Magazine Economia

Guida Pratica Fiscale alle Successioni: come si calcola l’imposta

Da Raffa269

tasse di successioneLa Guida Pratica fiscale al calcolo dell’imposta sulle Successioni definisce le modalità di calcolo in caso di eredità da parte di un familiare, parente o altri, i soggetti che sono obbligati al pagamento, i soggetti esclusi al pagamento, quelli che dovranno presentare apposite dichiarazioni a seguito della morte de cosiddetto de cuius. In tal modo rintracciamo i casi di esenzione dall’imposta i soggetti maggiormente tassati ed eventuali modi per cercare di risparmiare.

Ci siamo occupati anche dell’imposta sulle donazioni e qui non possiamo che presentare il trattamento fiscale dell’imposta sull’eredità. Inizio con il dire che non si parla di tassa sulle successioni ma di imposta. Successivamente potete anche leggere l’articolo dedicato alla denuncia di successione  in cui troverete una breve sintesi della fase dichiarativa della successione dall’apertura alla presentazione del modello 4.

Su cosa si applica  la tassa di successione

L’imposta sulle successioni si applica sulla singola quota trasferita all’erede o al singolo legato, ossia al singolo soggetto legatario individuato dal de cuius. L’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte ma anche a seguito di semplice costituzione di un erede o di un legato. Vediamo su cosa viene applicata l’imposta sulle successioni in quanto sembrerebbe facile ma il legislatore fiscale ha previsto anche delle detrazioni ed esclusioni dall’attivo ereditario in modo tale da attenuare il carico fiscale come per esempio il caso dei gioielli del defunto o anche il denaro contante o i mobili che sono presi nella misura del 10 per cento del loro valore di mercato.

Tuttavia il valore sarà valutato dall’agenzia ma se voi ritenete questo non corretto o maggiore o anche semplicemente diverso potete produrr emateriale documentale a sostegno per modificarne l’importo su cui calcolare poi l’imposta. Vi è anche una sorta di azione revocatoria degli atti del defunto compiuto nei sei mesi antecedenti la morte per quello che conrne diritti e beni del venduto come anche nel caso di conferimenti in società che sono considerati comunque beni da assoeggatere alla tassazione mediante applicazione dell’imposta di successione.

Sullo stesso filone logico quindi ci troveremo a ricomprendere nell’attivo ereditario da sottoporre a tassazione anche i trasferimenti di beni avvenuti per donazione negli ultimi sei mesi immediatamente antecedenti il decesso fatte agli eredi e ai legatari, comprsnive anche delle rendite solo presunte.

È compito dell’Agenzia delle Entrate provvedere alla liquidazione dell’imposta di successione, delle eventuali sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione

I beni esenti dall’imposta
Penserete sicuramente a qualcosa di sostanzioso ma purtroppo non è così in quanto sono esenti dall’applicazione della tassa di successione solamente  le spese mediche e funerarie sotenute per il defunto (per la definizione di spese mediche vi invito a legger el’articolo sulla detrazione delle spese mediche)  anche se quelle funerarie con dei limiti. Non sono sottoposti a tassazione ossia non rientrano nell’attivo ereditario nemmeno i Bot e CCt e altri titoli di stato similari che già scontano la tassazione al momento del realizzo come anche i beni ricompresi nell’articolo 12 comma 1, lettere h) e i), dello stesso Dlgs sulla successione. Gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di successione sono elencati nell’articolo 29 del decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”).

Inoltre sono esclusi dall’asse ereditario i crediti derivanti da eventuali vendite di beni o diritti effettuati nei 6 mesi precedenti alla morte del defunto oppure i beni acquistati con queste somme oppure somme di denaro sempre provenienti dagli ultimi sei mesi ma utilizzate nel pagamento di debiti sorti prima dei sei mesi.
Non rientrano inoltre anche gli automezzi o motoveicoli del de cucius, le assicurazioni sulla vita che scontano l’imposta al momento del pagamento del premio eventuali somme corrisposte a titolo di indennizzi.
Inoltre, sempre per coerenza normativa non rientrano nemmeno le erogaizoni liberali o donaizoni effettuate nei confronti onlus, associaiozni di volontariato ed enti pubblici e tutti gli altri soggetti per intenderci ricompresi nell’articolo 10 del Tuir verso gli ultimi commi. Non si applica l’imposta di registro neanche per i beni posseduti all’estero da parte di soggetto residente all’estero in quanto prevale il principio del locus rei facta secondo cui si tassa l’immobile nel poste ove risiede.

