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Il lavoratore rifiuta la modifica dell'orario di lavoro : non è motivo sufficiente per il licenziamento

Da Avvdanielaconte

Il lavoratore rifiuta la modifica dell'orario di lavoro : non è motivo sufficiente per il licenziamento

Orario di lavoro e licenziamento

E' illegittimo il licenziamento di un lavoratore part - time con la motivazione che non ha accettato il cambiamento dell'orario di lavoro. Il licenziamento, per essere legittimo, deve essere sorretto da giusta causa o giustificato motivo oggettivo
Tizio ricorre in giudizio contro la società presso la quale lavora con contratto part - time, impugnando il licenziamento in quanto illegittimo, perchè motivato dal rifiuto del ricorrente di modificare l'orario di lavoro
La società si costituisce in giudizio, eccependo che - al contrario di quanto sostenuto da Tizio - il licenziamento era sorretto da giustificato motivo oggettivo: la contrazione, a causa della forte crisi, dell'attività produttiva, che aveva comportato la chiusura del magazzino dove il lavoratore prestava la propria attività, con conseguente impossibilità di continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa di quest'ultimo. 
Il Tribunale in primo grado accoglieva il ricorso, condannando la società alla reintegrazione di Tizio nel proprio posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d'Appello confermava la decisione. 
La società, allora, propone ricorso presso la Corte di Cassazione. 
I Giudici di legittimità osservano che, nel corso del giudizio di merito, è stato dimostrato - a mezzo di prova documentale - che la reale motivazione del licenziamento di Tizio è stata quella del rifiuto di quest'ultimo di modificare il proprio orario di lavoro. 
La motivazione di cui sopra non può essere considerata giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Pertanto, la Corte di Cassazione civile - Sez. Lavoro - con la sentenza n. 14833 depositata in data 04.09.2012 ha confermato la sentenza emessa in secondo grado dalla Corte d'Appello, condannano la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Roma, 6 settembre 2012 
Avv. Daniela Conte 
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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