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Il danno da perdita di chance a seguito di incidente stradale va risarcito anche se il danneggiato non lavora

Creato il 22 marzo 2011 da Zero39

Il danno da perdita di chance a seguito di incidente stradale va risarcito anche se il danneggiato non lavoraSegnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Sezione “Risarcimento danni”

Con sentenza depositata in data 11 febbraio 2011, il Tribunale di Piacenza ha riconosciuto il danno da perdita di chance ad una signora di 46 anni, investita da un automobilista  ubriaco, nonostante la stessa (che svolge l’attività di cuoca) non lavorasse da due anni.

In generale, la perdita di chance è la perdita della concreta possibilità di conseguire vantaggi economici (ad esempio, mediante lo svolgimento di un’attività lavorativa); questa perdita va ricompensata.

Nella sentenza in commento si fa una chiara distinzione tra la perdita di chance e il danno futuro: la prima è stata già definita e rientra nel danno emergente; il secondo consiste nel mancato raggiungimento del risultato e rientra nel lucro cessante.

La perdita di chance, pertanto, va risarcita senza la necessità della prova che il danneggiato, avendone la possibilità, avrebbe  colto l’opportunità e, probabilmente, ottenuto il vantaggio (basta la sola possibilità di ottenerlo).

Il Giudice richiama, altresì, l’orientamento giurisprudenziale a norma del quale, in tema di nesso causale, la causalità civile si differenzia da quella penale: nel primo caso, infatti, è applicabile il principio del “più probabile che non“; nel secondo caso, occorre la prova “oltre ogni ragionevole dubbio“.

Nel caso di specie, gli esiti del sinistro hanno impedito alla danneggiata (cuoca stagionale) di poter svolgere la propria attività, anche se saltuaria; di conseguenza non va risarcito il danno futuro, ma sicuramente va quantificato e liquidato il danno da perdita di chance.

Sulla base delle motivazioni sopra citate, il Tribunale di Piacenza ha riconosciuto alla danneggiata, oltre al danno biologico e a quello patrimoniale, anche l’importo di Euro 5.000,00 (liquidato in via equitativa) a titolo di perdita di chance.

Roma, 22 marzo 2011   Avv. Daniela Conte

RIPRODUZIONE RISERVATA

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