Successione di aziende o di partecipazioni o quote societaria
Il legislatore fiscale ha previsto l’esenzone dall’imposta di successione limitatamente ai casi in cui si tratti di discendente o del coniuge e limitatamente alle partecipazioni che poi danno diritto al controllo o che sommate a quelle già possedute lo integrano in base all’articolo 2359 del codice civile. Per le ditte  snc e sas vale anche senza questo ulteriore requisito.
L’esenzione si avrà semprechè i beneficiari proseguanonell’attività del defunto almeno per  5 anni.

Chi paga l’imposta sulle successioni
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sulle successioni sono gli eredi, che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari ed i legatari seppur limitatamente al singolo legato ricevuto. Per soggetti solidalmente responsabili intendiamo che quando un erede si fa carico dell’intero pagamento dell’imposta avrà il potere di rifarsi esercitando il diritto di rivalsa nei confronti degli altri eredi che si sono resi inadempienti. Non solo ma fino a quando uno degli eredi non ha esplicitamente rinunziato all’eredità sarà considerato dal fisco come soggetto obbligato al pari degli altri al pagamento dell’imposta pertanto vi consiglio qualora non abbiate il desiderio di accettare l’eredità di manifestare il vostro atto di rinuncia. Quando dico che le parti sono solidalmente responsabili nel pagamento dell’imposta si intende che seppur l’imposta è divisa tra le parti il fisco può richiedere il pagamento mancanti di un soggetto agli altri soggetti che sono appunto solidalmente responsabili, e questi ultimi avranno poi la possibilità di rivalersi sul soggetto inadempiente. Tuttavia sappiamo che talvolta si versa in condizioni economiche difficili ed il recupero delle somme non sempre è agevole pertanto si consiglia in fase di accettazione dell’eredità oltre che a verificare le pendenze tributarie del de cuius, anche verificare le intenzioni e le possibilità economiche degli altri chiamati all’eredità onde evitare di dover pagare tasse di successione anche per altri. Anche in caso di figlio non legittimato o non riconosciuto si dovrà procedere al pagamento dell’imposta di successione.

Questo perché fino a quando non si accetta o non si rinuncia i soggetti che rientrano nell’asse ereditario e coloro che pur non entrando hanno un legato (sono stati citati nel testamento) sono detti chiamati all’eredità.

Quanto costa l’imposta e la tassa sulle successioni
Per quello che concerne i beni ed i diritti ereditati dal coniuge o dai parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti ecc.) si applica una aliquota di imposta del 4% sulla base imponibile con una franchigia di 1.000.000 € un milione di euro. Se oggetto della successione è la prima casa pagheremo comunque una imposta di trascrizione e catastale di 168 euro, mentre se parliamo di altri immobile le due imposte (trascrizione e catastale) salgono rispettivamente al 2% e all’1%, mentre nulla sarà dovuto a titolo di trascrizione e catastale nel caso in cui siano ereditati altri beni. Per la quota eccedente il milione di euro allora il discorso cambia e sull’eccedenza si applicherà l’imposta nella misura del 4%.

Nel caso di eredità da parte di fratelli e sorelle abbiamo una franchigia di 100.000 euro e sull’eccedenza una imposta sulle successioni del 6%. In base invece alla tipologia di beni se prima casa, altri immobili o altri beni valgono le regole dette sopra in merito alla imposta di trascrizione e catastale.

Nel caso invece di parenti entro il quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado e quindi stiamo parlando di parenti diversi dai fratelli e  sorelle avremo sempre una imposta del 6% ma senza franchigia quindi tutto quello che prendiamo è tassato al 6%. Stesso discorso di sopra per le imposte di trascrizione e catastali in base alla tipologia di beni ereditati. Per la categoria residuale di beni invece non abbiamo alcuna franchigia ed abbiamo una imposta secca dell’8% sulla base imponibile valida ai fini dell’imposta.

Caso particolare nel caso in cui vi sia un erede portatore di handicap invece e riconosciuto tale secondo i requisiti indicati nella legge 104 del 1992 avremmo le stesse percentuali viste sopra ma la franchigia di esenzione dall’imposta sale a 1.500.000 di euro e quindi un milione e mezzo di euro.

