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Impianti termici, la figura del responsabile dopo Riforma del Condominio e Dpr 74/2013

Creato il 03 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Impianti termici, il responsabile dopo Riforma del condominio e Dpr 74

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpr 74/2013 sugli impianti termici, sono state messe in chiaro le regole per le caldaie nei condomini. Leggi anche Impianti termici, dal 12 luglio le nuove regole, ecco cosa cambia.

L’amministratore del condominio è il responsabile dell’impianto termico, colui a cui spettano l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e il rispetto della legge. Ci possono però essere dei cambiamenti e l’assemblea può decidere di affidare l’incarico a un terzo.

In base alla Riforma del condominio (vai alla pagina dedicata alla Riforma del Condominio), se l’impianto non è conforme prima dell’affidamento dell’incarico alla terza persona in questione, la delega a quest’ultimo non può essere rilasciata a meno che nell’atto di incarico non vi sia scritto che è necessario mettere a norma l’impianto.
In caso di manutenzione straordinaria deve essere necessariamente istituito un fondo speciale d’importo che deve contenere il denaro necessario per eseguire i lavori. In assenza del denaro, la responsabilità non può passare nelle mai della terza persona, ma rimane all’amministratore.

Sempre in base alla Riforma del condominio, se l’impianto va fuori legge nel corso del contratto del terzo responsabile dell’impianto e se è quindi necessario effettuare interventi non previsti al momento della delega ma indispensabili per il corretto funzionamento dell’impianto termico e per la sua messa a norma, il terzo deve comunicare subito all’amministratore in forma scritta la necessità di fare l’intervento e l’amministratore deve a sua volta convocare l’assemblea per autorizzare le opere.
L’incarico deve essere conferito però entro 10 giorni dalla comunicazione all’amministratore da parte del terzo gestore dell’impianto.

Il possesso di tutti i fondi, che devono raggiungere l’ammontare utile all’esecuzione dei lavori, è la conditio sine qua non per la realizzazione delle opere in seguito alla delibera ottenuta dall’assemblea. In assenza dei fondi, decade la delega al terzo.

A questo punto il terzo responsabile deve comunicare la decadenza e le sue cause alla Regione o alla Provincia autonoma. Le autorità competenti emaneranno la sanzione.


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