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l’autocompostaggio collettivo

Da Antoniobruno5

Cursi, 26 giugno 2014
l’autocompostaggio collettivo  
No a “lacci e lacciuoli” per il compostaggio di comunità
 
La Regione Puglia, in tema di risoluzioni per il completamento del ciclo dei rifiuti urbani e per il contenimento dei costi di gestione per il cittadino, in data 23 giugno 2014, con delibera di Giunta n.1304, ha previsto, nell’ambito del “Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata” l’autocompostaggio collettivo, stanziando un importo di euro 12,5 milioni per finanziare dei piccoli impianti. Provvedimento condivisibile, perché invocato da tempo anche dal sottoscritto, ma limitativo negli obiettivi e per nulla semplificativo nella procedura per l’autorizzazione.
Il beneficio previsto, orientato ai soli Comuni fino a 4.000 abitanti, è un provvedimento non in linea con lo spirito dell’iniziativa, che dovrebbe essere quello di far passare il messaggio all’intera collettività pugliese che un altro modello di gestione del rifiuto urbano è possibile. Un modello che, eseguendo il compostaggio a km. zero e precisamente dove il rifiuto viene prodotto, produce sicuri vantaggi ambientali, contribuisce allo sviluppo sostenibile di un territorio, abbatte i costi di gestione del servizio, produce compost di qualità naturale che, adoperato in loco, potrebbe sostituire in toto o in parte il fertilizzante chimico e sollevare i contadini e le Amministrazioni locali dal problema di smaltire in parte i residuali delle potature, che, triturati, potrebbero essere riutilizzati come strutturante negli impianti di compostaggio, anziché essere bruciati all’aperto, come spesso accade, con le conseguenze di inquinamento che ben conosciamo.
Non prevedere che un Comune con popolazione superiore ai 4000 abitanti e altri soggetti di diritto pubblico o privato possano accedere all’iniziativa, rende l’atto limitativo, perché non favorisce la diffusione di un processo educativo verso l’autocompostaggio e il compostaggio di collettività.
Faccio notare che gli impianti di comunità sono dei piccoli impianti realizzati con compostiere elettromeccaniche per il trattamento dell’organico e del verde, che possono andare bene per i piccoli Comuni, come per i luoghi di ristorazione, per le mense scolastiche, per i luoghi di aggregazione di una grande città dove la raccolta porta a porta può presentare difficoltà oggettive.
Non è assolutamente necessario che il piccolo impianto, anche se le potenzialità attuali di queste macchine elettromeccaniche possono arrivare a coprire i bisogni di una comunità fino a circa 7.000 abitanti, debba soddisfare per intero le necessità di un territorio, quello che conta è trasmettere il messaggio che una gestione diversa e più sostenibile è possibile.
Ora, davanti ai vantaggi su menzionati, derivanti da un’impiantistica diffusa di dimensioni molto limitate e alla necessità di superare le emergenze presenti nel settore a causa dell’assenza totale di impianti di compostaggio, è indispensabile, a livello regionale, un ripensamento da parte dell’Esecutivo sul provvedimento adottato e sulla politica più in generale prevista nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.
In merito poi alle procedure autorizzative dei piccoli impianti è indispensabile semplificare l’iter, trattandosi di soggetti che gestiscono i propri scarti organici in loco ed utilizzano in loco il compost prodotto. La prevista richiesta della Regione di “Autorizzazione unica” rilasciata dalla Provincia ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06, come requisito indispensabile per l’operatività di questi piccoli impianti, rende il procedimento complesso, in particolare nei casi di gestione diretta del rifiuto organico.
A tal proposito, alcune Province hanno previsto che chi acquista la macchina per trattare i propri scarti organici e ha le condizioni per utilizzare in loco anche il compost prodotto, può procedere senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione.
Altro elemento indispensabile per promuovere l’autocompostaggio singolo o collettivo è che i Comuni prevedano nei propri Regolamenti delle premialità sulla tassa sui rifiuti (TARI) da riconoscere ai soggetti che optano per la gestione diretta.
 
   Nicolino Sticchi
Con preghiera di pubblicazione

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