NON TUTTO ENTRA NELLA BASE IMPONIBILE: regime delle DEDUZIONI
Molti non sanno che nel calcolo della base imponibile non tutti i valori entrano e non su tutto quello che prendiamo si pagheranno le imposte. Il legislatore infatti ha introdotto nel 1990 delle voci che rappresentano delle vere e prorpie deduzioni dalla base imponibile ai fini dell’imposta sulle succesisoni e che fanno risparmiare. A titolo di esempio per i titoli di stato nelle successioni si assisten ad un agenrale esenzione (non prevista invece per l’imposta sulle donazioni).

Calcolo della base imponibile per gli immobili
Per gli immobili di proprietà la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

  • 110, per la prima casa
  • 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)
  • 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
  • 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
  • 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%

Casi particolari su cui paghiamo l’imposta sulle successioni
L’imposta sulle successioni si applica anche in alcuni casi particolari e quindi non solamente al trasferimento di denaro ma anche alla costituzione o la rinuncia di semplici diritti reali di godimento (uso usufrutto abitazione, o a diritti di credito o la costituzione di rendite in capo al beneficiario erede o legatario, nonché usufrutto ma anche nel caso di nuda proprietà, sempre nel caso in cui questi diritti siano successivi e conseguenti all’apertura della successione.

Chi NON paga l’imposta sulle successioni
Oltre ai soggetti che ereditano quote di beni o diritti che sono per valore sotto il valore della franchigia di esenzione che abbiamo visto andare da un milione e mezzo per i portatori di handicap ai 100.000 euro per i fratelli e le sorelle, abbiamo anche i casi in cui  i beni o i diritti lasciati in eredità sono lasciati ad alcune categorie di soggetti l’imposta sulle successioni non dovrà essere versata:logicamente i primi di questi soggetti sono lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e tutti gli enti pubblici e le ONLUS e questo al fine di tutelare sempre la funzione sociale, accoglienza assistenza ed istruzione che può scaturire da una successione.

Successioni di immobili
Nel caso di successioni di immobili si dovranno comuqnue versare le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% pur se viene data la possibilità di pagarle in misura fisssa (ossia 160 euro) laddove uno dei donatari dichiari di possedere i requisiti prima casa: nel caso approfondite il riferimento normativo contenuto nell’articolo 69 della Legge n. 341 del 2000, comma 3 insieme al notaio o professionista che vi assiste nella donazione.

Inoltre conusltate anche l’articolo dedicato alla successione di prima casa dove trovate anche altri chiarimenti e consigli pratici oltrechè l’articolo dedicato alla denuncia di successione, oppure l’articolo dedicato alla guida alle successioni che vi spiega cosa fare per punti.

Tabella sulla tassazione per successioni e donazioni

EREDE -
  LEGATARIO – DONATARIO FRANCHIGIA ALIQUOTE
  IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Coniuge Euro
1.000.000 4%

Parenti in linea retta Euro
1.000.000

Fratelli e sorelle Euro
100.000 6%

Parenti affinifino al 4°grado Su
tutto il valore donato 6%

Affini in linea collaterale fino al 3° grado Su
tutto il valore donato 6%

Altri soggetti Su
tutto il valore donato 8%

Per i soggetti portatori di handicap ed indipendentemente dal gradi di parentela di tale soggetti la franchigia prevista è di un milione e mezzo di euro.

Chi e come si effettua il calcolo della’imposta
Il calcolo comunque avverrà contestualmente alla presentazione della denuncia di successione nel senso che una volta che porterete la vostra denuncia all’agenzia delle entrate indicandovi l’imponibile l’agenzia correggerà gli eventuali errori che avete fatto in questo calcolo e determinerà l’imposta dovuta notificando poi all’indirizzo della vostra residenza un avviso di liquidazione contenente le somme da pagare e le modalità di pagamento per cui margini di errore non ve ne dovrebbero essere se è questo a preoccuparvi.

Molto importante è anche il calcolo della quota legittima di cui parenti, coniuge e figli hanno diritto in presenza o meno di un testamento.

Riferimenti normativi
Legge 286 del 2006 e Dlgs 346 del 1990

Approfondimenti: potete consultare anche la Guida Fiscale alle Donazioni alle agevolazioni prima casa come argomenti correlati che potranno esservi utili.

Successioni e Donazioni Prima Casa


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog