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L'amministratore di condominio.

Creato il 15 settembre 2010 da Ilnostrocondominio
L'amministratore di condominio.
L’amministratore di condominio è colui che rappresenta la volontà condominiale, per questo è necessario che egli non abbia alcun vincolo di subordinazione, conflitto o lite con il condominio. Può essere scelto tra i condomini, gli inquilini ma anche tra coloro che sono totalmente estranei al condominio.
Una volta nominato, l’amministratore deve agire usando l’ordinaria diligenza, non eccedendo i limiti del suo mandato. L’assemblea in sede di nomina stabilisce se l’incarico sia gratuito o retribuito, ma qualora non sia previsto nulla a riguardo si ritiene che esso sia oneroso.
Quando i condomini sono in numero superiore a quattro la nomina dell’amministratore è obbligatoria. E’ l’assemblea di condominio a deliberarla con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se i condomini non procedono alla nomina dell’amministratore questa è fatta dall’Autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini; l’amministratore nominato in tal modo cessa dall’incarico nel momento in cui l’assemblea nomina un amministratore ordinario.
La nomina può anche derivare da un comportamento concludente dei condomini che si rivolgono abitualmente ad una persona considerandola amministratore anche in mancanza di una formale nomina.
L’amministratore rimane in carica un anno; alla scadenza del mandato può essere confermato con una delibera che necessita della stessa maggioranza prevista per la prima nomina oppure la conferma può essere tacita (ciò si verifica quando alla scadenza delmandato l’amministratore non viene sostituito). Fino a quando non intervenga una nuova nomina il vecchio amministratore, anche se dimissionario, è tenuto a svolgere le proprie mansioni.
L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina e non richiede una giusta causa. Se però l’amministratore è revocato per una giusta causa ha diritto solo al pagamento del compenso per il tempo in cui abbia effettivamente svolto l’incarico. Se, invece, è stato revocato senza giusta causa può esigere anche il pagamento del compenso relativo alla residua durata dell’incarico, quale risarcimento danni.
La revoca può essere disposta anche dall’autorità giudiziaria , su ricorso di ciascun condòmino, quando:- non ha reso conto della gestione per due anni;- vi sia il sospetto che sia incorso in gravi irregolarità; - non abbia convocato l’assemblea per informarla di un’azione giudiziaria esorbitante dalle sue attribuzioni.
Fonte: Tutorcasa

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