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Informazioni fiscali per la pensione all'estero

Da Vim News @viviilmondo
Sempre più persone chiedono di sapere le informazioni basilari, di partenza, per iniziare a progettare un futuro all'estero. Questo post lo scriviamo per rispondere proprio a questa esigenza, in quanto rispondere privatamente ad ogni richiesta sarebbe impossibile visto l'elevatissimo numero di mail che riceviamo quotidianamente. Una cosa importante: questo post è pensato per i pensionati del settore privato, in quanto quelli del pubblico hanno delle limitazioni.
Informazioni fiscali per la pensione all'estero
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.
Pertanto, i non residenti in Italia, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO. In ottemperanza a quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
  • i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate
  • gli sportelli self-service situati presso alcuni Consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires)
  • le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate 

RESIDENZA FISCALE
Per essere considerati residenti all’estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:
  • non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti” in Italia.
Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni..
In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore ai 183 giorni (184 per anni bisestili), il frazionamento del periodo d’imposta è stato contemplato espressamente solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ed, in particolare, in quelle vigenti con laSvizzera (cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la Germania (cfr. il punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992), come specificato dall’ Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 03/12/2008.
N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa.
TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI
Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.

Applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.
Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali in 4 versioni: CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.
Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.
Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.
Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall’IRS statunitense.
Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.
Certificazione Unica 2015
Con decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 è stata introdotta, in sostituzione del CUD, la nuova Certificazione Unica, che amplia la platea dei soggetti destinatari includendo, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Con la Circolare n. 71 dell’8 aprile 2015 sono state rese note tutte le modalità messe a disposizione dall’Istituto per ottenere la Certificazione Unica 2015.
Si rammenta che per le pensioni totalmente o parzialmente esentate da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, l’importo del reddito totalmente o parzialmente esentato viene indicato nelle annotazioni con il codice AJ.
Fonte: INPS

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