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Il “caos” dell’animatore turistico nell’ottica delle vigenti Leggi

Creato il 24 ottobre 2011 da Fiorelone
Il “caos” dell’animatore turistico nell’ottica delle vigenti Leggi
Le incongruenze, le difficoltà, i paradossi legislativi, che da anni ormai, ruotano attorno alla figura dell’animatore turistico.
L'animatore è descritto la prima volta a livello legislativo dall'articolo 11 della legge 17/05/1983 n. 217, legge quadro in materia di turismo: animatore turistico è colui che "... per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali.
Dopo aver effettuato una ricerca i Internet è risultato quanto segue; Ad esempio, per quanto riguarda la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta n. 58-5344 del18/02/2002 (in applicazione della L.R. n. 33 del 26/11/2001 relativa alla disciplina delle professioni turistiche) è previsto il conseguimento dell’abilitazione professionale dell’animatore turistico, che comporterà l’iscrizione in appositi elenchi ed il rilascio di un tesserino da parte della Provincia, che attesta l’iscrizione e l’abilitazione conseguita.
Anche la provincia di Belluno prevede un elenco provinciale degli animatori turistici, Legge Regionale 04.11.2002 n. 33 e succ. modifiche - Testo Unico Delle Leggi Regionali In Materia Di Turismo ART. 83 comma 1/b-d comma 3 ART. 93 e Allegato "T" parte I/a. La Provincia sul suo sito internet, comunica che l'elenco verrà pubblicato, non appena verranno svolti gli esami di abilitazione.
Non da meno la Regione Campania, con la L.R. n.11 del 16/3/86 (art.3) prevede l' istituzione, presso l' Assessorato al Turismo, di appositi Albi Regionali in cui vengono iscritti coloro che sono in possesso di autorizzazione all' esercizio della professione.
Anche la provincia di Verona a suo tempo,ha indetto una procedura per il riconoscimento della professione di animatore turistico.
Sarà riconosciuto lo status di animatore turistico e l’abilitazione a svolgere tale professione per coloro che al 23 novembre 2002, data di entrata in vigore della legge regionale 33/2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, avevano già svolto tale attività per almeno due stagioni turistiche o, in alternativa, avevano frequentato uno specifico corso di formazione professionale autorizzato dalla regione.
La giunta Provinciale di Bologna ha riconosciuto la figura dell’animatore turistico come un professionista del turismo ed ha deliberato ( Giunta atto n.89 del 14/02/86) le “Tariffe animatori turistici” dove si specifica il salario previsto per la categoria, stessa cosa per la Regione Sardegna. Potremmo continuare citando altre Regioni e Province che hanno emanato le normative, ma da tutto ciò si evince solo una cosa, di logica, chiunque eserciti pur non essendo iscritto ai previsti Albi Professionali, incorre nella trasgressione che il Codice Penale definisce come " abusivo esercizio della professione".
Appare dunque evidente che quello dell' animatore turistico, non è un mestiere improvvisato, ma una vera e propria professione, considerata tale dalle leggi dello Stato.C’è da dire però, che è lo stesso Stato a non aver ancora “deciso” a quale categoria professionale appartiene l’animatore turistico; infatti se la legge quadro lo inserisce tra le professioni turistiche, il D.P.R. del 14/04/1993 n.203 prevede per gli animatori dei villaggi turistici dell' obbligo di iscrizione all' Ente Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza Per i Lavoratori Dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
Tale D.P.R. cita testualmente: “considerando che gli animatori in strutture ricettive connesse all' attività turistica che organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo ; ravvisata l'opportunità di estendere ai predetti animatori l' obbligo dell' iscrizione all' E.N.P.A.L.S.”
In questo secondo caso dunque, l’animatore non è visto come un professionista del settore turistico ma prevalentemente come un artista, collocandolo tra la categoria dei lavoratori dello spettacolo.Un'altra cosa da sottolineare è che per lo stesso animatore, il datore di lavoro deve versare la contribuzione sia all’E.N.P.A.L.S. che all’I.N.P.S. e che (a differenza degli artisti, liberi professionisti) deve assumere e poi licenziare gli animatori (con conseguente versamento anche del TFR).Insomma queste le principali incongruenze che sono emerse durante l’incontro tra gli operatori presenti alla Fiera. Allo stato attuale delle domande rimangono ancora insolute: gli animatori turistici chi sono? Perché si versano contribuzioni a due Enti Previdenziali differenti?Si tratta di lavoratori del settore turistico o di operatori dello spettacolo? Oppure in alternativa sono contemporaneamente, sia artisti (al pari di cabarettisti, cantanti, presentatori ecc. ) che professionisti del settore turistico? (equiparati alle guide turistiche, accompagnatori, ecc.).
E nel frattempo, in attesa che lo Stato si pronunci per chiarire le imprese di animazione come devono comportarsi, quali contratti devono adottare, a chi versare i contributi ecc, continuano i controlli e le verifiche da parte di Ispettori E.N.P.A.L.S. e troppo spesso scattano le multe.
Quanto giusto o meno sia “tartassare” le Agenzie di animazione non spetta a noi giudicarlo, il risultato però è evidente e vista la crisi occupazionale che incombe sul nostro Paese si finisce con il penalizzare proprio le socità che vogliono metterso in regola.
In questo caos che si è venuto a creare, per le agenzie che intendono operare secondo le normative vigenti, lievitano i costi del servizio e ciò per l’incidenza non trascurabile, di tasse e contributi vari.
La prima conseguenza di tale situazione è che si finisce col favorire il lavoro sommerso, da parte di agenzie di pochi scrupoli che assoldano animatori in “nero” per ridurre i costi.
Di contro per rimanere “competitivi sul mercato” alle aziende “in regola”, spesso non rimane altro da fare, che diminuire drasticamente il numero di animatori, da impiegare presso le strutture turistiche.
Da notare che in un paese come il nostro, a forte vocazione turistica e con un alto tasso di disoccupazione giovanile, non è certamente questa una nota positiva.
Non è la giusta strada da percorrere, sia per sostenere la nascita di nuove imprese e contestualmente, neanche per favorire l’occupazione.
Ricordiamoci che il lavoro è un diritto che va salvaguardato e tutelato in tutte le sue forme, anche quello stagionale.
Allo stato dei fatti una sola cosa è certa, molto ancora c'è da fare sia in termini legislativi che sotto il profilo della formazione professionale.
La strada da percorrere è ancora lunga per fare finalmente chiarezza, su questa che comunque ci corre obbligo definire una “vera” professione e che come tale, merita il dovuto rispetto ed attenzione da parte degli Enti ed Organismi preposti.
A cura dello staff di www.Animandia.it

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