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Guida in stato d'ebbrezza... rieducare o punire?

Creato il 25 novembre 2010 da Pivo
Tutti ne avrete sentito parlare o ne avrete letto da qualche parte, mi sto riferendo alle modifiche al codice della strada, ed in particolare all’art. 186 che riguarda la guida in stato di ebbrezza.

Art. 186.
Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.Con la sentenza di condannaovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro(g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla metà quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Ma oltre a questo inasprimento delle pene, uno delle novità più importanti è quella introdotta dal comma 9 bis dello stesso articolo.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività' non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Guida in stato d'ebbrezza... rieducare o punire?In sostanza è stata introdotta una sorta di “pena alternativa”. Chi viene beccato a guidare brillo potrà evitare la confisca del mezzo e la multa se il suo comune di residenza o i comuni all'interno della sua provincia di residenza avranno aderito alla convenzione con il tribunale per lo svolgimento dei lavori socialmente utili.Questo comma si è attirato molte critiche, soprattutto da parte di coloro che lo considerano uno stemperamento delle sanzioni. Infatti, questi critici, considerano l’inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza un atto dovuto e giusto e che ha contribuito incisivamente sulla diminuzione degli incidenti stradali e sulle c.d. vittime del sabato sera.A rafforzamento della loro teoria, i critici, snocciolano le cifre del rapporto Istat-Aci relativo agli incidenti stradali avvenuti in Italia nel 2008, le quali ci dicono che nel 2008 si sono verificati circa di 220 mila incidenti stradali, che hanno causato oltre 310 mila infortuni e quasi 5 mila decessi. Ma che, rispetto al 2007, si segnala un miglioramento: gli incidenti, infatti, sono diminuiti del 5,2%, i decessi del 7,8% e i feriti del 4,6%. Inoltre, continua il rapporto, a fronte di un aumento del parco veicolare del 17,7%, dal 2000 al 2008, in Italia, gli incidenti sono passati da 256.546 a 218.963 (-14,6%), i morti da 7.061 a 4.731 (-13,7%) e i feriti da 360.013 a 310.739 (-33%). Miglioramenti sono stati registrati, anche, per l’indice di mortalità (numero di decessi ogni 100 incidenti), passato dal 2,8% del 2000 al 2,2% del 2008, e per l’indice di gravità (numero di decessi ogni 100 infortuni), passato da 1,9% a 1,5%.

Ho anche avuto l’occasione di chiacchierare con uno dei detrattori di questo comma, il quale mi ha candidamente ammesso di considerare questa norma un errore ed un incitamento alla guida da sbronzi, sostenendo che il problema della guida in stato di ebbrezza riguarda principalmente igiovani che purtroppo sono anche i protagonisti/vittime delle stragidel sabato sera, e che il depotenziamento del deterrente rappresentato dalle sanzioni previsto dallalegge con questa iniziativa, potrà portare anche qualche facileconsenso ma si trascinerà dietro anche il peso dellepossibili/probabili conseguenze.Guida in stato d'ebbrezza... rieducare o punire?Come se non bastasse ha criticato duramente, anche, la conversione del giorno lavorativo in valore pecuniario dell’ammenda (250 €) sostenendo che nessuno guadagna 250 euro al giorno, e che applicarlo anche per dei giovani, magari ancora studenti o in cerca dilavoro, è di fatto una cancellazione della sanzione.Personalmente non voglio giudicare o dare ragione a chi e pro o contro questo comma, quello che mi preme è provare a fare un’analisi concreta spiegandovi il mio pensiero da ragazzo, da automobilista e da giovane giurista.Da ragazzo che vive la “notte” (questa frase fa molto Lucignolo, manca solo la telecamera mossa alla cazzo di cane) risulta immediatamente evidente che i giovani percepiscono con maggior timore il fatto di mettersi alla guida dopo aver bevuto (da qui i dati sopra citati), ma il maggior timore che serpeggia tra i giovani non è dovuto all'inasprimento delle sanzioni punitive, ma al fatto che finalmente le forze dell’ordine eseguono i controlli appropriati sugli automobilisti applicando così la legge. Non sono le maggiori punizioni ad intimorire, ma il fatto che ora sia molto più difficile farla franca.Guida in stato d'ebbrezza... rieducare o punire?Da giurista mi preme spiegare che i c.d. lavori socialmente utili sono stati introdotti già con la legge del 2000, che ha attribuito la competenza penale al Giudice di Pace prevedendo quale forma di pena i l.s.u. Detto ciò, deve risultare chiaro a tutti, che la concessione di queste pene alternative è ad esclusiva discrezione del tribunale/giudice di pace, il che implica che saranno i giudici a stabilire se questa sostituzione sia applicabile e per conseguenza decadono molti dei timori di diminuzione della deterrenza, soprattutto se si considera il fatto che sono rarissimi i casi in cui i l.s.u. vengano concessi in sostituzione.Per concludere vorrei evidenziare che ci troviamo di fronte alla solita vecchia diatriba tra chi ha una concezione punitiva della pena e chi invece vede la pena come una forma di rieducazione.  Infatti, i detrattori del comma 9 bis vedono l’art. 186 come una punizione che deve atterrire i possibili rei in modo da non farli commettere il reato. Secondo me invece le punizioni devono prima di tutto educare, ed è per questo motivo che considero l’inserimento dei l.s.u. come pene alternative alla guida in stato di ebbrezza un atto dovuto di estrema civiltà e coscienza civica e giuridica. Dico questo per alcune semplicissime ragioni.In primo luogo ritengo molto più educativo (per esempio per un ragazzo giovane) dover lavorare, magari in associazioni contro l’abuso di alcool o di sostegno per le vittime della strada, che subire una sanzione pecuniaria (che quasi sicuramente pagherà papà). Come se non bastasse le sanzioni pecuniarie così elevate, rischiano di mettere in ginocchio molte famiglie, o peggio ancora le stesse famiglie si ritroverebbero in estrema difficoltà nel reperire i soldi per pagarle, o nel caso più estremo di non essere in grado di sostenerne le spese.

Per spiegarmi meglio… immaginate una famiglia media che si trova ad avere un figlio trasandato (per usare un eufemismo) e per colpa di questo si vedono costretti a pagare una multa esorbitante che li metterà in difficoltà per diversi anni; non sarebbe più logico che il figlio si assuma le responsabilità del suo comportamento lavorando in modo da ripagare il suo “debito con la giustizia” e, magari, imparando i pericoli che ha corso guidando ubriaco?Guida in stato d'ebbrezza... rieducare o punire?Si è sicuramente tutti d’accordo sul fatto che nessun lavoratore guadagna 250 € al giorno, ma si deve allo stesso modo essere realisti ad indicare l’applicazione di una pena attuabile (non si può pretendere che uno svolga per molti anni un l.s.u.), altrimenti diventerebbe esagerata ed ingiusta e perderebbe tutto il suo valorePersonalmente ritengo l’inasprimento delle sanzioni, un fenomeno tipicamente italiano, atto a placare la ferocia dell’opinione pubblica. In molti casi, sarebbe meglio guardarsi tra le tasche e far applicare ciò che si ha piuttosto che sventolare terrore e paura. Una legge/regola può anche essere buona, ma se non viene applicata difficilmente darà risultati.Dal vostro Rompiscatole e tutto passo e chiudo

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