anni.

Rispetto agli attivi recuperabili al momento in cui avevo progettato i rimedi più volte descritti in udienza, quelli recuperabili ora a tre anni di distanza sono diminuiti di oltre sei milioni di euro a causa della prescrizione (oltre dodici miliardi di lire per chi preferisce riferirsi alla vecchia denominazione)

Questo capolavoro di ostinazione a spese degli investitori è stato ottenuto grazie all’indisponibilità del P.M. a valutare spiegazioni alternative a quella da lui sposata per partito preso e sostenuta con artifici che sfidano anche la credulità più spinta.

Esempi di tali artifici, passivamente accettati dal Tribunale del Riesame e dalla IX sezione penale nonostante l’abbondanza di prove contrarie, sono tra gli altri: la postulazione di un illecito profitto tra i centosettanta ed i trecento milioni di euro a dispetto della perfetta coincidenza dei flussi dare/avere in capo agli investitori; l’inclusione, al solo scopo di poter invocare l’aggravante transnazionale, nel perimetro dei presunti illeciti di società che non hanno nulla a che fare tra di loro e non hanno mai condiviso flussi finanziari; la creazione dal nulla di una “Società di fatto” che avrebbe svolto l’attività di direzione delle diverse “EIM”, senza avere il ritegno e la coerenza di osservare che due delle tre Società “amministrate” da tale “Società di fatto”, inesistente prima della sua creazione per evocazione del P.M., erano state liquidate nel 1998 e nel 2000 e quindi non solo non avevano più personalità giuridica o attività da tali date, ma neanche movimenti finanziari.

Tra i menzionati artifici vi è anche la dispersione (preferisco il termine occultamento) tra vari depositari di documenti determinanti per il dibattimento senza che essi venissero letti o considerati. Esempio principe di ciò è la sottrazione all’esame di CONSOB dei documenti sequestrati a EGP il 23 Settembre 2010 (con la colpevole collaborazione degli ispettori CONSOB e dei loro dirigenti i quali si sono rifiutati di consultarli nonostante essi fossero stati indicati a conferma delle rappresentazioni fatte da EGP), ed il “congelamento” presso lo studio del Rag. Franco Pedrotti della documentazione contabile della società EIM ltd (Irlanda, n. reg 190430) la cui consultazione avrebbe dimostrato anche ad un cieco che la Società non solo era stata estinta dal 2000 ed estranea a qualsiasi attività di raccolta e/o investimento, ma non possedeva nemmeno i requisiti stabiliti dalla legge fallimentare per essere sottoposta a fallimento.

Non mi sento di escludere che abbiano influito sull’atteggiamento del P.M. le insistenze di Tricoteuses di entrambi i sessi volte a chiedere un trattamento “esemplare”.

Poiché tra le oltre trecento parti civili ve n’è un 16% debitore nei confronti degli altri investitori, voglio sperare che i sostenitori di un linciaggio giudiziario nei miei confronti facciano parte di questa categoria.

In tale caso il loro atteggiamento sarebbe naturale e servirebbe i loro interessi in quanto ritarderebbe il più possibile la resa dei conti.

Non voglio commentare l’autolesionismo che dimostrerebbero invece coloro i quali sono creditori ma preferiscono sapermi in carcere piuttosto che cercare razionalmente di recuperare i propri denari.

http://gic.gictest.com

Gianfranco Lande



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