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Guidatore ritenuto ubriaco può far presenziare all’esame dell’etilometro un avvocato

Da Yellowflate @yellowflate
avv. Eugenio Gargiulo

avv. Eugenio Gargiulo

Nell’ ipotesi di effettuazione dell’ alcoltest, se la polizia dimentica di avvertire il sospetto ubriaco della facoltà di farsi assistere, nell’immediatezza, da un difensore di fiducia (in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) la prova dell’etilometro è nulla. Tuttavia, tale nullità viene automaticamente sanata se non è contestata prima del compimento della prova ( cd. nullità “a regime intermedio”) oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo l’atto al quale la parte ha partecipato il conducente , anche mediante lo strumento delle memorie o richieste (ai sensi dell’articolo 182, comma 2, cod. proc. pen).
Nuovamente la Cassazione interviene, con una recentissima sentenza , per bacchettare le volanti responsabili, puntualmente, del mancato avviso ai conducenti, prima dell’alcoltest, della possibilità di farsi assistere dal legale di fiducia. Ma è anche vero che tale vizio del procedimento deve essere fatto valere subito dall’interessato, altrimenti si sana e nessuna contestazione può essere più sollevata. ( in tal senso Cass. sent. n. 29262 del 4.07.2014).
Pertanto, in caso di tardiva contestazione, tale accertamento diventa legittimo anche se l’imputato non fu avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia immediatamente reperibile.
Tutto ciò, perché, ricorda Piazza Cavour, in tema di guida in stato di ebbrezza, la nullità per l’omesso avviso all’indagato, da parte della polizia giudiziaria che proceda a un atto urgente e indifferibile, quale è la sottoposizione al test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato, deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, oppure immediatamente dopo il compimento dell’atto al quale la parte ha partecipato.
In conclusione, se non glielo ricorda la polizia, è il conducente che, subito dopo aver soffiato nel palloncino, deve telefonare al proprio avvocato per contestare la prova!

Foggia, 7 luglio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo


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