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Gli albori del femminismo: Olympe de Gouges

Creato il 15 gennaio 2014 da Societydoesntexist
Dedico oggi questo post del blog ad una figura che ha contribuito alle battaglie delle donne già nel lontano 1700, ed oggi dai più dimenticata: Olympe de Gouges.
Gli albori del femminismo: Olympe de Gouges
Schierata in prima fila per i diritti delle donne ma non solo, infatti la sua attenzione, i suoi scritti e la sua partecipazione ricaddero sui temi più svariati della libertà individuale e dei diritti dei neri (a cui dedicò nel 1788, il suo scritto Riflessioni sugli uomini negri), dei poveri, degli anziani.
Nel 1791 scrisse la sua "Dichiarazione sui diritti della donna e della cittadina", composta da 17 articoli, in cui rivendica la piena parità dei diritti civili e politici tra i due sessi.
Frequentando i salotti più famosi, corteggiata da tutti, ben presto attirò a sè molte malelingue e pregiudizi, che la definivano donna con numerosi amanti, avventuriera, e che in seguito alla sua morte le costarono anche l'appellativo di prostituta.
Nel frattempo, circondandosi degli autori più illustri del momento e intrattenendo numerosi contatti, iniziò a scrivere una serie di opere, vantando un repertorio di 29 romanzi e 70 pièce teatrali.
Nel 1793, oppenendosi alla condanna a morte di Luigi XVI, Olympe de Gouges fu ghigliottinata per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi immischiata nelle cose della Repubblica. Gli scritti dell'epoca testimoniano come, durante la sua stessa esecuzione salì sul patibolo senza alcun timore e con un grande coraggio e dignità, elementi che la contraddistinsero anche nel corso di tutta la sua vita.
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA
 Preambolo
Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.
Articolo I
La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell’uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune.
Articolo II
 Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all’oppressione.
Articolo III
 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell’uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l’autorità che non ne sia espressamente derivata.
Articolo IV
 La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l’uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.
Articolo V
 Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.
Articolo VI
 La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.
Articolo VII
 Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.
Articolo VIII
La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.
Articolo IX
 Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.
Articolo X
 Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge.
Articolo XI
 La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Articolo XII
 La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelle alle quali è affidata.
Articolo XIII
 Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, i contributi della donna e dell’uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell’industria.
Articolo XIV
Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell’imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un’uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell’amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell’imposta.
Articolo XV
La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione.
Articolo XVI
 Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione.
Articolo XVII
 Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l’esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità.

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