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Interventi per il risparmio energetico: quali godono della detrazione fiscale al 65%

Da Raffa269

prima casa agevolazione separazione giudiceVi propongo un elenco dei principali lavori per il risparmio energetico che godono della nuova detrazione fiscale del 65% 2013 in modo da aiutarvi nella comprensione e nelle eventuali decisioni di acquisto facendo alcuni esempi e dando qualche chiarimento.

I lavori o interventi per il risparmio energetico che possono beneficare delle nuove detrazioni fiscali del 65% sono diversi e vediamo qui quali sono considerando che ripsetto alla formulazione precedente il Dl 63 del 2013 ha lscaito fuori alcuni tipologie di lavori.

Partiamo dai più comuni
A grande richiesta vi segnalo che la sostituzione di scaldabagni con caldaie per il riscaldamento di acqua è un intervento non più agevolabile: per intenderci quindi l’acquisto della caldaia classica non rientra tra gli acquisti detraibili che consentono il risparmio energetico e quidni occhio alle novità 2013 che trovate sotto perchè una delle tipologie che sembrerebbe più utilizzata di fatto non è più agevolabile. Anche la sostituzione o installazione di impianti di illuminazione che consentano un risparmio di almeno 50 lumen/Watt limitatamente ad una sorgente per singolo vano dell’immobile potranno beneficiare del nuovo bonus fiscale del 65% sull’acquisto.

L’installazione di pannelli fotovoltaici o anche eolici per il riscaldamento dell’acqua o la produzione di energia entro la soglia che qualifica l’attività come non commerciale godrà della detrazione fiscale ossia sotto i 20 KW.

I contabilizzatori di energia termica che si mettono sui termosifoni per misurare l’energia prodotta che da qualche anno vanno molto di moda e per esperienza sembra funzionare bene dando anche libertà di utilizzo al condomino. Anche la trasformazione di impianti di riscaldamento centralizzati per diventare autonomi a gas per il riscaldamento di casa o la produzione di energia in misura superiore al 20% finalizzati alla produzione di calore purchè con un rendimento non inferiore al 90% calcolato con il metodo diretto.

Interventi sulle parti esterne dell’immobile ossia la coibentazione delle pareti purchè consentino un risparmio energetico certificato non inferiore al 10% rispetto al consumo energetico (fare riferimento però alla Legge numero 10 del 1991 per gli interventi elencati nella tabella A).

In ultima analisi perché meno usati anche gli interventi per l’installazione di impianti di energia rinnovabili da riutilizzo di rifiuti organici e inorganici purchè abbiano un rednimento non inferiore al 70% (calcolato con il metodo diretto).

Quali interventi godono dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico
Dal punto di vista della tipologie di lavorazioni quelle che godono dell’agevolazione fiscale del 65% sono quelle che riguardano

a) opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70 per cento;
h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70 per cento;
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria, all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;
l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
o) sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.

Tuttavia anche rispetto a questo elenco nella nuova formulazione restano esclusi dal beneficio del 65% le spese, per gli interventi di sostituzione di impianti  di  riscaldamento  con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Qual è il valore detraibile fiscalmente
Il valore che fiscalmente potrete detrarvi non sarà solo il prezzo di acquisto del bene ma tutti quegli interventi per la messa in funzione per cui anche eventuali spese di progettazione, trasporto e montaggio. Le spese di assistenza successiva invece no.

Ricordatevi anche
Ricordatevi inltre che questi interventi possono fruire non solo delle detrazioni fiscali ai fini Irpef ma al momento dell’acquisto possono godere in alcuni casi anche dell’Iva agevolata del 4% o del 10%. Vi ricordo inoltre anche la guida alla detrazione dei lavori per il risparmio energetico per seguire passo dopo passo l’ottenimento della detrazione fiscale e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi senza commettere errori. Altro discorso invece che merita un capitolo a parte sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la restaurazione o il risanamento conservativo che anch’essi sono stati oggetto di novità con l’iinnalzamento della soglia di detrazione al 50%.

NOVITA’ 2013
Vi ricordo inoltre che l’innalzamento della percentuale di detrazione fiscale non è fisso ma durerà solo fino al 31 dicembre 2013 per cui affrettatevi, stando attenti a ricordarvi che se leggete il nuovo testo definitivamente approvate le tipologie di lavori e di spese che sono agevolabili sono cambiate in quanto a differenz di prima l’installazione di scaldaacqua a pompa di calore per la sostituzione dei vecchi scaldabagni, e l’installazione di pompe di calore e/o di impianti goetoermici per il riscaldamento di casa non rientrano più nell’agevolazione per cui non affrettatevi a comprare condizionatori in questi giorni (come ho fatto io) pensando di prendere il bonus e non fatevi convincere dall’ipotesi di prendereil bonus fiscale.

Quelli invece che restano agevolabili sono quelli relativo all’installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione di acqua sanitaria l’installazione di impianti di climatizzazione a condensazione, finestre ed infissi che soddisfino i requisiti previsti per la trasmittanz come anche gli interventi di riqualificazione energetica generale che rispettano i parametri di fabbisogno energetico definiti in apposite tabelle ministeriali.

Non è detraibile solo il costo di acquisto
Parliamo di installazione ma in realtà le spese comprendono non solo il costo di acquisto del bene ma anche la fase di progettazione, installazione, trasporto, montaggio, posa in opera, acquisto di materie prime le spese necessarie ad ottenere autorizzazioni o per mettere in regola l’edificio, oneri di urbanizazioni primaria e secondaria, o anche eventuali perizie richieste per legge.

Per maggiori informazioni sulle modalità di fruibilità delll’agevolazione fiscale vi segnalo comunque la guida alle agevolazioni sul risparmio energetico.

Detraibili anche i caminetti e stufe a legna o pellet, sia ad aria che idro, e caldaie a legna o pellet anche senza di una ristrutturazione edilizia vera e propria, in quanto prevista anche nel caso in cui l’installazione sia realizzata in assenza di opere edilizie propriamente dette. sempre facendosi rilasciare la certificazione tecnica del produttore della stufa, che ne indichi le capacità termiche. Vi ricordo sempre poi anche le modalità di pagamento da seguire per non sbagliare ossia il bonifico parlante e la ritenuta fiscale.


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