La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 17 del 5 aprile 2011, ha risposto ad un quesito dell’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica), in merito alla erogazione dell’indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.L.vo n. 151/2001.
La risposta in sintesi:
”…Alla luce delle ragioni sin qui esposte, appare possibile affermare che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP.
Ciò premesso, sembra potersi sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’INPDAP ai soli fini del contributi pensionistici.”
Teramo, 06 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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